Gianco

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la strada, stando ai sensi degli artt. 1027 e 1072 del c.c., non può essere considerata una servitù di passaggio in quanto il fondo a cui serve è di proprietà dello stesso proprietario dei fondi (Particelle) che attraversa.
Lascia perdere gli articoli, prerogativa di un compagno di viaggi, probabilmente non hai chiare le idee sulla servitù conseguente all'esproprio ed alla costruzione del vascone, accessibile solo da quell'ingresso e da quella "strada"da oltre vent'anni e mai contestata con il possesso delle chiavi del cancello da parte dell'ente.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
probabilmente non hai chiare le idee sulla servitù conseguente all'esproprio ed alla costruzione del vascone, accessibile solo da quell'ingresso e da quella "strada"da oltre vent'anni e mai contestata con il possesso delle chiavi del cancello da parte dell'ente.
facciamo un passo alla volta, magari ci capiamo meglio.
Primo: secondo te è avvenuto l'esproprio? o si tratta di occupazione (termine usato nel "Convivio Preliminare" che non è mai stato perfezionato) sine die?
Secondo: secondo te l'esproprio è stato fatto senza dover riconoscere alcun risarcimento?
Terzo: il fatto che l'ente abbia fatto una offerta risarcitoria nel 2019 non è una ammissione da parte dell'ente stesso che anche lui non considera perfezionato l'esproprio senza pagare alcun risarcimento all'espropriato?
Quarto: è vero che la proprietà di un immobile la si desume dagli atti; tuttavia la visura catastale storica della particella conferma la proprietà in capo al contadino non all'ente.
Quinto: non capisco l'importanza che hai dato alle chiavi. L'ente ha le chiavi dei lucchetti dei cancelli che si trovano lungo il perimetro la vasca e quindi della particella. Il contadino ha le chiavi del cancello di accesso alla sua proprietà costituita da terreni e fabbricati e negli ultima anni ha la chiave del lucchetto della catena con la quale sbarra l'accesso alla strada che si trova all'interno della sua proprietà.
Visto che dai tanta importanza alle chiavi e quindi al significato di proprietà che esse assumono ti dirò che la catena con il lucchetto che sbarra l'accesso alla strada il contadino l'ha messa perché alcuni anni fa il manutentore andando a fare il suo lavoro alla pompe ha trovato due persone (romeni) che pescavano tranquillamente nella vasca (l'ente ha messo delle carpe): il tecnico li ha cacciati. Poi prima di uscire dalla proprietà ha discusso con il contadino dicendogli che aveva trovato della gente all'interno della zona recitata che stava pescando; che la vasca ha le pareti molto ripide, oltre il 100% di pendenza, per di più sono scivolose per la presenza di vegetazione paludosa, se una persona cade non esce più se non imbragato e tirato con una fune. Quindi in caso di morte la responsabilità dell'accaduto ricade sul contadino che non ha vigilato non dell'ente che ha una rete vecchia di 50 anni, deformata dalla siepe che c'è all'interno e rotta in alcuni punti in modo da favorire l'accesso.
 
U

User_57897

Ospite
certo che tutta la discussione verte su uno stuolo di elementi da far impazzire qualsiasi Legale e uno stuolo di tecnici. Vi seguo da un po.
Il Contadino chiude il passaggio. Sorge un dubbio, senza voler aggiungere problematiche ma ...
Chi è proprietario di un fondo può decidere di recintarlo senza alcun patema anche se su di esso grava una servitù di passaggio?
Il caso è molto frequente come dimostrano anche le pronunce di Cassazione che lo riguardano.
Entriamo nel merito.
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo. Questo lo stringato contenuto dell'art. 841 c.c.
Un potere illimitato nel tempo ma non nella sostanza; insomma il proprietario anche dopo venti o trent'anni dall'acquisto può recintare il suo fondo purché non compia atti emulativi.
La norma di riferimento è l'art. 833 c.c. a mente del quale: il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Che cos'è un atto emulativo?
Secondo la Cassazione, chiamata ad interpretare il significato di questa disposizione, la sussistenza di un atto emulativo presuppone il concorso di due elementi, ovvero che sia privo di utilità per chi lo compie e che abbia il solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri (vedi tra le più recenti Cass. 3.12.1997 n. 12258; Cass. 9.10.1998 n. 9998; Cass. 3.4.1999 n. 3275) (Cass. 11 aprile 2001, n. 5421).

In buona sostanza difficilmente recintare una proprietà può essere considerato atto emulativo.
La recinzione, però, non può ostacolare l'esercizio di altri diritti, quali ad esempio quelli stabiliti per contratto o costituiti per sentenza, per il passare del tempo o per lo stato dei luoghi.
Ma la chiusura del passaggio, se non per esclusivi motivi della propria ed altrui sicurezza, si.
In questo contesto, scorrendo le sentenze di Cassazione in materia, si legge che secondo il costante indirizzo della Corte in materia di servitù di passaggio, nel caso in cui il proprietario del fondo servente intenda esercitare la facoltà, prevista dall'art. 841 c.c., di chiudere il fondo per preservarlo dall'ingerenza di terzi, spetta al Giudice di merito stabilire in concreto quali misure risultino più idonee a contemperare i due diritti, avendo riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità d'esercizio e alla configurazione dei luoghi (v. Cass. nn. 15971/01, 9631/99, 1212/99, 5808/98, 2267/97 e 8536/95) (Cass. 23 settembre 2013 n. 21744).
Insomma stabilire se un cancello impedisca o meno il pacifico esercizio del passaggio spetta al Giudice chiamato a decidere sulla controversia.
Comunque il Contadino ha il Diritto di tutelarsi sia civilmente che penalmente da tutti gli inconvenienti che possono derivare dal caso e può adirittura imporre la corretta manutenzione che è presente intorno alla vasca adirittura (qui solo il mio pensiero, da verificarlo!) potrebbe richiedere la decadenza da qualsiasi vincolo proprio in considerazione dei pericoli derivanti dalla situazione stessa per cui non può assumersi gli oneri della manutenzione della vasca a cui possono nello stato di fatto attuale accedervi facilmente estranei sia al fondo dominante ( = strada e vasca) che alla porzione del fondo servente (=intero lotto di proprietà del Contadino e diritti allo stesso coniugati e congiunti)
Solo un parere su questa discussione molto avvincente.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
facciamo un passo alla volta, magari ci capiamo meglio.
Primo: secondo te è avvenuto l'esproprio? o si tratta di occupazione (termine usato nel "Convivio Preliminare" che non è mai stato perfezionato) sine die?
Certamente l'esproprio c'è stato, perché la pratica deve seguire un certo iter, non ultimo l'immissione in possesso dell'area espropria, la redazione dello stato di consistenza sottoscritto dall'incaricato dell'esproprio e di due testimoni. Se ciò non fosse avvenuto sarebbe stato uno scherzo su "Amici miei".
Secondo: secondo te l'esproprio è stato fatto senza dover riconoscere alcun risarcimento?
Certamente, no! per conoscenza personale le liquidazioni, quando e se avvengono, devono essere sollecitate e talvolta, considerate le indennità, passano in cavalleria.
Terzo: il fatto che l'ente abbia fatto una offerta risarcitoria nel 2019 non è una ammissione da parte dell'ente stesso che anche lui non considera perfezionato l'esproprio senza pagare alcun risarcimento all'espropriato?
Più chiaro di così!
Quarto: è vero che la proprietà di un immobile la si desume dagli atti; tuttavia la visura catastale storica della particella conferma la proprietà in capo al contadino non all'ente.
E qui sbagli, perché il catasto non garantisce la proprietà, ma chi sarà cercato per pagare le dovute tasse.
Quinto: non capisco l'importanza che hai dato alle chiavi. L'ente ha le chiavi dei lucchetti dei cancelli che si trovano lungo il perimetro la vasca e quindi della particella. Il contadino ha le chiavi del cancello di accesso alla sua proprietà costituita da terreni e fabbricati e negli ultima anni ha la chiave del lucchetto della catena con la quale sbarra l'accesso alla strada che si trova all'interno della sua proprietà.
Visto che dai tanta importanza alle chiavi e quindi al significato di proprietà che esse assumono ti dirò che la catena con il lucchetto che sbarra l'accesso alla strada il contadino l'ha messa perché alcuni anni fa il manutentore andando a fare il suo lavoro alla pompe ha trovato due persone (romeni) che pescavano tranquillamente nella vasca (l'ente ha messo delle carpe): il tecnico li ha cacciati. Poi prima di uscire dalla proprietà ha discusso con il contadino dicendogli che aveva trovato della gente all'interno della zona recitata che stava pescando; che la vasca ha le pareti molto ripide, oltre il 100% di pendenza, per di più sono scivolose per la presenza di vegetazione paludosa, se una persona cade non esce più se non imbragato e tirato con una fune. Quindi in caso di morte la responsabilità dell'accaduto ricade sul contadino che non ha vigilato non dell'ente che ha una rete vecchia di 50 anni, deformata dalla siepe che c'è all'interno e rotta in alcuni punti in modo da favorire l'accesso.
Le chiavi sono la prova provata del diritto, almeno alla servitù di passaggio, mentre l'opera realizzata dimostra la proprietà, salvo contestazioni, ormai fuori tempo massimo. Infine se il vascone è recintato regolarmente, se uno supera l'ostacolo sono problemi suoi.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
E qui sbagli, perché il catasto non garantisce la proprietà, ma chi sarà cercato per pagare le dovute tasse.
le tasse le paga, e le ha sempre pagate, il contadino. Compreso la variazione di reddito da terreno a lago pesca.
Sostanzialmente tu sostieni che l'esproprio è avvento accettando l'occupazione.
Il terreno è espropriato di fatto ma non è ufficializzato: bisogna aspettare più di 40 anni per l' effettiva registrazione dell'esproprio?
Le chiavi sono la prova provata del diritto, almeno alla servitù di passaggio,
mi permetto di insistere la servitù prevede due fondi appartenenti a due proprietari differenti (l'ente non è neanche affittuario del terreno): premesso che la strada l'ha costruita l'ente sul terreno del contadino, come fa l'ente a dimostrare la proprietà se non c'è una registrazione di acquisizione? Perché l'ente non richiede l'usucapione?
 
U

User_57897

Ospite
Da come esponi le cose vittorievic penso che stai seguendo la problematica da tempo. O sbaglio?
Se per caso è così hai una bella gatta da pelare.
Comunque ritengo che sicuramente il proprietario del fondo possa, come già scritto prima, percorrere due strade diverse tra loro:
a) sollecitare una definizione dello stato delle cose determinando ogni aspetto, con le varie opzioni: 1)-liquidazione dell'esproprio (ma mi pare che non sia stato pefezionato); 2) stabilire se esiste un pedaggio o meno; 3) stabilire i sistemi e le regole per la sicurezza dell'impianto (ma che è? un laghetto per allevamento ittico artificiale?),
b) ricorrere al Giudice che stabilisca tutti gli aspetti non risoliti e ancora sospesi non per propria colpa ma per inadempienza della parte dominante e che la stessa provveda a porre in sicurezza quanto ha realizzato; in alternativa, dichiarare inadempiente la stessa ai fini dell'uso (??) e della sicurezza e che venga posta fine a ... situazione di stallo esistente con determinazione di ... non vorrei dir troppo eh! .... fino a richiedere il ripristino dei luoghi allo stato originale (ma temo che in questo caso sia praticamente impossibile o quasi)
 
U

User_57897

Ospite
Scusa una domanda: ma la soluzione per irrigare i campi, ovvero, inserimento della vasca, deriva dal contadino o è una decisione presa per irrigare i campi non solo quelli ma un'area più vasta? Se così fosse certamente dovrebbe essere un suo diritto essere risarcito, secondo me. Se non è solo il manutentore della vasca a trarne profitto ...
Allora il problema si allarga, e non poco! Che te ne pare?
 

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