stefy1973

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Rileggi il mio messaggio #12.
Grazie, vediamo se ho capito.
Con art. 2900 c.c. si farebbe azione di riduzione in surroga, ma prima si dovrebbe revocare rinuncia all'azione di riduzione ex art. 2901 c.c.
Ma l'art. 2901 c.c. sarebbe applicabile in questo caso per revocare la rinuncia all'azione di riduzione?
Con la sola revoca della rinuncia il debitore non vedrebbe modificare il suo stato patrimoniale (avverrebbe successivamente, in seguito all'azione di riduzione, sempre che vi sia stata lesione).
 

stefy1973

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Non esiste una "revoca alla rinuncia". Chi vanta crediti nei confronti del legittimario può esercitare l'azione di surrogazione ex art. 2900 c.c., come avevo già scritto.
Mmmmm... allora forse non ho capito.
Come si può procedere con azione di riduzione ex art. 2900 c.c. senza revocare la rinuncia all'azione di riduzione?
 

stefy1973

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Nessun rischio se l'acquirente è in buona fede.
Il creditore del legittimario (venditore) potrebbe agire in revocatoria, per domandare che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto di disposizione del patrimonio con il quale il legittimario abbia recato pregiudizio alle sue ragioni.
Ma occorrerebbe la prova della partecipatio fraudis dell'acquirente, ossia che fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Se ho capito bene, a ben vedere, un eventuale creditore del legittimario non potrebbe veder applicato l'art. 563 c.c. sui beni venduti da un coerede a terzi, perchè l'art. 563 stesso prevede che possa fare una cosa del genere solo il legittimario.
Quindi, legittimario potrebbe chiedere restituzione dei beni a terzi che abbiano acquistato da un coerede, mentre un suo creditore potrebbe arrivare ad ottenere la riduzione (tramite surroga) ma non la restituzione da quegli stessi terzi acquirenti.
Se tutto ciò è vero, acquirente da coerede non corre alcun rischio.
 

Nemesis

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un eventuale creditore del legittimario non potrebbe veder applicato l'art. 563 c.c. sui beni venduti da un coerede a terzi, perchè...
L'art. 563 c.c. prevede un'azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.
Noti la differenza tra i due termini (il tuo e il mio) che ho formattato in grassetto?
 

stefy1973

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Proprietario Casa
L'art. 563 c.c. prevede un'azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.
Noti la differenza tra i due termini (il tuo e il mio) che ho formattato in grassetto?
Ok, ma precisa che è il legittimario che può chiedere la restituzione ai successivi acquirenti, non anche suoi eredi o aventi causa (quindi compresi eventuali creditori direi)... solo il legittimario stesso può chiedere la restituzione.
 

stefy1973

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Ed effettivamente ho trovato solo una sentenza che per analogia estende l'art. 563 c.c. anche alle disposizioni testamentarie, ma si tratta di caso in cui l'azione è stata richiesta dal legittimario, non da un suo creditore.
Ma la questione non cambia anche in caso di acquisto di immobile derivato da donazione... il terzo acquirente non deve temere nulla da eventuali creditori del legittimario, solo il legittimario stesso potrebbe chiedere la restituzione.
 

Nemesis

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È inutile che cerchi giurisprudenza sull'applicazione dell'art. 563 c.c., quando la fattispecie che t'interessa è un legittimario che vende.
 

stefy1973

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Proprietario Casa
È inutile che cerchi giurisprudenza sull'applicazione dell'art. 563 c.c., quando la fattispecie che t'interessa è un legittimario che vende.
No, non è il legittimario a vendere, è un coerede.

Il coerede venditore dell'immobile interessato, oltre a quello stesso immobile, ha ricevuto dalla defunta anche altri immobili, i quali, da soli, hanno un valore superiore a quanto si stima potrebbe essere l'importo relativo alla lesione della legittima.
 

stefy1973

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Proprietario Casa
Sì.
Ma, ripeto, l'art. 563 c.c. prevede necessariamente che vi sia un donatario.
Chi sarebbe il donatario nella questione di tuo interesse?
Lo so, qui nessun donatario, ma la sentenza di cassazione sezione 22 marzo 2001, n. 4130 ha esteso la sua applicazione anche in caso di immobile di provenienza testamentaria.
Ma a quanto vedo, in ogni caso un creditore del legittimario non può fare nulla contro un terzo acquirente da coerede.
 

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