ginore

Membro Attivo
Proprietario di un appartamento in unità condominiale di pochi immobili.
Tre piani (terra, primo, secondo).
La rampa di scale ed il ballatoio di arrivo al secondo (e ultimo) piano riasultavano BENE COMUNE NON CENSIBILE (BCNC) alla mia proprietà ed agli altri due condomini del primo piano ed ai due condomini del piano secondo.
I due condomini del mio piano hanno rinunciato alla comunione con atto notarile.
Resta quindi BCNC a me ed ai due condomini del piano sopra i quali hanno messo però un cancello, chiuso a chiave, che mi impedisce ovviamente di salire ed usfruire del BCNC.
Anche a me era stata fatta la proposta di rinunciare ma non è mia intenzione.
Ora, per quieto vivere e perchè personalmente non mi interessa usfruire del BCNC non ho mai preteso fosse rimosso il cancello.
Però, nell'ottica di potere vendere un domani la mia proprietà non intendo rinunciare e vorrei impedire che i due condomini di sopra si apprpriassero del BCNC per usucapione trascorsi i 10 anni di legge (ne son passati ormai 9).

Come consigliate di procedere per "impedire" l'usucapione?
Può bastare una mia dichiarazione in sede di assemblea condominiale nella quale rivendico di non potere disporre del BCNC?

Grazie.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
vorrei impedire che i due condomini di sopra si apprpriassero del BCNC per usucapione trascorsi i 10 anni di legge
Quegli anni sono venti, e non dieci.
Come consigliate di procedere per "impedire" l'usucapione?
Può bastare una mia dichiarazione in sede di assemblea condominiale nella quale rivendico di non potere disporre del BCNC?
No. Non interromperebbe certamente il possesso ad usucapionem.
Mancando la collaborazione dei possessori, occorre necessariamente un atto che abbia efficacia interruttiva. Tale efficacia è riconosciuta ai soli atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti a ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore.
Dovrai pertanto far redigere da un avvocato, e quindi far notificare dall'ufficiale giudiziario a questi possessori, un atto di citazione con cui chiedi la restituzione dei beni suscettibili di usucapione. Sarebbe sufficiente allo scopo e non c’è necessità di proseguire il giudizio e, dunque, di iscriverlo a ruolo.
È il caso di ricordare che l’atto interruttivo non impedisce definitivamente l’usucapione, ma comporta che il termine ricomincia a decorrere (da zero). Pertanto prima della successiva scadenza del termine, sarà necessario porre in essere un ulteriore atto interruttivo.
 
Ultima modifica:

ginore

Membro Attivo
Grazie nemesis, esaustivo.

Due domande ancora:

- io pensavo 10 anni (usucapione abbreviata art. 1159 c.c.), se son 20 tanto meglio.

- in pratica, come si fa (e che costi ha) a far notificare l'atto da un ufficiale giudiziario?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
- io pensavo 10 anni (usucapione abbreviata art. 1159 c.c.)
Nella fattispecie da te prospettata non c'è un possesso del bene immobile che sia stato acquistato in buona fede da persona diversa dal proprietario del bene medesimo, con un titolo idoneo a operare il trasferimento.
- in pratica, come si fa (e che costi ha) a far notificare l'atto da un ufficiale giudiziario?
Ti serve un avvocato. Consultati con lui.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ovviamente condivido le risposte di Nemesis...ma mi chiedo il senso logico nel non aver voluto seguire l'esempio degli altri proprietari che hanno ceduto tale area.
Quale uso potresti fare o quale valore pensi potrebbe avere mantenerne la proprietà nell'ottica di una tua eventuale vendita dell'abitazione?

Seguivi il loro esempio ti avrebbe esonerato dal contribuire alle spese di pulizia ed eventuale ricostruzione di quella parte di area.
 

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