Gianco

Membro Storico
Professionista
nel mio giardino ho un tombino con lo scarico del vicino. A seguito di intervento per la stasatura dello stesso, è stato appurato che il tubo fosse pieno di radici, attribuite al mio cespuglio di oleandro. IL vicino sostiene che sia io a dover accollarmi le spese per la disostruzione.
Questo è il tema iniziale e da quanto risulta, a mio parere, risultando che la realizzazione della condotta fognaria sia stata eseguita con approssimazione tale che abbia permesso alle radici di penetrare nel pozzetto, la responsabilità e quindi l'onere dell'intervento è da attribuire al titolare di detta condotta.
 

ccchiara

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Nessuno era a conoscenza che lo scarico del vicino fosse nel mio giardino, non era presente alcun tombino. L'oleandro si trova lì dall inizio, insieme alla siepe D alloro piantumata dallo stesso costruttore. (All'epoca proprietario dell appartamento confinante) tra l altro poi le radici potrebbero essere benissimo anche dell alloro. che lo scarico passasse da lì si è scoperto dopo 20 anni a seguito di una fuoriuscita nel bagno del vicino. Fu fatta una buca nel mio giardino e da lì stasato, "rattoppato"alla Bell è meglio è posizionato tombino d ispezione. Ora, anni dopo, nuova fuoriuscita dal medesimo bagno, stasatura dal tombino d ispezione e videoispezione. Il "video ispettore" constata la presenza di due radici una, penetrata dal precedente "rattoppo" del tubo, l altra dalla giuntura del tubo, a detta sua e dell idraulico, non sigillata a dovere.
 

ccchiara

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
cc Art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Le radici dell'albero che crescono sotto il suolo potrebbero configurarsi come un caso fortuito e non dipendente dalla volontà o condotta del proprietario a meno che la pianta non sia una specie particolare diffusamente e chiaramente apportatrice di danni al suolo (es. pensiamo ai pini domestici).
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
cc Art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Le radici dell'albero che crescono sotto il suolo potrebbero configurarsi come un caso fortuito

Sei avvocato adesso?
Perchè stai qui a perder tempo e non intraprendi causa?

Io ho l'idea che Diritto non sia mai stata una materia che hai studiato o compreso.

Leggi questo ...se riesci a capire:

Cassazione n. 17991/2008 è errato attribuire "rilevanza al mancato esercizio, da parte del (proprietario del fondo che ha subito danni a causa delle radici di due alberi di proprietà condominiale cresciuti in aderenza al muro di recinzione del giardino), del diritto di provvedere direttamente al taglio delle radici perché il comportamento del danneggiato non esime il proprietario della cosa dall'obbligo di custodia."

Poi non dire che non sono "troplo buono"!!!
 
Ultima modifica:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto