basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Tutto sto casino.... lo fanno le varie risposte supplementari. E' da mò che si è detto che la regola generale è divisione per millesimi, salvo eccezioni. Tutto il di più mica lo ha chiesto il nostro postante.
 

proid

Membro Attivo
per lo stresso principio riportato dal collegamento da te postato anche la sostituzione delle cassette della posta si può dividere in mm di proprietà. Il telaio che tiene assieme tutte le cassette è comune.
Se leggi tutto il collegamento il primo commento è contrario al ragionamento dell'avvocato.
In effetti ogni appartamento ha un pulsante corrispondente: un pò come la cassetta della posta. Come dici tu i cavi dai singoli appartamenti arrivano alla pulsantiera ma ogni appartamento ha un cavo che non è proporzionale alla proprietà immobiliare.
Poi per carità se ci vogliamo perdere tra la nullità o la annullabilità delle delibera (che non sono la stessa cosa) che ha approvato la suddivisione per teste, se qualcuno vuole spendere soldi in avvocati vada pure avanti.

Se lo vuoi estendere al blocco delle cassette postali non sarò io ad oppormi :)
Per le cassette però anche se in blocco unico si può individuare un volume specifico e autonomo appartenente ad un singolo condomino che è identico per tutti e da questo potrebbe (ma non scontato) valere il principio di parti uguali.
Nella pulsantiera vedi sì X tasti nominativi ma questi danno il comando a tutto l'apparato della pulsantiera unico e indivisibile (al contrario delle cassette lettere) dell'impianto elettrico della pulsantiera.
In pratica del blocco postale ti so dire quale parte è del sig. X, della pulsantiera posso dirti qual'è il tasto del sig. X ma oltre i tasti la maggior parte della pulsantiera è comune e indivisibile.
 
Ultima modifica:

proid

Membro Attivo
E I 4 tasselli che reggono il blocco delle cassette postali, li spesiamo a millesimi? ....

ma basta applicare il codice civile ripartendo in millesimi e si vive meglio invece di cercare le eccezioni che portano a delibere nulle/annullabili
non me la sto complicando di certo io la vita :)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Se per citofoni intendi la pulsantiera citofonica questa non si ripartisce in parti uguali ma in millesimi perchè è parte comune al pari del portone ed è a monte della diramazione della proprietà singola (il cavo che dalla pulsantiera va al citofono singolo).

Come ripartire le spese di sostituzione della pulsantiera dell'impianto citofonico in condominio?

Comprendo la necessità di suffragare le proprie tesi...ma farlo con quelle di un sito "concorrente" mi pare quantomeno inelegante.

Avendolo frequentato in tempi remoti posso permettermi di dire che l'autore (nonchè collaboratore conclamato con certi siti web) non è nuovo ad opinioni "opinabili".

Gli è sempre contestabile che affermi come le sentenze non sono Legge....ma spesso le citi quando favorevoli e talvolta ometta quelle che gli vanno contro.

Nello specifico esistono quantomeno un paio di sentenze (seppur datate) che dicono il contrario del suo assunto:
Trib. Bologna 22 maggio 1998 (impianto citofonico)
Cassazione n. 2916 del 2 agosto 1969 (impianto antenna tv centralizzata)
ma che sono prese a riferimento ancora da tante "associazioni" di categoria.

Disdicevole che poi difenda il suo ragionamento citando una sentenza dove si dibatteva sul riparto delle spese di pulizia (quelle si indiscutibilmente da farsi su base millesimale salvo diverso disposto in RdC contrattuale) tanto più che associare una delibera affetta da "nullità" con una eventualmente affetta da "annullabilità" non gli fà onore.

Giovi infatti ricordare che se viene votata una delibera di approvazione per la sostituzione di qualsiasi impianto comune (quindi non solo antenna o citofono) con riparto in deroga a norma del CC o anche di RdC ...tal delibera è solo "annullabile" su istanza di contrari, astenuti od assenti entro 30 gg. dalla votazione (dal ricevimento del verbale per gli assenti).

Quanto poi alla correttezza di un riparto su base "teste" di alcune spese condominiali se non precisamente elencate/definite negli Art. del CC si potrebbe dibattere all'infinito.

Potrei dire che come si è voluto distinguere per scale ed ascensori...troverei più rispondente all'equità una ripartizione in patti uguali di impianti/parti comuni dove il consumo di tale bene sia correlabile alla grandezza delle proprietà privata (millesimi generali).
La pulsantiera di un citofono viene potenzialmente usata allo stesso modo sia dall'abitazione da 50 millesimi al piano terra che dal "piano attico" di 200 millesimi.

L'antenna Tv non subisce un degrado da uso differente se chi lo usa ha 50 millesimi di proprietà rispetto a chi ne ha 200.
 

proid

Membro Attivo
Comprendo la necessità di suffragare le proprie tesi...ma farlo con quelle di un sito "concorrente" mi pare quantomeno inelegante.

Avendolo frequentato in tempi remoti posso permettermi di dire che l'autore (nonchè collaboratore conclamato con certi siti web) non è nuovo ad opinioni "opinabili".

Gli è sempre contestabile che affermi come le sentenze non sono Legge....ma spesso le citi quando favorevoli e talvolta ometta quelle che gli vanno contro.

Nello specifico esistono quantomeno un paio di sentenze (seppur datate) che dicono il contrario del suo assunto:
Trib. Bologna 22 maggio 1998 (impianto citofonico)
Cassazione n. 2916 del 2 agosto 1969 (impianto antenna tv centralizzata)
ma che sono prese a riferimento ancora da tante "associazioni" di categoria.

Disdicevole che poi difenda il suo ragionamento citando una sentenza dove si dibatteva sul riparto delle spese di pulizia (quelle si indiscutibilmente da farsi su base millesimale salvo diverso disposto in RdC contrattuale) tanto più che associare una delibera affetta da "nullità" con una eventualmente affetta da "annullabilità" non gli fà onore.

Giovi infatti ricordare che se viene votata una delibera di approvazione per la sostituzione di qualsiasi impianto comune (quindi non solo antenna o citofono) con riparto in deroga a norma del CC o anche di RdC ...tal delibera è solo "annullabile" su istanza di contrari, astenuti od assenti entro 30 gg. dalla votazione (dal ricevimento del verbale per gli assenti).

Quanto poi alla correttezza di un riparto su base "teste" di alcune spese condominiali se non precisamente elencate/definite negli Art. del CC si potrebbe dibattere all'infinito.

Potrei dire che come si è voluto distinguere per scale ed ascensori...troverei più rispondente all'equità una ripartizione in patti uguali di impianti/parti comuni dove il consumo di tale bene sia correlabile alla grandezza delle proprietà privata (millesimi generali).
La pulsantiera di un citofono viene potenzialmente usata allo stesso modo sia dall'abitazione da 50 millesimi al piano terra che dal "piano attico" di 200 millesimi.

L'antenna Tv non subisce un degrado da uso differente se chi lo usa ha 50 millesimi di proprietà rispetto a chi ne ha 200.
così apri il vaso di pandora perchè con questa logica se è vero che l'antenna tv "non subisce un degrado da uso differente se chi lo usa ha 50 millesimi di proprietà rispetto a chi ne ha 200" allora LO STESSO PRINCIPIO VALE PER LA FACCIATA CHE SI DEGRADA A PRESCINDERE DAI MILLESIMI DEI CONDOMINI.

Si vuole fare delle eccezioni (citofono) ma con quelle eccezioni si va in contraddizione con il principio generico della ripartizione in millesimi di tutto ciò che è comune.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
allora LO STESSO PRINCIPIO VALE PER LA FACCIATA CHE SI DEGRADA A PRESCINDERE DAI MILLESIMI DEI CONDOMINI.

Premesso che non si comprende perchè tu debba "urlare" ...l'esempio che contrapponi è sballato e te lo dimostro facilmente.

La "facciata" (così come tutte le altre patti perimetrali o portanti) è certmanete bene comune da cui ciascuno riceve un "benefit" proporzionale al valore delle propria parte privata.
E per "valore" s'intende il peso millesimale di una unità rispetto al totale del Condominio (1000) che dovrebbe* essere riferito solo alla "grandezza" fisica della propria unità (privata).

Ogni facciata ha funzione di sostegno del tetto e "isolamento" delle unità interne...quindi giusto che unità interne di grandezza doppia paghino il doppio quando vi è necessità di fare manutenzioni a tali beni comuni.


*
Uso il condizionale perchè purtroppo chi redige le Tabelle spesso conteggia anche altri fattori che nulla dovrebbero valere (vero che sono correttivi esigui).

Una unità non cambia di "peso" millesimale in base la prezzo di vendita (altrimenti una unità di 50 mq. rifinita con interni di lusso vale molto di più di una di 100 mq. dove una masnada di inquilini da galera abbiano fatto danni inenarrabili su ambienti che già di suo erano economici.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
In alcuni casi le discussioni si concentrano su cose non valutate per quello che è il condominio e la sua vita, il citofono in se stesso non va considerato come macchina ma come servizio e cosi le altre cose pertanto ecco la necessità di pagare il servizio in base al valore della proprietà, tutto qui, forse per i "reticenti" questa nuova visione del condominio e le parti comuni li aiuterà a guardare le cose sotto un'altro aspetto di valutazione.
 

Gio48

Membro Attivo
Proprietario Casa
....per giustificare un simile modo di procedere per un intervento urgente: tipo portone che sta per crollare che non si chiude più perché è andato fuori squadra e non conviene ripararlo.
Altrimenti l'amministratore convoca una assemblea straordinaria; espone il problema la cui soluzione per lui è la completa sostituzione del portone, magari porta uno o due preventivi di sostituzione, aspetta la delibera a maggioranza ed opera. La suddivisione della spesa si fa in base ai millesimi di proprietà; la suddivisione per teste è ammessa per la sostituzione del blocco delle cassette della posta e per i citofoni (anche video): questo un amministratore dovrebbe saperlo.
A me risulta che questo in tutti i suoi PASSI sia il comportamento corretto
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
il citofono in se stesso non va considerato come macchina ma come servizio...

Tsk tsk tsk...
I "servizi" sono quelli in cui vi è una prestazione di manodopera.

E se esistono sentenze significa che anche qualche Giudice ha avuto il medesimo pensiero: se un impianto per sua natura ha un utilizzo che non ha criteri di proporzionalità con la proprietà...allora la sua sostituzione può essere fatta per teste.

Ripeto: ad una antenna ci si può collegare in 2 od in 20....ma il suo "deterioramento/consumo" non è determinato da quanti vi siano collegati.

E se per ascensori e scale hanno voluto creare un criterio ad hoc che tenesse conto anche della maggior usura (potenziale) per chi sta ai piani alti non vedo perchè non sia giustificabile un criterio "per teste" su un bene dove ognuno incide nell'uso alla pari con gli altri.

Comunque ragionamento che nulla ha a che vedere con il topic.
 

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