Betty Boop

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Proprietario Casa
Ringrazio Dimaraz , e spero di potere farmi le mie ragioni , Quanto a Basty ripeto Il mio negozio e' attiguo ,al portone di ingresso ma, esula anche fisicamente dal condominio e tantomeno dalla scala , e' al di fuori con un proprio ingresso ed altro num civico.

Ribadisco terzo comma Art.1123 cod Civ.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (Parti comuni solo ad alcuni condomini – condominio cd. parziale)
La ripartizione delle spese tra gli “interessati
Ultimo tra i casi contemplati dall’art. 1123 cc è quello previsto e disciplinato dal terzo comma. Si tratta di quegli stabili che per la loro conformazione hanno più scale, cortili o lastrici solari che non servono l’intero fabbricato ma solo una parte dell’edificio. In questo caso, alle spese relative alla manutenzione partecipano solo gli interessati. Si parla, a tal proposito, di condominio parziale.

Ringrazio tutti del vostro tempo e delle gentili risposte . a Favore o Contrarie
 

basty

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Proprietario Casa
Ringrazio tutti del vostro tempo e delle gentili risposte . a Favore o Contrarie
Grazie anche a te: e per la cronaca il mio non era un intervento "contrario": volevo solo ricordare che alcuni principi sono derogabili. E non sapendo come nel vostro condominio vi siete regolati in passato, non si poteva escludere che in precedenza si fosse seguito anche un diverso approccio.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Betty ma che tu citi gli articoli di legge e pertanto si presume che ne abbia capito il significato, ma non riesci a capire se la tubazione dell'acqua è condominiale oppure è di chi ti fornisce l'acqua ti conviene non chiamare un avvocato o scrivere qui ma rivolgerti a un idraulico e farti spiegare l'impianto, lui sicuramente saprà dirti se la tua tubazione è condominiale pagherai anche tu anche se non ti porta l'acqua direttamente se invece la tubazione che ti porta l'acqua è collegata direttamente alla tubazione principale senza passare per nessun'altro contatore allora in quel caso non devi pagare niente.
Ti faccio un'altro esempio, l'antenna centralizzata tu non hai il filo e non ci sei collegata non paghi niente, se ti metti un'antenna per conto tuo continui a non pagare niente se invece il filo entra nella tua proprietà ossia hai la possibilità di collegarti ma non hai la TV e capita che si rompe l'antenna tu paghi ugualmente.
Tu paghi il servizio, il bene condominiale, anche se non lo usi l'articolo che hai menzionato tu non ha niente a che fare con il tuo caso.
 

basty

Membro Storico
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l'articolo che hai menzionato tu non ha niente a che fare con il tuo caso.
Anche se Dimaraz si stupirà, credo tu sbagli: non mi è chiarissimo dove sia allocato questo benedetto negozio: il fatto di essere a fianco al portone d'ingresso non significa molto. Ma se fosse sotto un diverso tetto, in un corpo fabbrica diverso dall'edificio condominiale, potrebbe certamente invocare l'art. 1123 (sempre che si sia sempre seguito quel criterio).
ps: ripeto quanto tra parentesi, perchè capitano anche situazioni "buffe": esempio in condomini orizzontali. Quando piove dal nostro si invoca la condominialità, quando perde il tetto del vicino, ci si ricorda dell'art. 1123
 

vittorievic

Membro Senior
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scusate ma in un edificio condominiale con una sola scala, se si rompe la colonna di scarico dei gabinetti degli appartamento collocati sul lato destro dell'edificio, la spesa di riparazione è a carico dei proprietari degli appartamenti che usano detto scarico, tranne che nel RdC sia disposto per la condominialità di tutte le tubazioni.
Nella fattispecie c'è un tubo di alimentazione che quando entra nell'edificio presenta una diramazione che raggiunge il negozio
Esempio 1.jpg
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
scusate ma in un edificio condominiale con una sola scala, se si rompe la colonna di scarico dei gabinetti degli appartamento collocati sul lato destro dell'edificio, la spesa di riparazione è a carico dei proprietari degli appartamenti che usano detto scarico, tranne che nel RdC sia disposto per la condominialità di tutte le tubazioni.
Nella fattispecie c'è un tubo di alimentazione che quando entra nell'edificio presenta una diramazione che raggiunge il negozio Vedi l'allegato 7572
Nessuno ha contraddetto tale affermazione. Così stabilisce l'art. 1123, che è comunque derogabile. E non solo se specificato sui RdC, che di solito non sono così dettagliati, specie se datati.
Spesso a non distinguere sono gli stessi amministratori quando si tratta di manutenzione tubazioni, scarichi, linee elettriche, colonne di riscaldamento, ecc. L'art. 1123 nella pratica l'ho visto applicare solo quando ci sono più scale, con relativi ascensori.

Nella fattispecie non ho mai visto applicare tale fattispecie sulle condotte in 8 condominii diversi, 3 in Piemonte, due in Liguria, due in Lombardia, uno in VdA, ovviamente amministrati da soggetti diversi.
 

Betty Boop

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ringrazio di nuovo tutti, giovedi scorso avevo gia' contattato il mio idraulico, il quale non ha potuto accedere ,perche si e' trovato di fronte a delle porte chiuse a chiave probabilmente dai gestori ( idraulici) del condominio.. ,nella mia totale ignoranza, avevo comunque capito ,che se chiudono l'acqua dal generale condominiale ed al mio negozio arriva comunque acqua, significa che il mio impianto e' separato ed e' questa la cosa importante... poi presumo che se anche il mio condominio e' degli anni '60 .. l'amministratore debba applicare la legge che si e' evoluta fino ad oggi .. altrimenti a che serve il codice civile che ogni tanto viene aggiornato e le sentenze che creano strada per la giurisprudenza in campo condominiale..? Ragazzi .. siete davvero delle persone pregevoli . ... un abbraccio caloroso, alla vostra cortesia e gentilezza
 

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