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User_49818

Ospite
Buongiorno,ieri sera ennesima riunione condominiale finita con fegato lesionato :) nel palazzo ci sono condomini che hanno ampliato la metratura chiudendo terrazzi o balconi e che votano contro al rifacimento delle tabelle millesimali..sono anche i proprietari più anziani che avendo molte deleghe fanno il brutto è bello nelle decisioni del condominio...noi che vogliamo rifare le tabelle possiamo opporci? È giusto che chi ha ampliato possa opporsi? Grazie
 
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Ollj

Ospite
Per le variazioni da lei indicate non vi è modo per imporre alcuna revisione. O accettano volontariamente la rettifica o nulla si potrà fare.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Gentile Signora,
La riforma del condominio è intervenuta con il nuovo articolo 69 disp. att. c.c. stabilendo che:
«I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, c.c., nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
 

AugustaDM

Membro Junior
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La Sig.ra ben può richiedere all'amministratore di Condominio, qualora ricorra una delle due specifiche ipotesi previste dall'art 69 disp. att. c.c. , di procedere alla revisione delle tabelle millesimali. La norma prevede addirittura, che nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provvedesse alla richiesta, la facoltà del condomino istante di chiederne la revoca
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Subiecta materia, inoltre, la Suprema Corte, di recente, si è espressa con la pronuncia 26 febbraio 2014, n. 4569 con la quale ha confermato la decisione delle Sezioni Unite del 2010 n. 18477, con la quale era stato dato corso ad un nuovo indirizzo in tema di maggioranze necessarie per l'approvazione, o la modificazione, delle tabelle millesimali.
Secondo la Corte, il tema dell'eventuale adesione di tutti i condomini (o di alcuni soltanto di essi) alle nuove tabelle risulta del tutto ininfluente ai fini del decidere, in quanto per il sopravvenuto indirizzo interpretativo di cui alla pronuncia n. 18477/10 delle Sezioni Unite l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.
In sostanza, secondo la tesi fatta propria dalle Sezioni Unite nel citato arresto, e ripresa nella pronuncia che si annota, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino - fonte che è invece costituita dalla legge stessa - ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica, per cui ne discende la conseguenza della sufficienza di una approvazione a maggioranza della stessa.
 
O

Ollj

Ospite
La Sig.ra ben può richiedere all'amministratore di Condominio, qualora ricorra una delle due specifiche ipotesi previste dall'art 69 disp. att. c.c. , di procedere alla revisione delle tabelle millesimali.
Credo sia ben difficile procedere; infatti:
ci sono condomini che hanno ampliato la metratura chiudendo terrazzi o balconi
Ergo necessaria un'alterazione per più di un quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare; mancato ciò discussione chiusa!
Quindi prima di recarsi dall'amministratore e sprecare denaro con un tecnico, preferibile fare di conto...
 
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AugustaDM

Membro Junior
Professionista
In ogni caso, vista la Giurisprudenza e sentiti gli altri condomini favorevoli, ben si potrebbe tentare la via dell'approvazione in assemblea con una maggioranza ex art 1136 c.c.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Fatti i dovuti conteggi in termini di costi, la Sig.ra, escluse le precedenti strade, potrebbe, infine, rivolgersi al Tribunale chiedendo l'accertamento dei presupposti e la modifica delle tabelle in questione.
 

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