Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
L'assicurazione termina con la data di scadenza, poi c'è una tolleranza, ma non è una norma.
Invece esiste proprio una bella norma, l'art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private, che recita:
Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

Pertanto la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti non è sanzionabile nei 15 giorni successivi alla scadenza, atteso che la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso per tutto quel periodo successivo alla scadenza contrattuale.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
A conferma di quanto chiarito da @Nemesis
la Circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, n° 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013. La circolare precisa che tutte le compagnie sono tenute a garantire la copertura assicurativa per 15 giorni dopo la scadenza del contratto (quella riportata sul tagliando), indipendentemente dal fatto che l’automobilista rinnoverà o meno con la medesima compagnia. Si precisa altresì che oltre alla garanzia della copertura assicurativa in caso di sinistro, l’automobilista è anche in regola con il Codice della Strada, sanando quella anomalia per cui, fino al 2012, circolando durante il periodo di comporto, si rischiava una multa per assicurazione scaduta, pur avendo garantita la copertura. Era il solito pasticcio all’Italiana, per fortuna superato. Da notare che i 15 giorni valgono non solo per la scadenza annuale, ma valgono anche per l’eventuale scadenza semestrale nel caso di contratti annuali pagati in due rate.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
l’automobilista è anche in regola con il Codice della Strada, sanando quella anomalia per cui, fino al 2012, circolando durante il periodo di comporto, si rischiava una multa per assicurazione scaduta, pur avendo garantita la copertura.
Questa mi mancava. Comunque la mia affermazione non era campata in aria. Chi vuole capire capisca!
 

Elisabetta48

Membro Senior
ma ignoriamo le leggi (e la Costituzione) che ci governano
In certi settori io ci ho provato a conoscere le leggi e fin lì ci arrivavo pure ma il groviglio viene dalla sovrapposizione di leggi, decreti (che magari sono stati reiterati più volte con lievi modifiche che però cambiavano le cose se uno era interessato proprio a quel particolare aspetto) decreti magari poi nemmeno convertiti in leggi, circolari interpretative della legge, necessarie da tanto la legge era chiara, e via così. Una delle pochissime cose che riconosco fatte bene da Letizia Moratti quando era Ministro dell'Istruzione è stato il riordino delle leggi sulla scuola, disapplicando quelle che ormai erano superate se non addirittura in conflitto con leggi più recenti. Una volta avevo chiesto a una conoscente quale era l'ordine gerarchico delle leggi (D.P.R., Leggi, Disposizioni ministeriali, circolari ministeriali o dirigenziali...): siccome si contraddicevano, volevo sapere quale prevaleva. Insomma, non mi sembra tutta colpa nostra.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto