stefy1973

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Non esiste una "revoca alla rinuncia". Chi vanta crediti nei confronti del legittimario può esercitare l'azione di surrogazione ex art. 2900 c.c., come avevo già scritto.
Scusami, ma un creditore prima di surrogarsi in riduzione tramite ex art. 2900 c.c. non dovrebbe revocare la rinuncia alla riduzione ex art. 2901 c.c.?
 

Nemesis

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ma un creditore prima di surrogarsi in riduzione tramite ex art. 2900 c.c. non dovrebbe revocare la rinuncia alla riduzione ex art. 2901 c.c.?
L'art. 2901 c.c. serve al creditore per fare dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Però la giurisprudenza ha costantemente dato un'interpretazione estensiva del requisito dell'atto dispositivo nell'ambito dell'azione revocatoria, fino a ricomprendervi anche l'atto abdicativo (come si configura, appunto, la rinuncia all'azione di riduzione) in quanto atto comunque in grado di influire negativamente sul patrimonio del debitore.
Una volta revocata la rinuncia all'azione di riduzione dell'eredità da parte del legittimario debitore, essa va considerata "tamquam non esset" nei confronti del creditore. In altre parole, si configura un'inerzia del legittimario debitore rispetto alla riduzione e, pertanto, ricorrono i presupposti sanciti dall'art. 2900 c.c. affinché il creditore possa agire nell'azione di riduzione dell'eredità surrogandosi al legittimario.
 
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stefy1973

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L'art. 2901 c.c. serve al creditore per fare dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
La rinuncia all'azione di riduzione non è un atto con il quale si dispone il proprio patrimonio.
Concordo, in particolare nel caso di legittimario non pretermesso.
L'art. 2900 c.c. credo non sia utilizzabile per revocare la rinuncia all'azione di riduzione perchè non è prevista dal codice la sua rinuncia, ovvero lo stesso legittimario non è previsto che possa revocarla, quindi non potrebbe farlo nemmeno un terzo in surroga.
Quindi concluderei che la rinuncia all'azione di riduzione sarebbe irrevocabile anche da un creditore.
 

stefy1973

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L'art. 2901 c.c. serve al creditore per fare dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Però la giurisprudenza ha costantemente dato un'interpretazione estensiva del requisito dell'atto dispositivo nell'ambito dell'azione revocatoria, fino a ricomprendervi anche l'atto abdicativo (come si configura, appunto, la rinuncia all'azione di riduzione) in quanto atto comunque in grado di influire negativamente sul patrimonio del debitore.
Una volta revocata la rinuncia all'azione di riduzione dell'eredità da parte del legittimario debitore, essa va considerata "tamquam non esset" nei confronti del creditore. In altre parole, si configura un'inerzia del legittimario debitore rispetto alla riduzione e, pertanto, ricorrono i presupposti sanciti dall'art. 2900 c.c. affinché il creditore possa agire nell'azione di riduzione dell'eredità surrogandosi al legittimario.
Grazie, sempre gentilissimo.
Però, nel caso specifico di un legittimario non pretermesso, non sarebbe affatto pacifico che la rinuncia all'azione di riduzione (e la sua revoca) sia atto che influisce sul patrimonio del debitore.
Se infatti alla fine non si riscontrasse alcuna lesione di legittima, la situazione patrimoniale del legittimario resterebbe immutata.
 

Nemesis

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Al creditore del legittimario verrebbe concessa applicazione art. 2900 c.c. oppure no?
Il creditore sarebbe legittimato ad agire in surrogatoria, ex art. 2900 c.c., se le sue ragioni fossero pregiudicate da atti dispositivi del proprio debitore. Se, come hai scritto, il legittimario (suo debitore) non è stato leso nei suoi diritti ereditari, perché dovrebbe surrogarlo in un'azione di riduzione, che sarebbe perdente?
 

stefy1973

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Il creditore sarebbe legittimato ad agire in surrogatoria, ex art. 2900 c.c., se le sue ragioni fossero pregiudicate da atti dispositivi del proprio debitore. Se, come hai scritto, il legittimario (suo debitore) non è stato leso nei suoi diritti ereditari, perché dovrebbe surrogarlo in un'azione di riduzione, che sarebbe perdente?
Ma art. 2900 c.c. è applicabile solo a "i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare", mentre revoca della rinuncia all'azione di riduzione non mi pare rientri tra questi... infatti tale rinuncia mi risulta irrevocabile anche dal legittimario stesso, quindi il debitore non trascura di esercitarlo, semplicemente non può farlo.
Lesione del legittimario è dubbia... secondo alcune stime lesione ci potrebbe essere, mancherebbe circa il 10-15% per raggiungere la quota del 50%.
 

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