uva

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@MARxxxxx : tu hai capito se i cessionari sono obbligati ad accettare la cessione del credito d'imposta?

In particolare: se il conduttore opta per la cessione al suo locatore, quest'ultimo (che potrebbe non aver capienza o comunque non esserne interessato) può rifiutare?

Forse sta scritto in qualche altro articolo (non ho letto tutto il D.L.) o verrà specificato da successivi provvedimenti.
 

MARxxxxx

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@MARxxxxx : tu hai capito se i cessionari sono obbligati ad accettare la cessione del credito d'imposta?

In particolare: se il conduttore opta per la cessione al suo locatore, quest'ultimo (che potrebbe non aver capienza o comunque non esserne interessato) può rifiutare?

Forse sta scritto in qualche altro articolo (non ho letto tutto il D.L.) o verrà specificato da successivi provvedimenti.
@uva, non ho trovato una norma al riguardo, ma escluderei che i "potenziali" cessionari siano obbligati ad accettare. Questo perchè, a differenza che nella bozza, al comma 3 dell'Art. 122, è specificato che "La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso".
 

uva

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P.S.: e se sono "cessionari" vuol dire che l'hanno accettata.



Sì, intendevo dire potenziali cessionari!

Pensavo però che mentre un potenziale cessionario "privato cittadino" tipo il locatore è libero di non accettare, forse una banca/intermediario finanziario potesse essere obbligato.
Perché se nessuno accetta la cessione e il conduttore non ha capienza, alla fine quel credito d'imposta è inutile.
;)
 
Ultima modifica:

Nemesis

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al comma 3 dell'Art. 122, è specificato che "La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso".
Non si vede come questo possa essere rilevante sull'obbligo (o no) di accettare la cessione del credito d'imposta.
 

Cio

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I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell1articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Avete capito che cosa significa ?!
 

uva

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Avete capito che cosa significa ?!
Io ho intuito (ma non sono certa sia corretto…) che:
1) Il cessionario può utilizzare il credito d'imposta compensandolo con imposte che deve versare (tipo IRPEF, cedolare secca, Irap, ecc), con l'IVA e probabilmente anche con i contributi Inps.
Credo che l'Agenzia delle Entrate comunicherà un apposito codice tributo che il cessionario dovrà indicare nel suo mod. F24 per compensare il credito d'imposta quando farà i suddetti versamenti.
2) Se il credito d'imposta non viene utilizzato (in tutto o in parte) nel corso del 2020, l'importo non utilizzato è perso. Non vi è diritto al rimborso, quindi si utilizza solo nel limite della propria capienza.

E' possibile una cessione parziale del credito d'imposta.
Poniamo che ammonti a 2.000 euro e il conduttore che ne ha diritto presume di poterne usufruire nel corso dell'anno solo per 800 euro. Può cedere i restanti 1.200 euro al locatore o alla banca; e se questi potenziali cessionari accettano, si riesce a recuperare tutto il credito d'imposta.
 

MARxxxxx

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Non si vede come questo possa essere rilevante sull'obbligo (o no) di accettare la cessione del credito d'imposta.
Non si vede?

Art. 28 - Comma 6: “Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile (dal conduttore/locatario che utilizza direttamente il credito d’imposta, senza cederlo ndr) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. […]”;

Art. 122 - Comma 3: “I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. […]”.

Dalla lettura di entrambe le disposizioni, appare evidente che vi è una non trascurabile differenza tra utilizzatore diretto del credito d’imposta ed eventuale cessionario.

Il primo (conduttore/locatario) può utilizzarlo in compensazione, trasferirlo ai periodi d’imposta successivi (riportandolo in dichiarazione dei redditi) e, ritengo, anche richiederlo (eventualmente) a rimborso (sempre in D.R.).
Il cessionario (verosimilmente il locatore), invece, può solo utilizzare il credito in compensazione, ma non può rinviare a periodi d’imposta successivi (e ancor meno richiedere a rimborso) la frazione di credito non utilizzata in compensazione.

Pertanto continuo a ritenere che sia proprio l’esclusione, per il cessionario, dalla possibilità di “rinviare a nuovo” la frazione di credito d’imposta non utilizzata nell’anno a portare, come conseguenza, che il “potenziale” cessionario non possa essere obbligato dalla norma ad accettare che gli sia ceduto il credito d’imposta.

Tra l’altro, se così non fosse, volendo “stressare” la norma, ci si potrebbe trovare in tale situazione: il conduttore, il 31 Dicembre 2020, bonifica al locatore il 40% dei canoni di Marzo, Aprile e Maggio 2020, comunicandogli di cedergli il credito d’imposta (60%). Il “prescelto”, se non riesce ad utilizzare in compensazione il credito d’imposta entro le ore 23:59, NON potendolo trasferire al 2021, perde il 60% dei canoni…

Ripeto… Se al cessionario fosse stata riconosciuta la possibilità di rinviare agli anni successivi il credito d’imposta (consentendogli, di fatto, di utilizzarlo in toto, se pur in tempi più lunghi) o di richiederlo a rimborso per la quota non utilizzata, non avrei escluso che, in sede di circolare esplicativa, l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto prevedere l’obbligo di accettare la cessione (quantomeno per il locatore e, al limite, per le banche). Per come, invece, è scritta la norma, lo escluderei.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se al cessionario fosse stata riconosciuta la possibilità di rinviare agli anni successivi il credito d’imposta (consentendogli, di fatto, di utilizzarlo in toto, se pur in tempi più lunghi) o di richiederlo a rimborso per la quota non utilizzata, non avrei escluso che, in sede di circolare esplicativa, l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto prevedere l’obbligo di accettare la cessione (quantomeno per il locatore e, al limite, per le banche)
Non vedo come l'Agenzia delle Entrate possa obbligare un soggetto a ricevere un pagamento di un suo credito con la cessione di un credito altrui.
 

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