donna 46

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno, sono proprietaria di uno stabile dove non sono allacciate utenze (acqua, luce e gas), unica particella con tre sub: sub 1 (A/4) utilizzabile ma non abitabile; sub 2 (C/6) garages semidiroccato: sub 3 (C/2) deposito, completamente diroccato. come devo comportarmi per la determinazione della tassa IMU. C'è chi dice che siccome è diroccata, non devo pagare; c'è di dice che devo pagare solo per l'A/4 e chi dice che posso non pagare solo per il C/2 dietro dichiarazione al Comune. Ringrazio chiunque possa darmi chiarimenti in merito. Buon lavoro.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%.

Il mio Comune (Torino) precisa che:

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 380/2001.
Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene.

Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, etc).

Il contribuente deve presentare, entro il termine previsto per la dichiarazione IMU una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 4 comma 4 Regolamento IMU).


Sono condizioni restrittive. Prova ad informarti presso il Comune dove si trova il tuo immobile circa la pratica da seguire per aver diritto alla riduzione.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
come devo comportarmi per la determinazione della tassa IMU.
Manca l'adeguata punteggiatura...e non spieghi se l'immobile sia stato "duchiararo" inagibile.
Nemmeno spieghi se sia da tempo inabitato o da quando ne sei proprietaria o se hai pagato IMU gli anni precedenti.

Devi chiamare l'Ufficio Tecnico del Comune per farne accertare l' inagibilità...occhio che se diroccato/pericolante devi pure metterlo in "sicurezza".
 

Maivertu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno, sono proprietaria di uno stabile dove non sono allacciate utenze (acqua, luce e gas), unica particella con tre sub: sub 1 (A/4) utilizzabile ma non abitabile; sub 2 (C/6) garages semidiroccato: sub 3 (C/2) deposito, completamente diroccato. come devo comportarmi per la determinazione della tassa IMU. C'è chi dice che siccome è diroccata, non devo pagare; c'è di dice che devo pagare solo per l'A/4 e chi dice che posso non pagare solo per il C/2 dietro dichiarazione al Comune. Ringrazio chiunque possa darmi chiarimenti in merito. Buon lavoro.
C'è chi dice che devi chiedere in comune
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
I fabbricati collabenti (cioè costruzioni fatiscenti, ridotte allo stato di rudere sprovviste di rendita catastale), classificati tali nella categoria catastale F/2, non determinano alcun obbligo di versamento ai fini dell'IMU e della TASI, non determinano alcun obbligo di pagamento.
 

Sjlvia

Membro Attivo
Proprietario Casa
I fabbricati collabenti (cioè costruzioni fatiscenti, ridotte allo stato di rudere sprovviste di rendita catastale), classificati tali nella categoria catastale F/2, non determinano alcun obbligo di versamento ai fini dell'IMU e della TASI, non determinano alcun obbligo di pagamento.
Dal 2020 sono soggetti all'imposta IMU anche i fabbricati collabenti classificati nella categoria F/2; più precisamente, non il fabbricato in quanto tale ma l'area su cui sorge.
Il comma 741 della Legge di Bilancio 2020 ha introdotto la nuova definizione di fabbricato, quale unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano «con attribuzione di rendita catastale».
Con l'integrazione di quest'ultima frase ha di fatto neutralizzato l'orientamento della Cassazione che si era affermato sugli immobili collabenti (F2), perché la mancanza della rendita catastale non consente più di ritenere questi immobili "fabbricati"; i Comuni, grazie a questo, hanno cominciato a chiedere il versamento dell'IMU:
A differenza di quanto previsto fino al 2020, infatti, il valore dell'area edificabile su cui il fabbricato sorge viene ora considerato come base imponibile. Questa modifica comporta che, nonostante il fabbricato collabente non sia soggetto all'IMU per se stesso, sarà preso in considerazione il valore dell'area su cui è situato per determinare l'imposta dovuta.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Pioché il rudere occupa l'area edificabile, il valore da dichiarare non potrà essere quello della sola area, ma ritengo più logico detrarre il costo per eliminare il rudere del fabbricato. Pertanto ci sarà da produrre una perizia che ne determini il valore dell'immobile considerato il suo stato.
 

Sjlvia

Membro Attivo
Proprietario Casa
Pioché il rudere occupa l'area edificabile, il valore da dichiarare non potrà essere quello della sola area, ma ritengo più logico detrarre il costo per eliminare il rudere del fabbricato. Pertanto ci sarà da produrre una perizia che ne determini il valore dell'immobile considerato il suo stato.
E' un ragionamento corretto.
Parlo per esperienza personale, il Comune mi ha chiaramente detto che non hanno ancora pensato che tipo di valore prendere come riferimento e di conseguenza come fare i relativi controlli.
Quindi sì, una perizia, dichiarazione IMU per comunicare il valore al Comune, versamenti regolari e ... dita incrociate! Speriamo vada bene.
 

Botto160

Membro Junior
Proprietario Casa
Sul fatto che i fabbricati collabenti siano effettivamente tassabili e in che misura negli uffici tributi è ancora dibattuta, non mi stupirebbe l'arrivo di una circolare del mef o di qualche sentenza che ribalti tutto.
 

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