1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Chi deve partecipare anche gli altri eredi o chi per loro?
All'atto di divisione devono partecipare tutti gli aventi diritto.

Non conviene fare una causa per usucapione in termini di tempo e costi?
Infine, vi costa probabilmente di meno integrare le dichiarazioni di successione che non rivolgersi al giudice per il riconoscimento dell'usucapione. Vi costerebbe molto di più ed i tempi della giustizia italiana sono notoriamente vergognosi. L'altra soluzione è pressoché immediata.

E' morto il nonno che aveva 4 figli.
Poi è morto il padre che aveva 5 figli.
Sono morti anche i fratelli del padre, quindi alla fine ci saranno almeno 20 persone da contattare e da mettere d'accordo. Non saprei quale consigliare a priori . . . .
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Sono morti anche i fratelli del padre, quindi alla fine ci saranno almeno 20 persone da contattare e da mettere d'accordo. Non saprei quale consigliare a priori
Arrivati a questo punto, chi possiede?
Sebbene non sia perfettamente regolare, se alcuni possiedono da più di vent'anni possono dichiararne l'usucapione. Se fosse l'ultimo deceduto, potreste dichiarare in successione i beni intervenendo voi eredi per everli usucapiti il de cuius.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Il caso non è descritto con la chiarezza che sarebbe stata necessaria.
Purtroppo, le situazioni familiari e successorie sono molto complicate, proprio per questo è spesso indispensabile parlarne di persona con un legale, o quantomeno approfondire adeguatamente tramite telefono, incontri nel corso dei quali il professionista può fare le domande e chiedere i chiarimenti necessari per capire il fatto nei suoi termini essenziali.
In generale, si può dire solo che i figli di primo letto del «padre» sono suoi eredi, quindi avrebbero dovuto ereditare da lui quanto presente nell’asse al momento dell’apertura della successione e cioè della morte.
Non sono invece chiamati alla successione della seconda moglie del padre, rispetto alla quale hanno solo un rapporto di affinità e non anche di parentela.
Certo ne è, come ben evidenziava Nemesis, che ai sensi dell'Art. 533 c.c. :
L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.


Va comunque evidenziato che tra eredi l'usucapione non può maturare perchè chiunque degli stessi detenga il bene, lo deterrebbe come erede.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Non è proprio così, anche fra fratelli si può usucapire. L'importante è che il possessore lo possieda, comportandosi da proprietario, godendo da solo del bene e del suo reddito, adottando direttamente tutte le iniziative, facendo eseguire a sue spese lavorazioni o opere, pagando le imposte. Evidentemente, nessuno degli eredi deve aver contestato il possesso.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Augusta se hai bisogno di contattarmi in privato non ho problemi e se serve ti passo il mio numero di telefono.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può usucapire la quota degli altri eredi, purché il tempo necessario al verificarsi di detto acquisto risulti già decorso prima del momento in cui sia intervenuta la divisione negoziale dell'asse con gli altri comunisti, comportando tale atto un riconoscimento inequivocabile e formale della comproprietà, incompatibile, pertanto, con la pretesa di essere divenuto proprietario esclusivo del compendio assegnato.
Cassazione civile, sez. II, 19/04/2013, n. 9633
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
In ipotesi di apertura di successione ereditaria, affinché possa ritenersi avvenuto, per usucapione, l'acquisto della proprietà di un immobile appartenuto al "de cuius", il coerede che da compossessore si vanti di essere divenuto esclusivo deve provare l'"interversio possessionis" o è tenuto, almeno, a dimostrare come e quando ha spogliato gli atri eredi dal loro compossesso, giacché, in mancanza di tale prova, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà esclusiva sul bene ereditario va respinta. Corte appello Firenze, sez. I, 14/06/2011, n. 859
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5226 del 12 aprile 2002, che riguarda l’usucapione della quota degli altri coeredi, da parte del singolo coerede, è chiarito che
“In caso di successione per morte, il coerede può usucapire la quota degli altri coeredi, se dopo la morte del “de cuius” è rimasto nel possesso del bene ereditario. Non è però sufficiente la semplice circostanza per cui gli altri partecipanti allacomunione ereditaria si siano astenuti dall’uso comune del bene ereditato. E’ necessario, secondo la Corte, perché possa maturare l’usucapione che il singolo coerede abbia goduto del bene, in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziale una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
Tale volontà non può essere desunta dal semplice fatto che il coerede abbia amministrato il bene ed abbia provveduto alla sua manutenzione e al pagamento delle imposte giacché si deve presumere che tali attività siano state compiute nella qualità di coerede. Ne discende che per invocare l’usucapione del bene ereditario occorre dimostrare che il rapporto materiale con il bene stesso si è verificato in modo tale da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene”.
 

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