D

daiana

Ospite
buongiorno.
chiedo se possibile una risposta al mio quesito. l'intestatario della'affitto di una casa popolare, convivente con il figlio di 52 anni disoccupato, è deceduto,
chiedo cosa deve fare il figlio e se mantiene il diritto all'assegnazione,
grazie e buona giornata,
 
Se convivente ed esiste un contratto il contratto succede al figlio, dovrebbe comunque rivolgersi all'ente gestore dell'immobile.
 
il figlio convivente subentra nel contratto di affitto fino alla scadenza dello stesso. Certo che, se non paga l'affitto può essere sfrattato per morosità.
 
l'intestatario della'affitto di una casa popolare, convivente con il figlio di 52 anni disoccupato, è deceduto,
chiedo cosa deve fare il figlio e se mantiene il diritto all'assegnazione
Il figlio può ottenere il subentro nel contratto se l'ente proprietario fosse già a conoscenza della sua convivenza con l'assegnatario deceduto.
 
Il figlio può ottenere il subentro nel contratto se l'ente proprietario fosse già a conoscenza della sua convivenza con l'assegnatario deceduto.
a seguito della morte del contraente il contratto d'affitto il figlio dovrebbe comunicarne il decesso; ed, allegando il certificato storico di residenza e lo stato di famiglia del padre (se risulta ancora a suo carico), comunicare che, in quanto figlio convivente, intende subentrare nel contratto d'affitto stipulato dall'ente con il padre.
 
Occorre che, prima del decesso, il figlio fosse stato già riconosciuto come membro del nucleo familiare di appartenenza dell’originario conduttore da un espresso provvedimento dell’ente concedente e gestore. Che il figlio risulti a carico o no è irrilevante.
 
Occorre che, prima del decesso, il figlio fosse stato già riconosciuto come membro del nucleo familiare di appartenenza dell’originario conduttore da un espresso provvedimento dell’ente concedente e gestore. Che il figlio risulti a carico o no è irrilevante.
Se il soggetto deceduto è il conduttore, la legge 392 del 1978 (legge sull’equo canone) stabilisce che gli eredi conviventi abituali hanno diritto a continuare a occupare l’immobile, mentre quelli non conviventi abituali non possono avanzare alcun diritto e quindi il proprietario può rescindere il contratto.
Non mi sembra che ci sia scritto "se all'ente o al proprietario locatore risultano già appartenenti al nucleo famigliare del conduttore deceduto".
 

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