Luigi Criscuolo

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tu hai scritto
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ascensore possono essere poste a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio solamente se ciò sia imposto da un regolamento contrattuale o anche da un regolamento assembleare adottato e approvato da tutti i condomini.
sulla base di questa affermazione i condòmini del piano zero dovrebbero essere esentati dal pagare le spese di manutenzione ed anche di sostituzione vedi 1124 c.c. .
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Allora in un edificio progettato e costruito con un ascensore, se non è scritto nel Regolamento Condominiale Contrattuale che anche i condòmini del piano zero, e dei piani sotto lo zero, non raggiunti dall'ascensore, sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sostituzione dell'ascensore, si dovrà dividere solo tra chi ne può trarre beneficio. Non credo che il coinvolgimento a tali spese possa ottenere l'approvazione dei 1000/1000 in una assemblea nella quale sia posto all'ordine del giorno tale argomento, anche in quei casi nei quali, mancando i requisiti che obbligano la redazione ed approvazione del regolamento contrattuale al momento della creazione del condominio, si approvasse un Regolamento Condominiale Assembleare.
 

robertomarte

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Allora in un edificio progettato e costruito con un ascensore, se non è scritto nel Regolamento Condominiale Contrattuale che anche i condòmini del piano zero, e dei piani sotto lo zero, non raggiunti dall'ascensore, sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sostituzione dell'ascensore, si dovrà dividere solo tra chi ne può trarre beneficio. Non credo che il coinvolgimento a tali spese possa ottenere l'approvazione dei 1000/1000 in una assemblea nella quale sia posto all'ordine del giorno tale argomento, anche in quei casi nei quali, mancando i requisiti che obbligano la redazione ed approvazione del regolamento contrattuale al momento della creazione del condominio, si approvasse un Regolamento Condominiale Assembleare.
Ringrazio tutti x la collaborazione e , alla fine mi pare che sia opinione di tutti che l'articolo 1124 definisca la divisione 50% mill. proprietà, / 50% mill. con indice di piano per tutte le spese , ordinarie e straordinarie. Ovviamente per l'adeguamento di legge , sia esso considerato spesa ordinaria o straordinaria nulla cambia. Ora il problema è come definire icriteri di piano e come informare i condomini di questo. A mio parere l'Amministratore deve informare tutti che a partire da xxxxx sarà applicato questo nuovo meccanismo chiarendo che , essendo un'applicazione del codice civile, non è necessario convocare l'assemblea e tantomeno procedere a votazioni. Non è ragionevole ?
 

robertomarte

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50% per mm. di pp. e 50% per mm. dell'ascensore
es. 1000 x 50%=500 da dividere per i mm. di proprietà
500x50 piano terra, del primo piano + x33% + x66% per il secondo
Scusa , noi siamo una palazzina con 6 appartamenti , scala centrale e al piano terra ci sono i box. Fra un piano e l'altro ci sono circa 3 metri. Quale sarebbe il calcolo ?
 

Luigi Criscuolo

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Scusa , noi siamo una palazzina con 6 appartamenti , scala centrale e al piano terra ci sono i box. Fra un piano e l'altro ci sono circa 3 metri. Quale sarebbe il calcolo ?
Scusa questi calcoli o li sa fare l'amministratore oppure incarica un professionista.
Si può fare per prima cosa la serie aritmentica dei piani considerando che il piano di arrivo inferiore dell'ascensore (piano terra/rialzato) è 0 e non viene conteggiato. Chiamiamo X la serie aritmetica il primo piano sarà 1/X; il secondo 2/X e così via fino all'ultimo piano.
Poi il valore di ogni piano va diviso per il numero delle U.I. che si affacciano sul piano.
Per il calcolo della serie aritmetica dei piani su usa questa formula
Sn= 1/2 n (a1 +an)
dove Sn è la serie aritmetica (o più volgarmente somma); n è il numero dei piani;
a1 è il primo piano; an è l'ultimo piano
La formula funziona anche se si conteggia lo 0 e si aumenta di una unità il numero dei piani.
 

robertomarte

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Proprietario Casa
Scusa questi calcoli o li sa fare l'amministratore oppure incarica un professionista.
Si può fare per prima cosa la serie aritmentica dei piani considerando che il piano di arrivo inferiore dell'ascensore (piano terra/rialzato) è 0 e non viene conteggiato. Chiamiamo X la serie aritmetica il primo piano sarà 1/X; il secondo 2/X e così via fino all'ultimo piano.
Poi il valore di ogni piano va diviso per il numero delle U.I. che si affacciano sul piano.
Per il calcolo della serie aritmetica dei piani su usa questa formula
Sn= 1/2 n (a1 +an)
dove Sn è la serie aritmetica (o più volgarmente somma); n è il numero dei piani;
a1 è il primo piano; an è l'ultimo piano
La formula funziona anche se si conteggia lo 0 e si aumenta di una unità il numero dei piani.
Grazie x il criterio, ora l'Amministratore , su pressione dei condomini dei piani superiori, comincia a mettere in discussione l'applicazione del principio ( 50% mill. proprietà / 50% mill con fattore di piano) e dice che , dovendo modificarsi il reg. di condominio, ci vuole la maggioranza assoluta. Io rispondo che non solo non ci vuole ma addirittura non necessita neppure una votazione ... Cosa ne pensi ?
 

armix40

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Proprietario Casa
A mio parere la suddivisione del 50% della spese di adeguamento dell'ascensore da suddividere in base all'altezza del piano va così fatta:

Costo totale: €.10.000,00
PRIMA QUOTA ( 50%) €. 5.000 va moltiplicata per i millesimi di proprietà e divisa per mille ( la pagano tutti i condomini)
SECONDA QUOTA: il restante 50% va ripartita per altezza di piano. Considerato 4 piani (l'ascensore non va in cantina e soffitta) la quota piano sarà:
1+2+3+4 = 10
il 1° piano pagherà 1/10 di €. 5.000
il 2° piano pagherà 2/10 di €. 5.000
il 3° piano pagherà 3/10 di €. 5.000
il 4° piano pagherà i 4/10 di €.5.000
Le singole quote di piano vanno suddivise in base ai millesimi di proprietà dei condomini del piano stesso ( la quota va moltiplicata per i millesimi del singolo condomino e diviso per la somma dei millesimi del singolo piano.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Le singole quote di piano vanno suddivise in base ai millesimi di proprietà dei condomini del piano stesso ( la quota va moltiplicata per i millesimi del singolo condomino e diviso per la somma dei millesimi del singolo piano.
ma sei sicuro? Secondo me non è così : le quote di ogni piano si dividono per il numero dei proprietari presenti sul medesimo piano.
 

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