Feluccios

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Buonasera a tutti,
sono nuovo del Forum, spero di aver individuato la sezione corretta: chiedo un consiglio che possa chiarire i miei dubbi, mi scuso sin d'ora nel caso dovessi usare terminologie atecniche.
I miei 2 nonni materni sono venuti a mancare rispettivamente nel 2012 e 2016, l'unico immobile rientrante nell'asse ereditario è la casa dove abitavano (valore stimabile in 100.000 euro) che risulta ancora intestata al nonno: questo perché non sono mai state espletate le incombenza di trascrizione e di successione.
Gli eredi sono 5 figli: 4 di questi allo stato non sono interessati a succedere all'eredità nè dispongono delle risorse finanziarie necessarie per sostenere 2 successioni. Preciso inoltre che il quinto dei fratelli, gravato da importanti passività debitorie che ne sconsigliano l'accettazione dell'eredità, sarebbe l'unico interessato a succedere ed abitare in tale immobile.
Mia madre, uno dei 4 fratelli non interessati, sarebbe allo stato di fronte a queste opzioni:
  1. Apertura di entrambe le successioni da parte di tutti e 5 i fratelli, Donazione da parte del fratello indebitato agli altri 4, Scrittura privata con cui il fratello indebitato si impegna a sostenere tutti i costi legati sia alla successione che alla gestione dell’immobile ove abiterebbe stabilmente, l’immobile resta di proprietà degli altri 4 fratelli;
  2. Accettazione da parte di uno solo dei fratelli non indebitati che potrebbe a breve trasferirsi in tale immobile (andando a convivere con il fratello indebitato);
  3. Rinuncia all'eredità (che per l'istituto della rappresentazione dovrebbe essere fatta anche da nipoti e pronipoti, giusto?).
Ora vi chiedo un consiglio in relazione a quale delle opzioni prospettate risulti più percorribile, quale sia più conveniente per mia madre (è possibile stimare i costi?), ed eventualmente se ci sono altre opzioni che contemplino contemporaneamente la tutela dell'immobile (evitando che venga aggredito dai creditori) e la salvaguardia delle finanze di mia madre.
Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà aiutarmi ad affrontare questa situazione.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Donazione da parte del fratello indebitato agli altri 4

Per "donare" deve accettare l'eredità...e di conseguenza il creditore potrà "aggredire" la sua quota chiedendo sia messa all'asta 'intero immobile.
In ogni caso una "donazione" crea problemi futuri anche se non vi fosse un creditore.

Scrittura privata con cui il fratello indebitato si impegna a sostenere tutti i costi legati sia alla successione che alla gestione dell’immobile ove abiterebbe stabilmente, l’immobile resta di proprietà degli altri 4 fratelli;
Dichiarazione che vale come il 2 di picche.

Rinuncia all'eredità (che per l'istituto della rappresentazione dovrebbe essere fatta anche da nipoti e pronipoti, giusto?).

Giusto ma già spiegato che il creditore ptrebbe contestare (vedi sopra).

Per quanto riguarda i "costi" per adempiere agli obblighi di Legge sulle 2 successioni...tutto dipende dal valore dell'immobile e dal professionista cui ti rivolgi (dubitando siate in grado di procedere da soli).
Chiedere in loco ad 1 o più notai ...un "preventivo" non costa nulla.
 

Feluccios

Nuovo Iscritto
Conduttore
Grazie Diramaz per l'esaustivo chiarimento,
ora cercherò di attivarmi per recuperare più preventivi nella zona.
Mi resta un dubbio in merito alla rinuncia: mia madre ha 2 figli (io e mia sorella) ed io ho 1 figlio minore.
Chi deve rinunciare? Mia madre, Io, Mia sorella e mio figlio?
E se si, i costi sono da considerare per singolo rinunciatario? Ovvero circa 200 euro (imposta di registro) per persona per successione? Quindi 200euro x 2successioni x 4rinunciatari = 1600 euro?
Oppure ci sono cumulabilità nel pagamento dell' F24?
Grazie di nuovo.
 

Feluccios

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Conduttore
Ancora grazie Diramaz per il riferimento che non ero riuscito a trovare sinora.
Quindi nessun cumulo.
Pare si stia profilando l'opzione 2. che dovrebbe coniugare le varie esigenze prospettate.
 

Feluccios

Nuovo Iscritto
Conduttore
Finora ho trovato solo che "E’ possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme)." ma questo non chiarisce se anche l'imposta di registro sia unica.
Posso chiedere a Nemesis un riferimento normativo/una circolare sul punto?
Ringrazio
 

Feluccios

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Conduttore
Confermo pienamente quanto specificato da Nemesis, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 7 ottobre 2011, avente per oggetto "Applicazione dell’imposta fissa di registro agli atti che contengono più disposizioni - articoli 20 e 21 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 4 e 11 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131." recita testualmente:
"la Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che “…l’imposta di registro … si commisura all’atto sottoposto a registrazione, e trova applicazione in occasione della stipula o della formazione di atti a contenuto economico, in quanto assunti dal legislatore come indici di capacità contributiva. Quando un documento contenga più “atti”, ciascuno espressione di capacità contributiva, è normale e ragionevole che l’imposta si applichi distintamente ad ognuno di essi, della qual cosa vi è conferma, oltre che nell’articolo 21, comma 1, in esame, nelle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 25” del TUR. Dalle affermazioni della Corte di Cassazione, si evince che le singole disposizioni contenute nell’atto rilevano autonomamente, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del TUR, solo qualora ciascuna di esse sia espressione di una autonoma capacità contributiva. (...)
nel caso in cui le disposizioni contenute nell’atto non siano suscettibili di una autonoma valutazione economica, non si realizza una espressione di capacità contributiva e, pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 21 del TUR. Di fatto, in assenza di un contenuto economicamente valutabile, non risulterebbe integrato un indice di capacità contributiva.
(...) Pertanto, nell’ipotesi in cui nel medesimo documento siano contenute più procure, l’atto deve essere assoggettato a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con applicazione di un’unica imposta fissa. Analoghe considerazioni possono essere proposte con riferimento ad un atto contenente più rinunce all’eredità di cui all’articolo 519 del codice civile. Al riguardo, appare utile precisare che possono qualificarsi quali atti che non hanno contenuto patrimoniale gli atti di rinuncia all’eredità con i quali si rifiuta, in sostanza, la delazione ereditaria, cioè l’offerta dell’eredità."

Me resterebbe un ultimo quesito: quale sarebbe la modalità migliore per tutelare il patrimonio di famiglia? Accettazione e Donazione oppure accettazione e Compravendita?
Può un creditore pignorare l'intero immobile in caso vanti crediti nei confronti di uno solo dei soggetti proprietari? Può chiedere la revoca dell'atto?
 

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