giusto. Non ricordo la normativa precisa. A volte mi è capitato però di vedere sanzionare dall'autorità locale di PS (nello specifico vigili urbani) persone che hanno provveduto, in occasione di cessione di fabbricati a stranieri, a fare la sola cessione fabbricati, quella prevista entro le 48 ore e non ripresentare la dichiarazione, identica, per gli stranieri che mi sembra, se non erro, avere una scadenza diversa. Questa normativa fa riferimento non tanto all'uso dei locali, quanto alla presenza di cittadini extracomunitari in italia. Domani sera potrò confermare o meno con più precisione quanto qui detto, con i riferimenti precisi.
Aggiunto dopo 34 minuti :
anzi ho trovato i riferimenti già ora. Per la cessione fabbricati, mi riferisco all'art. 12 D.L. 59/78 che impone il termine perentorio delle 48 ore "La denuncia di cessione fabbricato è una pratica burocratica il cui onere e responsabilità cade tutta sul proprietario. Lo stesso, quando affitta o vende o comunque decide di cedere un immobile è obbligato a fare la denuncia in questura entro 48 ore dalla cessione. La comunicazione deve essere presentata, mediante modulo, presso la Questura o il Commissariato di Pubblica Sicurezza oppure spedita per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno." Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191.
Per gli stranieri, vige inoltre la Legge 28 maggio 2007, nr. 68 in base al quale sono statuite le modalità di presentazione della "dichiarazione di presenza resa dagli stranieri (ex schenghen) per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio", dichiarazione che va resa entro 8 giorni.
Sempre per gli stranieri , si può ritenere che la cessione fabbricati prevista dalla L. 191/78 sia sostituita dalla più completa comunicazione prevista dall'art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191. Questa però non fa verire meno, qualora ne ricorrano i presupposti, la comunicazione ed L. 68/2007 con il termine di otto giorni e non , come erroneamente indicato in precedenza da me, cinque giorni.
Riassumendo, se lo straniero arriva in italia per brevi periodi, entro 8 giorni deve comunicare la sua presenza e questo ogni volta che arriva. Se in tale occasione viene ospitato da italiani o se prende in affitto locali o li acquista, l'italiano cedente deve entro 48 ore comunicare la cessione fabbricati (o ospitalità se ospita).
Come detto sopra, alcuni uffici richiedono sia la cessione fabbricati ex L. 191/78 che la comunicazione ex L. 68/2007 a firma dell'ospitante/cedente. Lo straniero poi dovrà comunque entro 8 giorni dichiarare la sua presenza (all'ufficio stranieri di questura o commissariati).
In caso di inosservanze di quanto previsto dalle L. 191/78 e 68/2007 ci sono sanzioni amministrative ed eventualmente, per la seconda ipotesi se lo straniero è clandestino, può essere contestato il favoreggiamento all'immigrazione. E' previsto anche, malgrado ad oggi solo in casi rari ed eccezionali sia stato fatto, che il proprietario di casa che affitta al clandestino, si vede confiscare la casa. Spero di essere stata più precisa e utile.