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User_57087

Ospite
Buongiorno,
vorrei un Vs. parere: un condominio in persona del rappresentante del condominio, ha commissionato dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo. E' stato sottoscritto un contratto, i lavori sono tati realizzati ma non pagati interamente, è stato versato un piccolo acconto rispetto al maggior dare.
Dietro lettera di sollecito di saldare il pagamento, il direttore dei lavori (non l'amministratore), dopo un anno contesta in toto i lavori fatti vi è di più, sempre il direttore ordina con missiva alla ditta appaltatrice di riprendere i lavori entro gennaio demolendo quanto fatto e rifacendo ex novo tutti i lavori.
la domanda è : 1)entro quanti mesi andavano contestati i lavori?;
2) chi li doveva contestare i lavori l'amministratore o li poteva contestare il direttore ai lavori?;
3) lo stesso non doveva controllare i lavori mentre e durante venivano svolti? cosa ne pensate? e cosa devo rispondere a quanto contestato e non pagato?
grazie dell disponibilità.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
i motivi della contestazione/richieste quali sono ?
> i lavori sono stati eseguiti non a regola ?
> vi sono delle infiltrazioni d’acqua ?

poi indichi "ordina con missiva alla ditta appaltatrice di riprendere"
se i lavori si devono riprendere, significa che non sono stati completati ?
mancano dei tasselli.......
 
U

User_57087

Ospite
Ha contestato che ci sono delle copiose infiltrazioni.
I lavori non sono stati completati perché come da contratto non sono stati rispettati i tempi di pagamento, ecco perché la ditta ha sospeso i lavori.
Il direttore dei lavori pretende che i lavori vengano rifatti nuovamente, mentre secondo me doveva controllare i lavori in corso d'opera ed eventualmente contestarlo, cosa che non ha fatto.
Grazie
 

griz

Membro Storico
Professionista
Il direttore dei lavori pretende che i lavori vengano rifatti nuovamente, mentre secondo me doveva controllare i lavori in corso d'opera ed eventualmente contestarlo, cosa che non ha fatto.
il direttore ei lavori deve controllare ma non neessariamente deve essere sempre presente e guidare l'impresa che invece deve esere capace di realizzare quanto pattuito con la committenza e se avesse dei dubbi può interpellare il direttore lavori quindi potrebbe essere che sia stato fatto male un lavoro che il direttore lavori non ha avuto modo di vedere mentre si realizzava e ora, a risultato evidentemente non idoneo, imputa al'impresa la cattiva esecuzione, mi sembra che stia lavorando correttamente
 
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User_57087

Ospite
Mi sembra strano dopo 1 anno, il committente deve, a pena di decadenza denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro 60 gg. dalla scoperta. L'onere della prova ricade sul committente. A me sembra che questo non vuole pagare. Poi il direttore dei lavori era legittimato ad inviare la PEC di contestazione dopo 1 anno - oppure lo doveva fare l'amministratore?
Perchè hanno sospeso i pagamenti, da indurre DOPO l'appaltatore a sospendere i lavori?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Il direttore dei lavori, fintanto che sono in corso e non è stata la fine o la sospensione dei lavori, è sempre in carica e può inoltrare ordini di servizio all'impresa esecutrice.
 
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User_57087

Ospite
Questo non lo ha fatto, mentre nel contratto c'era scritto che il controllo dei lavori è esercitato direttamente dal committente individuato nella persona di........ dov'era a controllare ? se dopo trova tutte le contestazioni che ho detto sopra?
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Perchè hanno sospeso i pagamenti, da indurre DOPO l'appaltatore a sospendere i lavori?
Già dall'inizio ha avuto sensazione che le tue descrizioni mancassero di dettagli indispensabile, come infatti era.
Ma ora mi convinco che è come se tu cercassi consensi a tutti i costi.....me lo fa pensare questa tua frase.

Se i pagamenti sono stati sospesi e' evidente che qualcuno GIÀ si era reso conto che l'operato dell'impresa non era a regola d'arte o chissà cosa sarà successo da indurre la sospensione del pagamento .....quindi qualcuno vigilava ed ha agito di conseguenza.
I fatti che racconti sono tutti successivi ma a monte sicuramente esiste altro!!!!
 

Ardesiano54

Nuovo Iscritto
Professionista
Buonasera. In rapporto alla gravità dei vizi o difetti, il codice civile prevede due ipotesi ben distinte di responsabilità, agli artt. 1667 e 1669 c.c.
 

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