in caso di decesso gli eredi "ereditano" anche le detrazioni solo se mantengono il possesso dell'immobile; quindi perdono le detrazioni che si riferiscono ad interventi su immobili locati. Si salvano solo quelli sulle parti comuni.
Purtroppo no. Le risposte fornite dai consulenti del call center dell'Agenzia delle Entrate si rivelano spesso fuorvianti. In relazione agli interventi edili aventi a oggetto parti comuni di edifici, gli eredi non possono trascinare il beneficio in difetto del presupposto fiscale agevolativo generale, cioè la detenzione materiale e diretta del bene. Anche in questo caso (lavori su parti comuni) è necessario che gli eredi possano disporre liberamente delle unità immobiliari quando lo desiderano, senza necessariamente adibirle ad abitazione principale. In caso di trasferimento di immobil mortis causa (fattispecie diversa rispetto a trasferimento di immobile per atto inter vivos), occorre riferirsi alla norma generale dettata dall'articolo 2, comma 5 della legge 289, 27 dicembre 2002 c, la quale, riprendendo l'articolo 1 della legge 449, 27 dicembre 1997 precisa che "
la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembe 1997, n. 449" (ovverossia quelli sulle parti comuni di edificio residenziale e quelli su singole unità immobiliari residenziali) "
in caso di decesso dell'avente diritto si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.". In caso di detenzione parziale del bene (ad es. un appartamento a disposizione, due locati) si applica il bonus fiscale proporzionalmente.