Miranda

Membro Attivo
Nel condominio che amministro è stato deliberato il dispositivo per gli ascensori, attualmente mancante, del ritorno al piano. Secondo Voi la spesa va ripartita secondo la tabella riferita all'ascensore, ovvero secondo la tabella di proprietà? Grazie per le risposte.
Miranda
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Ciao,

a mio parere le spese vanno divise secondo l'art. 1124, quindi il 50% per millesimi di proprietà e il 50% per l'altezza dei piani, considerando anche che se nel fabbricato ci sono dei box e l'ascensore li serve, le spese vanno addebitate anche ai proprietari dei box.
 

Miranda

Membro Attivo
No non ci sono box. Ma affermando: il 50% per millesimi di proprietà e il 50% per l'altezza dei piani, questo secondo coefficiente da dove viene fuori?
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
questo secondo coefficiente da dove viene fuori?

Che cosa dice l’articolo 1124 del codice civile
Gli articoli da 1117 a 1139 riguardano la gestione del condominio. In particolare il 1124 detta le norme per ripartire le spese di manutenzione del vano scale
Art.1124. Manutenzione e ricostruzione delle scale - Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

INTREPRETAZIONE: metà della spesa la pagano tutti, compreso chi "non usa" la scala perchè ne è comunque comproprietario ed è comunque parte integrante della struttura dell'edificio, quindi "servono" anche a loro; l'altra metà della spesa la verrà pagata in base all'uso, quindi le unità immobiliari del piano rialzato pagano mezza quota, quelle dei seminterrati pagheranno una quota, queli del primo piano pagheranno un'altra quota, quelli del secondo ne pagheranno una doppia rispetto al primo.
Che cosa dice l’articolo 1124 del codice civile - Consumi - Kataweb - Soluzioni quotidiane
:daccordo:
 

Miranda

Membro Attivo
Continuo a non capire, che significa il piano seminterrato paga mezza quota, il piano rialzato una quota, gli altri piani altre quote, ma di quali quote parliamo e come si calcolano?
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Sempre sulla base millesimale e comunque le tabelle millesimali vengono redatte da un geometra o comunque un tecnico, perchè i calcoli non sono facilissimi da fare.
Provo a fare un esempio suddiviso in tappe solo per farti capire in linea si massima.

1) Si dividono i millesimi X 2 (ovvero il 50% dei millesimi) quindi 1000/2=500

2) Si dividono i 500 millesimi per il numero dei piani, mettiamo che sono 5 piani, quindi 500/5=100

3) Sommiamo i numeri dei piani, abbiamo detto (ipoteticamente) 5 piani, quindi 1+2+3+4+5 = 15

4) Dividiamo gli altri 500 mm per la somma dei numeri dei piani, quindi 500:15 viene un coefficiente di 33,334.

5) Moltiplichiamo il numero di ogni piano per il coefficiente derivato dalla divisione dei 500 mm e il numero dei piani, quindi
0° piano x 33,334 = 0 (il piano terra non viene conteggiato nel 50% dell'altezza piano, ma solo nel 50% dei millesimi)
1° piano x 33,334 = 33,334
2° piano x 33,334 = 66,668
3° piano x 33,334 = 100,002
ecc. ecc.
Poi dipende da quanti appartamenti ci sono a piano.

P.S.: Attendo bastonate dai nostri tecnici.
 

Busolegna

Nuovo Iscritto
Attenzione che dal 2007 la giurisprudenza ha preso delle decisioni che si discostano ed anche di parecchio per quanto riguarda le scale e l'ascensore condominiali suddividendi quelle che sono spese relative all'impianto che si devono suddividere per millesimi di proprietà e quelle di utilizzo ed esercizio quali corrente e primaria manutenzione ordinaria secondi il criterio del 50% per mm di proprieta ed il 50% per l'altezza dei piani come indicato dal guru precedentemente sempre che nel regolamento condomi niale e/o negli atti di acquisto sia specirficato diversamente.

Il ritorno al piano secondo il mio parere è una modifica/intervento tecnico strutturale e come tale da ripartire per millesimi di proprietà permettendomi di contraddire il parere del nostro simpatico guru e che ora mi scannerà sicuramente.

Approfitto per segnalarle un link dal quale desumere la normativa, vedi il capitolo "Spese" che ti riporto più avanti
trovi dei precisi riferimenti che mi sembrano inequivocabile.
ascensore

8) Proprietari dei locali al piano terreno.
Non risultando il contrario dai titoli di acquisto delle singole proprietà individuali, l'ascensore deve considerarsi di proprietà comune anche dei condomini proprietari di negozi siti al piano terreno, poiché occorre far riferimento non all'utilizzo in concreto, ma alla potenzialità del medesimo.
Corte app. civ. Bologna, sez. II, 1 aprile 1989. n. 273.
Il proprietario di unità immobiliari sue al piano terreno o aventi accesso separato mediante scala in proprietà esclusiva, è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale o degli ascensori comuni, limitatamente a quella parte di oneri che viene suddivisa, ai sensi dell 'art. 1124 cod. civ., in ragione del valore del piano o della porzione di piano: non è invece dovuta alcuna quota di quella parte di spese ripartite, in base alla medesima norma, in misura proporzionale alla distanza dei piani dal suolo.
Trib. civ. Monza, 12 novembre 1985.
L'ascensore è una parte comune anche per i proprietari delle unità condominiali site al piano terra poiché essi possono trarre utilità dall'impianto, che è idoneo a valorizzare l'intero immobile e normalmente permette di raggiungere più comodamente parti superiori che sono comuni a tutti.
Trib. civ. Milano. sez. VIII, 16marzo 1989.

10) Sostituzione.
La sostituzione di ascensori usurati e non più agibili con ascensori nuovi, anche di tipo e marca diversi, conformi alle nuove tecniche, non costituisce innovazione poiché le cose comuni oggetto delle modifiche (strutture del vano ascensore e locali annessi, cabina) non subiscono alcuna sostanziale trasformazione e conservano la loro destinazione strumentale al servizio, anche se si realizzano mutamenti alla loro conformazione.
Corte app. civ. Milano, sez. I, 9 ottobre 1987, n. 1983.

11) Spese
In tema di condominio degli edifici, la disciplina di cui agli arti. 1123, 1125 cod. civ. sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con patto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale, ove abbia natura convenzionale, e sia di conseguenza vincolante nei confronti di tutti i partecipanti. Pertanto, con riguardo alla ripartizione delle spese per la manutenzione degli ascensori, deve ritenersi valida ed operante la disposizione del suddetto regolamento, che preveda il concorso di tutti i condomini, inclusi quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive proprietà.
Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1986, n. 6499.

Gli interventi di adeguamento dell'ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, non attengono all'ordinaria manutenzione dello stesso o al suo uso e godimento, bensì alla straordinaria manutenzione, riguardando l'ascensore nella sua unità strutturale. Le relative spese devono quindi essere sopportate da tutti i condomini, in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, compresi i proprietari degli appartamenti sui al piano terra.
Trib. civ. Parma, sez. II, 29 settembre 1994, n. 859.

Le spese che ineriscono al mantenimento e all'uso dell'ascensore, ossia della comodità, vanno ripartite proporzionalmente fra i condomini in ragione dei diversi piani cui lo stesso è posto al servizio, mentre quelle che attengono all’impianto come tale, per modificazioni e migliorie, vanno sopportate dai comproprietari in ragione dei rispettivi millesimi. (Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che la spesa per la sostituzione dell’argano e del motore dell’ascensore debba essere ripartita tra i condomini in ragione delle rispettive proprietà millesimali).
Trib. civ. Bologna, sez. V, 27 febbraio 1986, n. 357.
 
U

User_24053

Ospite
potrebbe essere un buon ragionamento ma suppongo sia suddiviso in millesimi, e in utilità perchè se uno abita al piano terra e non va nemmeno in cantina con l'ascensore non deve pagare ma a seconda del piano più si va in alto più si paga infatti quelli dell'attico visto che lo sfrutterebbero maggiormente pagano di più.
 

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