Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Quando il lastrico è comune,
non è più ad uso esclusivo pertanto il 1126 non trova campo di applicazione.
Quando il lastrico di copertura è di proprietà condominiale, il costo della sua manutenzione segue i criteri di suddivisione in base ai m/m di proprietà dei locali giacenti sotto la proiezione verticale della copertura.
 

Hug

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Proprietario Casa
Quando il lastrico di copertura è di proprietà condominiale, il costo della sua manutenzione segue i criteri di suddivisione in base ai m/m di proprietà dei locali giacenti sotto la proiezione verticale della copertura.
- 1/3 lo pagano pro-quota i condomini (in quanto proprietari del lastrico)
- 2/3 lo pagano pro-quota i condomini (in quanto proprietari del lastrico)
- 1/3 + 2/3 = 1
Quindi...
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
1/3 lo pagano pro-quota i condomini (in quanto proprietari del lastrico)
- 2/3 lo pagano pro-quota i condomini (in quanto proprietari del lastrico)
- 1/3 + 2/3 = 1
Quindi...
eh daje.
L'art. 1126 del c.c. disciplina la ripartizione delle spese di manutenzione dei lastrici solari ad uso esclusivo. Mi sembra che tu non abbia ben chiaro il significato di uso esclusivo. E che non abbia chiaro nemmeno il concetto di proprietà condominiale cioè di parti comuni di un condominio.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
1/3 + 2/3 = 1. Quando il lastrico è comune, la quota pari a 1/3 si somma a quella pari a 2/3 e si ottiene l'importo totale. E' un'applicazione particolare dell'art. 1126.
Quando il lastrico è di proprietà comune, si applica esclusivamente l'art. 1123 c.c. Non c'è un'applicazione "particolare" dell'art. 1126 c.c.
 

basty

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Proprietario Casa
Di solito le parti comuni sono anche NON censibili, e non possiedono millesimi propri: il loro "valore" è come se fosse spalmato sui millesimi di proprietà.

Sarei quindi propenso a pensare che la tua domanda sia rivolta al fatto che anche l'unità non sottostante il lastrico è comproprietaria dei queste parti comuni: ma la cosa è ininfluente: ciò che non è coperto dal lastrico non utilizza la sua funzione di tetto, quindi è esente.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Prima accennavo ad un "personale " dissenso al riguardo del fatto che solitamente si considerano solo le unità sottostanti, coperte da lastrico.

Il mio dissenso riguarderebbe una particolare disposizione geometrica: supponiamo che il lastrico copra solo metà sezione del fabbricato, ad esempio il lato strada, e che gli appartamenti siano disposti uno lato strada e l'altro lato cortile.

Molti sostengono che a contribuire alla manutenzione del lastrico sarebbero solo le u.i. lato strada: mi pare eccessiva pignoleria.
Quando il tetto fosse a falda, non mi è mai capitato di leggere che venga fatta una indagine per determinare se la manutenzioni riguardi la falda lato strada o quella lato cortile: il tetto è considerato come tutt'uno e come parte comune a tutti.

In questo senso mi pare che anche il lastrico dovrebbe essere equiparato al tetto.
 

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