nardi

Nuovo Iscritto
Buongiorno. Abito in un condominio di otto appartamenti, con otto propietari diversi.
Volevo sapere, in caso di discussione per tinteggiare esternamente la casa, che ha circa 20 anni e sul muro sono ormai evidenti segni di piccole crepe, oltre che di mancanza di intonaco in vari punti:
1 - per deliberare sulla tinteggiatura che maggioranza è necessaria, trattandosi di una spesa straordinaria di importo rilevante ?
2 - se ci fosse poi la maggioranza per deliberare per rendere valida l'assemblea, che maggioranza bisogna avere per approvare la spesa, tenendo presente sempre che siamo otto proprietari?
3 - se oltre alla tinteggiatura si decidesse di fare eseguire anche lavori di"cappotto", essendo la spesa ulteriormente piu alta che la sola tinteggiatura normale, cambiano i rapporti di maggioranza sia per la validità dell'assemblea e anche per l'approvazione della spesa ?
4 - Due condomini già interpellati hanno già detto che sono contrari. Se l'assemblea , costituita con numero regolare, approvasse la spesa con i requisiti richiesti dalla legge (vedi domanda 1 e 2), in che modo si può ingiungere il pagamento ai dissenzienti.
n.b. il nostro è un condominio di otto appartamenti ma l'amministratore è fatto a turno dai proprietari.
 

acquirente

Nuovo Iscritto
quello che e' importante sono i millesimi di proprieta' non il numero dei proprietari.
Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni:
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi (50%+1 dei millesimi) e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
se si raggiungesse la maggioranza dei millesimi e qualcuno si rifiuta di pagare, l'amministratore quando chiedera' un acconto e si accorgera' che i suddetti non hanno pagato, mandera' un sollecito con raccomandata a/r dando loro un tempo max per pagare,.................se costoro insistono a non voler pagare, l'amministratore, senza neanche l'approvazione dell'assemblea, fara' inoltrare da un avvocato, un decreto ingiuntivo.
a questo punto, di solito, pagano per non vedersi pignorata anche la casa.
ciao.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposta x nardi giusto quello che scrive acquirente, la spesa però deve essere necessaria e non per qualche crepa sulla facciata, se la casa a 20 anni non è tanto vecchia che potrebbe essere necessario un intervento urgente in facciata, se così è occorre una maggioranza qualificata e non semplice ciao adimecasa bergamo
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
avrei una domanda per acquirente:
ma se in quel momento amministratore fosse uno dei condomini che non paga cosa succede? può agire un altro condomino?
 

acquirente

Nuovo Iscritto
avrei una domanda per acquirente:
ma se in quel momento amministratore fosse uno dei condomini che non paga cosa succede? può agire un altro condomino?

Se l'amministratore non facesse il suo lavoro, l'assemblea condominiale straordinaria ha tutto il diritto di revocargli il mandato e assumere un altro amministratore. l’assemblea può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. E ' ovvio che occorre la maggioranza dei condomini.
Il codice civile in materia condominiale prevede specifiche procedure per addivenire alla revoca dell’amministratore per gravi irregolarità. L’amministratore può essere revocato se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. Nella previsione delle gravi irregolarità rientrano anche i comportamenti di mala (non corretta) gestione. E’ sicuramente irregolare il comportamento dell’amministratore che danneggi e/o possa creare pericolo di danni sia all’organizzazione condominiale che ai diritti dei singoli condomini...............
ciao
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Risposta x nardi giusto quello che scrive acquirente, la spesa però deve essere necessaria e non per qualche crepa sulla facciata, se la casa a 20 anni non è tanto vecchia che potrebbe essere necessario un intervento urgente in facciata, se così è occorre una maggioranza qualificata e non semplice ciao adimecasa bergamo

Cosa significa "maggioranza qualificata"?
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
quello che e' importante sono i millesimi di proprieta' non il numero dei proprietari.Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni:
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.

Che differenza c'è tra 'proprietari' e 'partecipanti al condominio' ? Non sono la stessa cosa?
 

acquirente

Nuovo Iscritto
Cosa significa "maggioranza qualificata"?

50%+1

Aggiunto dopo 22 minuti :

Che differenza c'è tra 'proprietari' e 'partecipanti al condominio' ? Non sono la stessa cosa?

si, certo.

Aggiunto dopo 14 minuti :

partecipanti al condominio= proprietari o anche in certi casi, anche dagli usufruttuari (coloro che hanno diritto di abitare una casa, senza per questo esserne proprietari).
ciao
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
"maggioranza qualificata



maggioranza semplice, la metà più uno dei votanti senza contare gli astenuti;
maggioranza dei presenti, la metà più uno di coloro che partecipano alla votazione, compresi gli astenuti;
maggioranza assoluta, la metà più uno dei componenti l’organo deliberante, a prescindere dal numero dei votanti e dei presenti;
maggioranza qualificata, è superiore alla maggioranza assoluta; la nostra Costituzione prevede la maggioranza qualificata dei 2/3 e quella dei 3/5 dei presenti o dei componenti l’organo;
maggioranza relativa, è il maggior numero dei voti tra quelli che sono stati espressi.
+
Quando si delibera su una certa questione oltre alla maggioranza semplice, che è costituita dalla maggioranza degli intervenuti e dalla maggioranza delle quote millesimali, può essere richiesto una maggioranza qualificata ovvero non semplice.
Facciamo due esempi emblematici.
Sfiducia o nomina dell'Amministratore, occorre una Maggioranza qualificata ovvero la Maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 + 1 dei Partecipanti al Condominio (tutti i Condomini) e 500/millesimi di proprietà.
Delibere sulle innovazioni, occorre una Maggioranza qualificata ovvero 1/2 + 1 dei Partecipanti al Condominio e 667/millesimi di Proprietà.
Maggioranza qualificata
+
Maggioranza - Wikipedia
:daccordo:
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
partecipanti al condominio= proprietari o anche in certi casi, anche dagli usufruttuari (coloro che hanno diritto di abitare una casa, senza per questo esserne proprietari).
ciao
Quindi per la validità della convocazione delle assemblee e per la validità delle delibere ci deve essere di norma la doppia maggioranza, dei millesimi e delle teste.
 

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