didasessantasette

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Proprietario Casa
Buonasera, abito in un condominio di 20 unità e abbiamo una sala riunioni di 50 mq. Fino ad oggi, oltre alla classica riunione annuale, la sala è stata utilizzata due/tre volte all'anno per le feste di compleanno dei bambini del mio condominio. Nell'ultima riunione, sono state "vietate" le feste per i bambini. Abbiamo un portico di 100 mq, antistante la sala riunioni, sempre di nostra proprietà: mi chiedevo se fosse possibile mettere due tavoli per appoggio delle vivande e tenere comunque le feste, altrimenti mi sembra di essere finita in un carcere!!! >Premesso che, la sala riunioni è sempre stata pulita prima e dopo l'utilizzo, non capisco perchè limitare l'uso.
Grazie Silvia
 

griz

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il problema è da risolvere tra di voi, se la maggioranza decide che non si possono autorizzare feste negli spazi comuni, tant'è. Esiste poi la possibilità di tenerle comunque e poi discutere coi vicini
 

Luigi Criscuolo

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pare evidente che tu hai dei bambini mentre i proibizionisti non ce li hanno.
Un problema analogo è sorto nel condominio dove abita mia sorella dove esiste una stanza condominiale che serve per fare delle riunioni di scala (ce ne sono 9). Qualcuno aveva lanciato l'idea di usarla anche per fare delle festicciole per i bambini, poi, dopo un 2/3 anni, qualcuno ha paventato che il locale non era in regola con le norme antincendio e che se durante la festicciola fosse scoppiato un incendio tutto il condominio avrebbe passato dei guai. Morale della favola non si fanno festicciole e le riunioni di scala si tengono in parrocchia: il locale è inutilizzato.
 

moralista

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:torta::triste:se ti vietano la sala, ti vietano anche il portico, questo è vivere da comunisti, la maggioranza domina sempre sulla minoranza
 

chiacchia

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Ma nel regolamento del condominio la sala era destinata a tale uso? se è cosi mi sa tanto che ci vogliono 1000/1000 millesimi? per cambiare la destinazione d'uso.
Bisogna controllare la maggioranza quanti millesimi aveva quando hanno deciso e come hanno deciso.
 

griz

Membro Storico
Professionista
si tratta di un uso occasionale degli spazi condominiali senza modificarne la destinazione, il C.C. lo permette, ovvio che poi le discussioni eventuali sono possibili
 

didasessantasette

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Proprietario Casa
Buonasera a tutti. Ringrazio per le risposte e avviso che faremo una festa di inizio estate sotto il portico, il verbale d'assemblea cita:" la sala riunioni verrà utilizzata solo ed esclusivamente per le riunioni, le feste non saranno autorizzate", il portico non viene citato.
 

didasessantasette

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Proprietario Casa
pare evidente che tu hai dei bambini mentre i proibizionisti non ce li hanno.
Un problema analogo è sorto nel condominio dove abita mia sorella dove esiste una stanza condominiale che serve per fare delle riunioni di scala (ce ne sono 9). Qualcuno aveva lanciato l'idea di usarla anche per fare delle festicciole per i bambini, poi, dopo un 2/3 anni, qualcuno ha paventato che il locale non era in regola con le norme antincendio e che se durante la festicciola fosse scoppiato un incendio tutto il condominio avrebbe passato dei guai. Morale della favola non si fanno festicciole e le riunioni di scala si tengono in parrocchia: il locale è inutilizzato.
Buonasera, mio figlio è ormai maggiorenne. Non trovo giusto che venga proibito di goderne a chi è arrivato da poco con bimbi dai 4 ai 10 anni di età, vivo con dei trogloditi, hanno addotto la scusa della responsabilità ovvero "se un bimbo di una festa si fa male, il condominio ne è il responsabile". MA DOVE???? Comunque, visto che nel verbale (l'ho avuto solo ieri) non si nomina il portico, ma espressamente la sala riunioni, venerdì grigliatona di inizio estate, sotto il portico, antistante la sala riunioni e le finestre dei matusalemme.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
secondo me fai bene ad essere pro festa, solo una raccomandazione tenete la festa durante l'orario consentito per i giochi dei bambini: di solito 10:00/12:30 - 16:00/19:00.
Giusto percuriosità: avete un Regolamento di Condominio? Di che tipo è? Contrattuale (cioè redatto dal costruttore ed accettato dal primo acquirente di ciascun appartamento) oppure di natura Assembleare (cioè redatto ed approvato dai condomini successivamente al primo acquisto)?
Il regolamento condominiale è il documento con il quale il condominio detta le regole relative all'amministrazione, all'uso delle cose comuni, alla ripartizione delle spese e ai diritti e agli obblighi di ciascun condomino sulle parti comuni. Cosa dice il vostro RdC a proposito della sala e del portico?
In ogni caso tutti voi condomini dovete sapere che:
Per soddisfare esigenze di interesse condominiale l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. (art. 1117 ter del c.c.)
La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico.
In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. (art. 1117 quater del c.c.) L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti che abbiano almeno 500/1000)
 

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