Dimaraz

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Non servono altri elementi. Nessuno è tenuto alla collazione di quanto ricevuto per testamento.
La tua è una "distinzione lessicale"...io ho risposto attenendomi al "livello popolare" utilizzaro da @RomoloRemo .

Chiamala "azione di riduzione" e la sostanza non cambia.

Se ora ci fossero altri eredi (fratelli, sorelle o coniuge) e l'immobile fosse l'unico bene in successione è palese che la disposizione testamentaria è impugnabile.

Ps.
Credevo di aver inviato stamattina... qualcosa non ha funzionato.
 

Nemesis

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Se ora ci fossero altri eredi (fratelli, sorelle o coniuge) e l'immobile fosse l'unico bene in successione è palese che la disposizione testamentaria è impugnabile.
Sì, come avevo già scritto.
E in ogni caso, per esercitare l'azione di riduzione non bisognerebbe certamente aspettare che muoia anche l'OP, come invece prospettava:
se i beni ricevuti dal nipote per testamento dalla nonna sono sogetti a collazione una volta deceduto il padre (ancora in vita).
 

RomoloRemo

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Proprietario Casa
Preciso. La disposizione testamentaria dispone dei beni in parti uguali tra gli eredi senza alcuna assegnazione in conto quota disponibile. Perciò l'unico che potrebbe impugnare il testamento è l'erede che si è visto privato di parte della nuda proprietà su i beni immobili a Lui assegnati in Usufrutto, perchè destinata al figlio Maggiorenne (nipote della testatrice). Ora il problema che si è posto sembra risolto dall'Utente Nemesis, cioè l'altra mia figlia dovrebbe fare una azione di riduzione qualora il fratello non accettasse una mia disposizione testamentaria che riequilibra la divisione dei beni.
E' così ?
 

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