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Proprietario Casa
Recentemente in un condominio è cambiato l'amministratore perché quello precedente si è trasferito altrove e ha lasciato l'incarico.

Ci sono opinioni contrastanti circa la tempistica e la modalità di convocazione delle assemblee.

Il nuovo amministratore sostiene che è sufficiente il preavviso minimo di 5 giorni e le convocazioni sono valide se inviate per raccomandata ar o pec (norme del codice civile che lui considera imperative).

Secondo noi condòmini prevale il regolamento di condominio (regolamento contrattuale predisposto dagli eredi del costruttore) che stabilisce un preavviso di almeno 9 giorni.
Circa le modalità, pensiamo che l'amministratore si debba attenere a quanto venne deciso all'unanimità in un'assemblea del 2023: utilizzare le mail ordinarie con risposta per conferma di ricezione.

Secondo voi chi ha ragione?
Grazie.
 
Secondo noi condòmini prevale il regolamento di condominio (regolamento contrattuale predisposto dagli eredi del costruttore) che stabilisce un preavviso di almeno 9 giorni.
Infatti. L'art. 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e norme transitorie non è tra le norme inderogabili. Prevale quindi il termine per il preavviso delle convocazioni più ampio previsto dal regolamento.
 
Grazie della risposta.
Il termine più ampio venne deciso dagli eredi del costruttore (due di loro sono ancora condòmini) perché abitano all'estero e preferiscono avere più tempo per rientrare e verificare la documentazione presso lo studio dell'amministratore.

Pongo una seconda domanda.
L'amministratore può di sua iniziativa (senza discutere l'argomento in assemblea né interpellare i consiglieri) chiudere il c/c condominiale e spostarlo in un'altra banca?
Noi pensiamo che non possa farlo.
Pare che il nuovo amministratore intenda cambiare banca, ma non è chiaro il motivo.
 
Sulla 2^ domanda, temo che non abbia vincoli reali, salvo l’educazione di giustificare il motivo: ( comodità e vicinanza della nuova agenzia, molteplicità già esistenti di rapporti, ecc)

Come per il cambio di fornitore di luce e gas: potrebbe avere migliori condizioni, anche solo operative.
 
Infatti. L'art. 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e norme transitorie non è tra le norme inderogabili. Prevale quindi il termine per il preavviso delle convocazioni più ampio previsto dal regolamento.
A me risulta che l’art 72 delle dacc stabilisca la inderogabilità degli art 63, 66, 67 e 69 per cui darei ragione all’amministratore.

Ci sono state ulteriori modifiche dopo la L 220/2012?
 
A me risulta che l’art 72 delle dacc stabilisca la inderogabilità degli art 63, 66, 67 e 69 per cui darei ragione all’amministratore.
Un regolamento di condominio, seppur di natura contrattuale non può ridurre il termine di cinque giorni per la convocazione dell’assemblea, mentre può prevedere un termine superiore.
 
Un regolamento di condominio, seppur di natura contrattuale non può ridurre il termine di cinque giorni per la convocazione dell’assemblea, mentre può prevedere un termine superiore.
Effettivamente l'unico art che stabilisce i termini e modalità per la convocazione è il 66 dacc : e recita:
" l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima "
Quindi una estensione del preavviso non deroga al dettato dell'articolo medesimo
 
Approfitto di questa discussione per generalizzare il tema in caso di contrasto tra RdC e CC novellato.

Es in supercondominio:
1) Può il regolamento prevedere la possibilità che a rappresentare il singolo condominio sia il relativo amministratore?
 

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