ROMANO97

Membro Junior
Mio padre in vita mi ha dato dei soldi tramite assegno ora li ho depositati presso la mia banca. Ho una sorella a cui non ha dato niente, oggi come oggi e un domani potrebbe reclamare qualcosa? Grazie
 

Paolo Zavatta

Nuovo Iscritto
Il problema potrebbe porsi al momento della morte di tuo padre.
I figli e il coniuge del de cuius (il defunto originario proprietario dell'eredità) hanno l'obbligo di conferire alla comunione ereditaria, prima della divisione, ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione sia diretta che indiretta (c.d. collazione).
Tuttavia dalla collazione si escludono i beni ricevuti per l'istruzione, il corredo nuziale, il mantenimento, la malattia, l'abbigliamento, l'educazione nonchè le donazioni remuneratorie e d'uso.
Inoltre questo obbligo viene a meno se il defunto ha dispensato l'erede nei limiti della quota disponibile (la quota disponibile è la quota di cui il de cuius può liberamente disporre, cioè tolta la quota di legittima che dipende da quanti e quali familiari stretti sopravvivono al de cuius).
Spero queste informazioni rispondano ai tuoi dubbi.
 

Paolo Zavatta

Nuovo Iscritto
Si e no. Il diritto, quando considera il discorso delle successioni mortis causa (ma vale per quasi tutti gli argomenti), cerca di trovare un equilibrio tra principi fondamentali che tra loro possono anche porsi in contrasto. In determinati casi può decidere che alcuni interessi, pur esistenti, cedano rispetto ad altri maggiormente meritevoli di tutela a riguardo della particolare situazione.
Così per quanto riguarda le donazioni fatte in vita venute in considerazione per la regolazione di rapporti sorti mortis causa. Il diritto non è insensibile alla causa giustificatrice delle donazioni, ma al tempo stesso di massima ritiene più meritevole di tutela il diritto degli eredi legittimatari a veder soddisfatta la quota legittima e il diritto degli eredi a non veder diminuito l'asse patrimoniale per donazioni ai figli o al coniuge.
La particolarità per cui le donazioni vengono sacrificate è la liberalità che ne è la causa, proprio perchè una parte ha subito un arricchimento solo per spirito di liberalità (il che attenzione non significa che atti di liberalità non possano esser atti onerosi) .
Si noti che le donazioni remuneratorie (chi fa una donazione per ripagare un beneficio ricevuto) e le liberalità d'uso (donazioni fatte in risposta a costumi sociali, come i regali di natale) sono, come detto sopra, sottratte alla collazione e questo proprio in virtù della loro causa peculiare. Così come sono sottratte alla collazione determinate donazioni verso familiari stretti che sono in realtà spese sostenute per adempiere determinati obblighi derivanti dal diritto di famiglia (educazione, mantenimento eccetera).
Si noti infine anche per le donazioni che il de cuius ha fatto a terzi, è possibile se risultano dal donatum lesive della quota legittima essere perseguite con l'azione di riduzione dai legittimatari (che le fa dichiarare inefficaci nei confronti dell'attore).
 

Mike65

Membro Ordinario
Il problema potrebbe porsi al momento della morte di tuo padre.
I figli e il coniuge del de cuius (il defunto originario proprietario dell'eredità) hanno l'obbligo di conferire alla comunione ereditaria, prima della divisione, ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione sia diretta che indiretta (c.d. collazione).

Nel seguente caso di un padre che con atto di donazione suddivide tutte le sue proprietà ai 4 figli in modo da non rispettare le quote di leggittima ( ad esempio dando quote pari a 40% - 40% -10% -10%) e poi muore senza necessità di aprire una successione perchè oramai spogliato di tutti i suoi averi è possibile che chi ha ricevuto di meno (10%) impugni il precedente atto di donazione (sono passati più di venti anni dalla morte del padre)?
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
Il problema potrebbe porsi al momento della morte di tuo padre.
I figli e il coniuge del de cuius (il defunto originario proprietario dell'eredità) hanno l'obbligo di conferire alla comunione ereditaria, prima della divisione, ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione sia diretta che indiretta (c.d. collazione).
Tuttavia dalla collazione si escludono i beni ricevuti per l'istruzione, il corredo nuziale, il mantenimento, la malattia, l'abbigliamento, l'educazione nonchè le donazioni remuneratorie e d'uso.
Inoltre questo obbligo viene a meno se il defunto ha dispensato l'erede nei limiti della quota disponibile (la quota disponibile è la quota di ....

Mi riallaccio a quanto sopra riportato per porre il seguente quesito: muore il padre, in vita acquista un alloggio alla figlia nata dal primo matrimonio con l'impegno scritto da parte di quest'ultima di rinunciare al mantenimento riconosciutogli con sentenza del giudice. QUINDI LIQUIDAZIONE UNA TANTUM DEL MANTENIMENTO in cambio di acquisto di alloggio. Nel contempo scrive il proprio testamento ed attribuisce agli altri due figli di seconde nozze la quota di DISPONIBILE a maggior tutela dei loro diritti. MUORE IL PADRE si apre la successione e la famiglia di seconde nozze pretende di sottrarre il valore dell'alloggio dalla quota di legittima che la legge attribuisce alla figlia di prime nozze. Casa può fare questa figlia (... di un dio minore) nei confronti dei suoi coeredi i quali non vogliono liquidarLe la legittima trattenendogliela a scomputo dell'immobile????
 

Paolo Zavatta

Nuovo Iscritto
Dipende.
Per quanto concerne la rinuncia le prime domande da porsi sono:
La rinuncia alla liquidazione è dimostrabile?
La rinuncia alla liquidazione è stata possibile poichè la donazione dell'appartamento è avvenuta in luogo del mantenimento, o tecnicamente l'appartamento è una donazione per liberalità mentre sarebbe stato sanzionabile su carta il mancato pagamento del mantenimento nonostante la presenza dell'immobile?
A quanto sarebbero ammontate al momento della morte del de cuius le spese per il mantenimento, e qual'è il valore dell'immobile in relazione ad esse?

Se l'appartamento, o parte del suo valore, non risulta donato in osservanza a un obbligo di legge in sostituzione di una spesa per il mantenimento, allora risulta effettivamente da imputarsi alla quota di legittima dell'erede che lo ha ricevuto in dono (probabilmente lo stesso varrebbe per la frazione di valore dell'appartamento che superasse le spese ipotetiche di mantenimento se il de cuius le avesse sostenute in luogo della donazione dell'appartamento).
Nel caso comunque in cui l'appartamento risultasse una mera donazione per spirito di liberalità, e fosse da imputarsi per intero alla quota di legittima, forse sarebbe possibile chiedere nell'ambito della quota disponibile un'assegnazione ulteriore alla frazione spettante pari al valore del mantenimento dovuto in vita dal de cuius e non pagato.
Le consiglio comunque di rivolgersi ad un avvocato competente in ambito successorio.
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
L'acquisto dell'immobile è stato effettuato carpendo totalmente la mia buona fede. Io, e solo io, ho firmato un documento che poi ho consegnato a mio padre dove dichiaro che i soldi (si badi bene però i soldi pari a € XXXX) mi sono stati da lui (tra l'altro ho dovuto anche aggiungerne di miei) e che in cambio rinunciavo al mantenimento sia pregresso (che non mi aveva versato) sia futuro (avrebbe dovuto versarmelo secondo quanto stabilito dal giudice) fino alla data del mio matrimonio.
Ora facendo un calcolo su quanto avrebbe dovuto versarmi e quanto mi ha dato per l'immobile le due cifre non si discostano tanto se invece andiamo a valutare l'immobile al valore attuale allora sono deficitaria, fatto stà che però mio padre ha intestato anche degli altri alloggi ai figli di seconde nozze oltre alla disponibile tramite la vendita di azioni di una società semplice (di comodo), in pratica ha ceduto azioni del valore nominale di pochi euro ma che di fatto corrispondevano a due alloggi in sardegna. Io ritengo che se devo restituire quanto mi è stato dato per l'acquisto di questa casa (si badi che avevo lo sfratto e che non mi ha mai dato una casa in cui vivere nonostante mi abbia lasciato che avevo 6 anni ed acquistato la casa a 34) nella massa ereditaria debba rientrare tutto. Attualmente sono ad un punto morto in attesa si faccia chiarezza sull'istituto della mediazione obbligatoria poi è chiaro che dovrò prendere un bravo avv.to. Ne ho pagato un altro per 2 anni poi ho deciso di sospendere il rapporto.
 

Paolo Zavatta

Nuovo Iscritto
Domando scusa, il tipo di documento da lei firmato a suo padre era una scrittura privata, se sì autenticata o meno, o un atto redatto da pubblico ufficiale (esempio notaio)? Si noti che solitamente per la sospensione del mantenimento è necessario un provvedimento del giudice che certifichi la presenza di situazioni atte a far cadere i presupposti per il mantenimento (quali l'indipendenza economica del figlio maggiorenne).
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
Un semplice pezzo di carta consegnato a mio padre e sottoscritto solo da me. Sono consapevole oggi con il senno del poi e dopo aver preso atto della "mala fede" di chi mi ha carpito tale scritto, che avrei dovuto farlo per lo meno autenticare e/o chiedere che venisse modificata la sentenza del giudice ascrivendo l'accordo fatto quale transazione tra padre e figlio. Loro dimostrano che mio padre mi ha dato i soldi io che sono stata una figlia che si è fidata del proprio genitore. Io sinceramente non ho mai portato davanti al giudice mio padre anche quando era in vita nonostante detto mantenimento lui avesse cessato di versarmelo. Di fatto il giudice rattificando un accordo precedente negli anni '90 (io già avevo un lavoro fisso) mi confermava il mantenimento in quanto capofamiglia. Lui sosteneva che non mi era dovuto e così per un lungo periodo non me lo versò, poi lo fece a singhiozzo ed infine mi liquidò con l'acquisto della casa: dal quel momento fino alla data della sua morte non mi diede più niente nonostante fossero intervenute le mie nozze e la nascita di un nipote. L'unico atto a mio favore è una dichiarazione fattami dal costruttore della casa vendutami nella quale conferma che all'incontro a cui ha partecipato tra me e mio padre si parlava di questo accordo. Dichiarazione fattami ora per allora su mia richiesta.
 

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