e la maggioranza ha votato di non installare le valvole termostatiche.
premesso che non si può non ottemperre ad una legge. La legge è il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n.° 59/2009 "Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".
Secondo tale DPR
bisogna installare i contabilizzatori di calore (e le relative valvole termostatiche) quando:
- quando in un edificio si sostituisce il generatore (cioè la caldaia) condominiale
- quando in un edificio si installa o si sostituisce un impianto termico condominiale
- in ogni caso il termine ultimo, nel caso non si siano fatti interventi sull'impianto di riscaldamento è il 31/12/2016.
Inoltre il medesimo DPR obbliga ad avere un impianto di riscaldamento centralizzato quando nell'edificio ci sono più di 4 unità abitative; e per la ripartizione delle spese impone di seguire i criteri riportati nella Norma UNI 10200.
Il Dlgs 192/2005 poneva a carico delle Regioni e delle Province Autonome l'onere di emanare i decreti di attuazione del medesimo Dlgs.
Siccome tu scrivi da Novara la Regione Piemonte ha emanato il D.G.R. n° 85- 3795 del 27 aprile 2012 che aveva anticipato la scadenza della installazione dei contabilizzatori di calore al 01 settembre 2014. Quindi devi andare a vedere cosa dice il Decreto della tua regione.
Il Dlgs 192/2005 è stato convertito in Legge 90/2013 che lo ha anche modificato in certe parti, queste sono le sanzioni previste:
Art. 15. Sanzioni
(articolo così sostituto dall'art. 12 della legge n. 90 del 2013)
1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'
articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'
articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'
articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'
articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'
articolo 76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'
articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'
articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'
articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5.
Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6.
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'
articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'
articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'
articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
Se l'assemblea a maggioranza ha votato contro l'installazione dei contabilizzatori praticamente ha manlevato l'amministratore da ogni responsabilità.
Le sanzioni sono personali quindi ogni proprietario pagherà in funzione del numero dei contabilizzatori non installati.
Se due condomini non vogliono assolutamente installare i contabilizzatori vorrà dire che pagheranno la differenza tra l'energia emessa dal generatore e la somma delle energie contabilizzate. La ripartizione tra i due sarà fatta sulla base delle loro vecchie tabelle millesimali di riscaldamento e quando verranno scoperti, perché segnalati dal conduttore dell'impianto o dall'amministratore, pagheranno le sanzioni.