L'art. 2901 c.c. serve al creditore per fare dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Però la giurisprudenza ha costantemente dato un'interpretazione estensiva del requisito dell'atto dispositivo nell'ambito dell'azione revocatoria, fino a ricomprendervi anche l'atto abdicativo (come si configura, appunto, la rinuncia all'azione di riduzione) in quanto atto comunque in grado di influire negativamente sul patrimonio del debitore.
Una volta revocata la rinuncia all'azione di riduzione dell'eredità da parte del legittimario debitore, essa va considerata "tamquam non esset" nei confronti del creditore. In altre parole, si configura un'inerzia del legittimario debitore rispetto alla riduzione e, pertanto, ricorrono i presupposti sanciti dall'art. 2900 c.c. affinché il creditore possa agire nell'azione di riduzione dell'eredità surrogandosi al legittimario.