secondo me fai bene ad essere pro festa, solo una raccomandazione tenete la festa durante l'orario consentito per i giochi dei bambini: di solito 10:00/12:30 - 16:00/19:00.
Giusto percuriosità: avete un Regolamento di Condominio? Di che tipo è? Contrattuale (cioè redatto dal costruttore ed accettato dal primo acquirente di ciascun appartamento) oppure di natura Assembleare (cioè redatto ed approvato dai condomini successivamente al primo acquisto)?
Il regolamento condominiale è il documento con il quale il condominio detta le regole relative all'amministrazione, all'uso delle cose comuni, alla ripartizione delle spese e ai diritti e agli obblighi di ciascun condomino sulle parti comuni. Cosa dice il vostro RdC a proposito della sala e del portico?
In ogni caso tutti voi condomini dovete sapere che:
Per soddisfare esigenze di interesse condominiale l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. (art. 1117 ter del c.c.)
La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico.
In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. (art. 1117 quater del c.c.) L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti che abbiano almeno 500/1000)