Nemesis

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La fattura va emessa entro il mese di consegna dei beni
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e avente le caratteristiche determinate con D.P.R. n. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
 

Dimaraz

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Confermo...hanno fatto un mezzo passo indietro (un tempo potevi persino fatturare entro il mese solare successivo)...ma non sposta l'essenza della questione: non puoi differire di anni.

Questo ovviamente non vale per i "professionisti" che possono fatturare al momento dell'incasso.
 

basty

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Questa tempistica nelle fatturazioni, vale anche per fatture riguardanti solo prestazioni di mano d'opera?
 

Nemesis

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Le prestazioni di servizi sono le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte.
Pertanto la prestazione di manodopera è una prestazione di servizio.
 

basty

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Pertanto la prestazione di manodopera è una prestazione di servizio.
Nonostante sia ignorante, nella accezione di "ignorare" (e forse non solo), non avevo dubbi che un lavoro consistente sostanzialmente in prestazione di manodopera fosse una prestazione di servizio.

La mia domanda era riferita a quanto messo in grassetto da Dimaraz: cioè servizi individuabili attraverso idonea documentazione.

Ora il punto da cui siamo partiti era entro quale termine si debba fatturare questo servizio.

Ma se assumo che dove ci sono documenti di trasporto materiali, io abbia già emesso fattura di acconto entro i termini di legge, mi chiedevo quale fosse la idonea documentazione atta a indicare una data certa nella effettuazione e conclusione dei lavori.

Se questa documentazione (idonea) non esistesse, il termine del 15° giorno del mese successivo parrebbe .... virtuale, cioè si presterebbe a fatturazioni dilazionate, salvo siano stati emessi verbali di qualche ispettorato o similari.
 

Nemesis

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Quello che avevo scritto sopra (può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime), è una deroga alla regola generale, che prevede che la fattura deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione. E le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
 

basty

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Quello che avevo scritto sopra (può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime), è una deroga alla regola generale, che prevede che la fattura deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione. E le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
Adesso , interpretando in lingua volgare, mi è chiaro. Altrettanto deducibile, che in mancanza di riscontri oggettivi, il momento fiscale di effettuazione di certi servizi non ha vincoli certi di data, se non esistono dichiarazioni in contrasto con la data dichiarata/fatturata dal fornitore.
 

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