Gianco

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L'inciso di Gianco pone un altro problema, qui non pertinente.
In sostanza si riferisce a due costruzioni adiacenti di proprietari diversi. In quel caso non si possono porre condutture e scarichi sulle pareti confinanti.
Questo non è il tuo caso. E non si applica credo nemmeno allinterno del condominio. Se non erro infatti potrebbe essere normale installare i bagni di due u.i. adiacenti, praticamente a contatto, per usufruire delle colonne in comune.
Prima di rispondere a sproposito sarebbe opportuno capire l'intervento criticato.
Se i tubi in discussione sono ubicati nel muro comune con il fabbricato confinante ci deve essere l'autorizzazione del confinante, altrimenti devono essere spostati a m 1,00 dal confine. Il che vuol dire che tutte le condotte idriche fognarie e del gas devono distare m 1,00 dal confine.
A me sembra molto pertinente. Sovente si cade in errore per ignoranza.
 

basty

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Prima di rispondere a sproposito sarebbe opportuno capire l'intervento criticato
E prima di criticare sarebbe bene capire l'intervento.... p.f. non emulare certi personaggi di propit per eccesso di permalosità.

1° La non pertinenza della tuo precedente annotazione, era riferita al fatto che qui si discuteva di due unità sovrapposte di una medesima palazzina, non di due edifici confinanti.

2°. Il mio intervento mi pare abbia evitato di formulare critiche sulla opportunità della tua precisazione, che tra l'altro ha disorientato il postante. Certo che se insisti,.... non posso farci niente

3°. Quanto riportato sotto voleva spiegare in parole comprensibili anche per la postante, il tuo concetto, senza distorcerlo e senza criticarlo.
L'inciso di Gianco pone un altro problema, qui non pertinente.

In sostanza si riferisce a due costruzioni adiacenti di proprietari diversi. In quel caso non si possono porre condutture e scarichi sulle pareti confinanti.

Sovente si cade in errore per eccesso di permalosità. Spero chiuso l'incidente: capita.
 

Gianco

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Il mio intervento voleva semplicemente evidenziare un problema che, ritengo, non fosse stato e forse non è stato capito. Questa ipotesi è importante visto che potrebbe variare la posizione della condotta anche se all'interno del condominio si trovasse un accordo. Il problema è più ampio. E probabilmente permetterebbe di eludere le tensioni fra i condomini. Per natura non sono permaloso, anzi sono molto disponibile al dialogo. Mi piacerebbe che i miei interventi venissero letti con attenzione.
 

basty

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Proprietario Casa
Mi piacerebbe che i miei interventi venissero letti con attenzione.
Più che condivisibile, e vale per tutti.

Credo che si sia equivocato: e credo di aver compreso perfettamente lo spirito della tua integrazione: se non erro hai voluto richiamare il dettato dell'art. 889 c.c.
Che certamente deve essere tenuto in conto se ai nostri venisse in mente si spostare le varie condotte e posizionassero le condotte sulla parete al confine col lotto adiacente.

E' questo penso volevi segnalare.
 

Gianco

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Professionista
Certamente, facevo notare che se anche ci fosse la servitù per destinazione del padre di famiglia, i tubi avrebbero dovuto rispettare la distanza legale, per cui con questa opportunità, blankpage potrebbe raggiungere lo scopo.
 

blankpage

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Proprietario Casa
Grazie Gianco.
Infatti era proprio questa la perplessità dell'idraulico.
Un tubo del vicino che mi cammina proprio a pelo quasi sotto la mia mattonella..non è normale!
 

Gianco

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Mi spiego meglio: secondo l'art 889 cc i tubi dell'acqua, della fogna e del gas devono distare un metro dalla linea di confine fra due proprietà finitime. Evidentemente, la norma non è applicabile ai piani orizzontali fra unità immobiliari dello stesso stabile.
 

basty

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Proprietario Casa
Mi permetto di dissentire dall'associare il tema dell'art 889, dal passaggio del tubo del vicino ad un pelo dalla mattonella. E non riesco a vedere quale opportunità si possa cogliere per eliminare quella che è ritenuta una servitù, mentre a parer mio è la conseguenza di una situazione condominiale.
Ma non insisto
 

basty

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Evidentemente, la norma non è applicabile ai piani orizzontali fra unità immobiliari dello stesso stabile.
Secondo me perché in quel caso le pareti non determinano una linea di confine . Sono in effetti parti comuni del condominio, di cui possono servirsene entrambi
 

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