certo che tutta la discussione verte su uno stuolo di elementi da far impazzire qualsiasi Legale e uno stuolo di tecnici. Vi seguo da un po.
Il Contadino chiude il passaggio. Sorge un dubbio, senza voler aggiungere problematiche ma ...
Chi è proprietario di un fondo può decidere di recintarlo senza alcun patema anche se su di esso grava una servitù di passaggio?
Il caso è molto frequente come dimostrano anche le pronunce di Cassazione che lo riguardano.
Entriamo nel merito.
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo. Questo lo stringato contenuto dell'art. 841 c.c.
Un potere illimitato nel tempo ma non nella sostanza; insomma il proprietario anche dopo venti o trent'anni dall'acquisto può recintare il suo fondo purché non compia atti emulativi.
La norma di riferimento è l'art. 833 c.c. a mente del quale: il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Che cos'è un atto emulativo?
Secondo la Cassazione, chiamata ad interpretare il significato di questa disposizione, la sussistenza di un atto emulativo presuppone il concorso di due elementi, ovvero che sia privo di utilità per chi lo compie e che abbia il solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri (vedi tra le più recenti Cass. 3.12.1997 n. 12258; Cass. 9.10.1998 n. 9998; Cass. 3.4.1999 n. 3275) (Cass. 11 aprile 2001, n. 5421).
In buona sostanza difficilmente recintare una proprietà può essere considerato atto emulativo.
La recinzione, però, non può ostacolare l'esercizio di altri diritti, quali ad esempio quelli stabiliti per contratto o costituiti per sentenza, per il passare del tempo o per lo stato dei luoghi.
Ma la chiusura del passaggio, se non per esclusivi motivi della propria ed altrui sicurezza, si.
In questo contesto, scorrendo le sentenze di Cassazione in materia, si legge che secondo il costante indirizzo della Corte in materia di servitù di passaggio, nel caso in cui il proprietario del fondo servente intenda esercitare la facoltà, prevista dall'art. 841 c.c., di chiudere il fondo per preservarlo dall'ingerenza di terzi, spetta al Giudice di merito stabilire in concreto quali misure risultino più idonee a contemperare i due diritti, avendo riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità d'esercizio e alla configurazione dei luoghi (v. Cass. nn. 15971/01, 9631/99, 1212/99, 5808/98, 2267/97 e 8536/95) (Cass. 23 settembre 2013 n. 21744).
Insomma stabilire se un cancello impedisca o meno il pacifico esercizio del passaggio spetta al Giudice chiamato a decidere sulla controversia.
Comunque il Contadino ha il Diritto di tutelarsi sia civilmente che penalmente da tutti gli inconvenienti che possono derivare dal caso e può adirittura imporre la corretta manutenzione che è presente intorno alla vasca adirittura (qui solo il mio pensiero, da verificarlo!) potrebbe richiedere la decadenza da qualsiasi vincolo proprio in considerazione dei pericoli derivanti dalla situazione stessa per cui non può assumersi gli oneri della manutenzione della vasca a cui possono nello stato di fatto attuale accedervi facilmente estranei sia al fondo dominante ( = strada e vasca) che alla porzione del fondo servente (=intero lotto di proprietà del Contadino e diritti allo stesso coniugati e congiunti)
Solo un parere su questa discussione molto avvincente.