Allen

Nuovo Iscritto
Mi sorge un dubbio... la madre di mia moglie è straniera ed ogni anno viene a trovarci. Il primo anno ho fatto la cessione di fabbricato ma poi visto che non si annota la durata ma solo quando entra l'ospite ho pensato che non avesse una scadenza.

Secondo voi?
 
S

simo

Ospite
Secondo me devi rinnovarla, inquanto la permanenza non è continuativa ma si interrompe, tieni presente che è da presentare solo se il periodo di ospitalità supera i 30 giorni.
 

Allen

Nuovo Iscritto
Secondo me devi rinnovarla, inquanto la permanenza non è continuativa ma si interrompe

E' vero, ma mettiamo che ci sia un controllo, la polizia bussa e mi chiede: dov'è l'ospite? ed io: E' tornata al suo paese.
E fin quì tutto a posto.
Poi tornano quando riospito mia suocera e mi chiedono: Hai fatto la cessione? ed io: Si, andate a controllare.
Ed anche quì tutto a posto visto che non ha una scadenza.

Mhhhh... misteri della legge italiana. :???:
 

annamaria66

Nuovo Iscritto
Quando si ospita uno straniero senza cedere in via esclusiva un immobile, locali o altra abitazione, si deve comunque entro 5 giorni comunicare all'autorità di PS l'ospitalità dello straniero, se non ricordo male L. 40/98.
Ovviamente lo straniero non permane e, una volta trascorsi i tre mesi, deve rimpatriare. Quando ritorna in italia, si deve presentare una nuova dichiarazione di ospitalità. La stessa cosa con la cessione fabbricati (legge del 1977 non ricordo il numero) per cessioni superiori a 30 giorni. La ratio della legge (nata dopo il sequestro Moro), è rendere chiaro chi, da un determinato momento, ha la disponibilità esclusiva di un immobile. Ovviamente se straniero, la disponibilità decade al momento della partenza, al massimo pari al periodo massimo concesso per la permanenza nel territorio, con necessità di rinnovare la cessione nel momento del reingresso e della nuova cessione. Non si può nemmeno dire che lo straniero non se ne è mai andato perchè in quel caso avrebbe dovuto chiedere il permesso di soggiorno. In caso di controlli, scaduto il primo periodo di legge, c'è immigrazione clandestina con denuncia e reimpatrio.

Se la polizia bussa e chiede se c'è lo straniero e lo trova, non chiede la cessione fabbricati ma la dichiarazione di ospitalità. In mancanza si applicano le stesse sanzioni per la mancata cessione fabbricati, circa 250 euro oltre al rischio di incorrere nei vari reati previsti dall'attuale legge sull'immigrazione se extracomunitario.
 

Allen

Nuovo Iscritto
Non si può nemmeno dire che lo straniero non se ne è mai andato perchè in quel caso avrebbe dovuto chiedere il permesso di soggiorno.

No, non dico che non se ne è mai andato ma che semplicemente la cessione di fabbricato l'ho già fatta, anche 20 anni fa, non ha comunque una scadenza. In questo mi sembra che la legge italiana sia deficitaria.

Grazie per le indicazioni, ci stiamo avvicinando alla meta.
 

annamaria66

Nuovo Iscritto
Ma non ho ancora capito se si tratta di cessione di fabbricato o se il cittadino straniero lo ospiti. Se lo ospiti in casa tua, in locali anche ben definiti ma in cui puoi accedere direttamente, non occorre alcuna cessione di fabbricato ma solo la comunicazione, fatta entro 5 giorni dall'arrivo del cittadino straniero, ogni volta che inizia l'ospitalità. Se hai fatto una cessione fabbricato, vuol dire che hai ceduto locali in cui tu, dal momento della cessione fabbricati, non puoi accedere senza il consenso della persona a cui hai ceduto i locali. E' un discorso di responsabilità in merito a quanto accade nei locali. Fino a che non c'è una nuova cessione fabbricati su quei locali o una qualunque altra situazione che ne determina la fine naturale, tipo il termine di un contratto di locazione, è responsabile il cessionario per tutto quanto vi accade, presente in italia o meno.
Questo se vuoi essere in regola. Poi puoi ospitare chi vuoi quanto vuoi ma per le conseguenze devi sperare di non incappare mai in controlli, non solo a casa, ma anche quando lo straniero è fermato per strada e gli viene chiesto dove abita (straniero che sempre deve avere con sè un documento di identità per non essere denunciato penalmente, indipendentemente dalla legittimità o meno della permanenza sul territorio nazionale).
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
la comunicazione, fatta entro 5 giorni dall'arrivo del cittadino straniero, ogni volta che inizia l'ospitalità.

L'art. 7, D.lgs. n. 286/98 così recita: "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza".

:daccordo:
 

annamaria66

Nuovo Iscritto
giusto. Non ricordo la normativa precisa. A volte mi è capitato però di vedere sanzionare dall'autorità locale di PS (nello specifico vigili urbani) persone che hanno provveduto, in occasione di cessione di fabbricati a stranieri, a fare la sola cessione fabbricati, quella prevista entro le 48 ore e non ripresentare la dichiarazione, identica, per gli stranieri che mi sembra, se non erro, avere una scadenza diversa. Questa normativa fa riferimento non tanto all'uso dei locali, quanto alla presenza di cittadini extracomunitari in italia. Domani sera potrò confermare o meno con più precisione quanto qui detto, con i riferimenti precisi.

Aggiunto dopo 34 minuti :

anzi ho trovato i riferimenti già ora. Per la cessione fabbricati, mi riferisco all'art. 12 D.L. 59/78 che impone il termine perentorio delle 48 ore "La denuncia di cessione fabbricato è una pratica burocratica il cui onere e responsabilità cade tutta sul proprietario. Lo stesso, quando affitta o vende o comunque decide di cedere un immobile è obbligato a fare la denuncia in questura entro 48 ore dalla cessione. La comunicazione deve essere presentata, mediante modulo, presso la Questura o il Commissariato di Pubblica Sicurezza oppure spedita per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno." Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191.
Per gli stranieri, vige inoltre la Legge 28 maggio 2007, nr. 68 in base al quale sono statuite le modalità di presentazione della "dichiarazione di presenza resa dagli stranieri (ex schenghen) per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio", dichiarazione che va resa entro 8 giorni.
Sempre per gli stranieri , si può ritenere che la cessione fabbricati prevista dalla L. 191/78 sia sostituita dalla più completa comunicazione prevista dall'art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191. Questa però non fa verire meno, qualora ne ricorrano i presupposti, la comunicazione ed L. 68/2007 con il termine di otto giorni e non , come erroneamente indicato in precedenza da me, cinque giorni.
Riassumendo, se lo straniero arriva in italia per brevi periodi, entro 8 giorni deve comunicare la sua presenza e questo ogni volta che arriva. Se in tale occasione viene ospitato da italiani o se prende in affitto locali o li acquista, l'italiano cedente deve entro 48 ore comunicare la cessione fabbricati (o ospitalità se ospita).
Come detto sopra, alcuni uffici richiedono sia la cessione fabbricati ex L. 191/78 che la comunicazione ex L. 68/2007 a firma dell'ospitante/cedente. Lo straniero poi dovrà comunque entro 8 giorni dichiarare la sua presenza (all'ufficio stranieri di questura o commissariati).
In caso di inosservanze di quanto previsto dalle L. 191/78 e 68/2007 ci sono sanzioni amministrative ed eventualmente, per la seconda ipotesi se lo straniero è clandestino, può essere contestato il favoreggiamento all'immigrazione. E' previsto anche, malgrado ad oggi solo in casi rari ed eccezionali sia stato fatto, che il proprietario di casa che affitta al clandestino, si vede confiscare la casa. Spero di essere stata più precisa e utile.
 

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