Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
No, mi dispiace, la norma recita: L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione ed esecuzione delle opere...; con l'ulteriore precisazione che non serve alcuna autorizzazione per gli impianti destinati alle singole unità abitative.
Ergo: siccome chi progetta ed esegue è necessariamente il tecnico designato è lui che deve avere l'accesso nella proprietà altrui, non il gatto di casa! Poi pensala pure, more solito, come ti pare.


 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Poi pensala pure, more solito, come ti pare.

Mi spiace ...ma se la butti sul personale mi adeguo e sfodero gli "assi".

Non puoi citare una norma senza conoscere anche le altre.

Non solo chi deve porre l'antenna non passa per l' abitazione privata se ha la possibilità di accedere diversamente al punto di posa (cestello/impalcatura)

Cass. civ. n. 28234/2008

ma se, come nella descrizione iniziale
pur avendo ogni condomino un terrazzo di proprietà,
, il committente possiede comunque terrazzi di proprietà o altri luoghi idonei alla posa di una antenna non può pretendere alcuna nuova "servitù".

Cass. sent. n. 16865/17 del 7.07.2017.

Installazione antenna televisiva su lastrico...

T'è capi?
 
Ultima modifica:

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
altri luoghi idonei alla posa di una antenna
io abito in fondo alle pendici occidentali dei monte mario: in cima alla collina c'è l'antenna, chi, come me, si trova sotto il rilievo fa fatica a riceve i segnali dell'antenna che è a 3-400 m in linea d'aria. Nell'edificio in cui abito, tranne quelli che abitano a piano terra, tutti abbiamo almeno un terrazzo. ma la ricezione è scarsa per cui siamo tutti sul lastrico, in questo caso condominiale, con il palo dell'antenna da 4 metri. Questo per rimarcare che non basta la possibilità fisica di mettere un antenna sul proprio balcone per consentire al proprietario esclusivo di rifiutare sia la zancatura del palo con relativa antenna che il passaggio per raggiungerla.
Altrimenti il decoro architettonico va a farsi benedire:
1550076064756.png

Poi c'è da augurarsi che un condomino non diventi radioamatore....
image018.jpg
 

Antonio Abiuso

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Proprietario Casa
Le altre norme, e quali? Sulle possibilità alternative, escludenti il diritto a tale accesso, il richiamo non manca con le "condizioni" appositamente citate nel mio post #6. Con questo niente di personale e continua pure a giocare i tuoi "assi" mi sono sempre di gradita lettura.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Questo per rimarcare che non basta la possibilità fisica di mettere un antenna sul proprio balcone per consentire al proprietario esclusivo di rifiutare

Io non ho mai parlato di "rifiuto" alla posa di una antenna ma al passaggio "indiscriminato" su una proprietà privata (la propria abitazione).
Non vedo perché oltre a subire il "peso" di una servitù si debba patire il disagio di andirivieni di estranei in abitazione.
Esiste una pletora di sentenze e ordinanze che dispongono in tal senso (vale per opere edili come per gli impianti).

Quanto al "richiamo estetico" che fai esemplificando quella baraonda di parabole ... pensi proprio che sia ammissibile si possa trasferirle tutte nel terrazzo a livello del "malcapitato" all'ultimo piano?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
ma credo che sul passaggio indiscriminato siamo tutti d'accordo il disaccordo è sul diniego assoluto che non lo siamo. Leggi bene l' O.P.
Vorrei sapere se sono obbligata ad autorizzare il passaggio sul mio terrazzo per istallare l'antenna
basta che chi si trova in questa situazione di "sudditanza" ponga delle regole del tipo 3 giorni di preavviso dell'intervento in modo da potersi organizzare la propria vita in modo da subire il minor danno possibile dalla intrusione.
Anche io se ricevessi alle 20:30 una telefonata di un condomino che mi comunica che il giorno seguente alle 7:30 viene l'antennista gli risponderei che non sono disponibile per impegni pregressi e che anche il giorno dopo ho in programma delle visite mediche per cui ci si può vedere il giorno successivo in un orario che mi disturbi il meno possibile.
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Tutte quelle norme e sentenze che garantiscono la proprietà privata stabilendo che gli eventuali diritti di terzi debbano costituire il minor "danno" possibile ed esercitati solo quando non ci sono alternative.
E infatti l'art.1122/bis rispecchia espressamente e in toto, nella fattispecie astratta in esso contemplata, il principio del 'minor danno' e dell''assenza d'alternativa'; lasciando quindi ferma e inalterata tutta la (vastissima) normativa posta a tutela della proprietà.
Lex specialis derogat legi generali. Con ciò il discorso per me è chiuso. Saluti.
 

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