Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Il funzionario della p.s. ha telefonato all'inquilina, e dopo poco tempo gli "ospiti" se ne sono andati.
...forse a Torino funziona così: per Roma non direi la stessa cosa.
In ogni caso, io non mi arrendo e, indipendentemente dalla sentenza di Cassazione (che, come è noto, potrà sempre essere "ribaltata" da altra sentenza, perchè in Italia la giurisprudenza pregressa non fa testo, come in altri Paesi) e di giudici superpagati che vivono su nuvolette dorate, nei miei contratti continuo a mettere la clausola limitativa (addirittura molto più articolata e complessa di quella già citata) eppoi si vedrà.
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
.....da usarsi come tale dal conduttore e, in esplicita deroga alla legislazione ed alla giurisprudenza esistente, solo dalle persone attualmente con lui conviventi di seguito elencate:
- **, nato a ** il **.
Potrà essere tollerata dal locatore l'ospitalità temporanea non superiore a tre mesi, di terze persone (oltre quelle sopracitate) solo se opportunamente e preventivamente comunicata per iscritto con generalità, nascita e tempo di permanenza e, anche in considerazione dell'area e delle caratteristiche dell'immobile, del Reg. Edilizio-sanitario del Comune e del DM Sanità 05.07.75, solo se in numero non superiore a 4 per 60 mq; ma la permanenza fissa di terze persone non dichiarate o in numero superiore a quello precitato o per un periodo superiore a quello prestabilito, produrrà la risoluzione immediata del contratto per fatto e per colpa del conduttore, con le relative conseguenze, ai sensi degli artt. dal 1453 al 1459 del cc.
 

Seth

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho letto che secondo una sentenza della Cassazione (n. 14343 del 19/06/2009) e in base alla giurisprudenza, è nulla la clausola dei contratti di locazione che prevede il divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico del conduttore.
Ciò significa che l'inquilino può ospitare a tempo indeterminato parenti e/o amici; questi "ospiti" possono abitare stabilmente e trasferire nell'appartamento la residenza pur essendo estranei alla locazione.
Il tutto senza l'autorizzazione e all'insaputa del proprietario.

Per evitare che nella casa locata risiedano abitualmente persone estranee, inserisco nel contratto il divieto di sublocazione (che sicuramente si può vietare) e anche il divieto di comodato.
Il comodato, essendo gratuito, è assimilabile all'ospitalità non temporanea?
E si può vietare?

Secondo me è giusto che l'inquilino possa ospitare temporaneamente chi vuole.
Ma l'ospitalità di lunga durata a tempo indeterminato non autorizzata dal locatore mi sembra un abuso: un modo per occupare un'unità immobiliare senza averne diritto, in quanto la locazione è stata stipulata dal proprietario con un altro soggetto.
Come si può evitare questa situazione?

Ho letto questo vecchio thread perché lo hai segnalato in un altro recente.
Ti dico: la mia prima reazione è stata di non essere d’accordo con la tua tesi, e concordare invece con la Cassazione, perché se un inquilino paga regolarmente l’affitto previsto del contratto, non disturba il vicinato, non fa un uso improprio della casa, ha il diritto di ospitare in casa un amico, un parente, un convivente, un figlio… per il tempo che desidera, senza dover rendere conto al locatore. Affitti una casa d’abitazione, non camere d’albergo.
Epperò, continuando nella lettura del thread, ho anche visto le tue ragioni, cioè il fatto che un diritto sacrosanto sulla carta può diventare uno “storto”, un abuso, in pratica, quando per esempio l’ospitalità si allarga a un numeroso e vistoso clan familiare che attira le attenzioni del vicinato, mettendo in cattiva luce anche il locatore, quando si hanno situazioni di sovraffollamento, quando ci sono comportamenti non proprio corretti, quando l’uso dell’appartamento e delle parti comuni è molto più intenso del previsto, o peggio ancora l’ospitalità nasconde sublocazioni (in nero) pur vietate dal contratto, con persino il rischio che il proprietario ne venga ritenuto responsabile.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
ospitare in casa
Ospitare sì; sublocare e cedere in comodato no, se il contratto di locazione lo vieta.
Ed è praticamente impossibile per il locatore dimostrare ad un giudice che il suo conduttore subaffitta in nero, perché i pagamenti tra conduttore/sublocatore e il suo "ospite" non sono tracciati.

l’uso dell’appartamento e delle parti comuni è molto più intenso del previsto
Infatti il locatore/condòmino è responsabile verso il Condominio dei problemi causati dal suo conduttore e relativi "ospiti". Se sono persone che disturbano i vicini e sporcano le parti comuni, l'amministratore del condominio giustamente chiede al locatore di far cessare i comportamenti contrari al RdC.
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
per il tempo che desidera, senza dover rendere conto al locatore
Io credo che ciò non possa essere possibile, indipendentemente dalla pronuncia della Cassazione, che, comunque, non fa legge e che bisognerebbe leggere a quale caso specifico si riferisce. Nei miei contratti continuo a mettere ben in evidenza la clausola, poi si vedrà....
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
C'è anche un'altra sentenza della Corte di a Corte di Cassazione, la n. 9931 del 18 giugno 2012, che ribadisce la nullità del divieto di ospitare nei locali affittati altre persone per lunghi periodi.
La Corte dice che è nulla “la clausola di un contratto di locazione nella quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, fosse contenuto il riferimento al divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico, siccome confliggente proprio con l'adempimento dei doveri di solidarietà che si può manifestare attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, oltre che con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l'esplicazione di rapporti di amicizia”.
Come si concilia questo con la Legge 18 maggio 1978, n. 191 che impone al locatore che "chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato" ?
Se io non so chi c'è nell'appartamento che ho affittato quando il conduttore "ufficiale" è fuori e rimane o rimangono gli ospiti che assumono la disponibilità del bene non vengo forse meno a questo obbligo ? Forse diventa una responsabilità del conduttore ?
Beh, io continuo ad inserire la clausola nei contratti con doppia firma, poi se qualche inquilino farà ricorso in Cassazione vedremo.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto