adimecasa

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non e che voglio avere ragione in seguito ti faro avere per post la legge inerente al condominio dove cita testualmente i regolamenti condominiale e le divisioni delle spese ciao non ti arrrrrrabbiare:daccordo:
 

Alessia Buschi

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Essendo un balcone aggettante, il frontalino è carico del proprietario del balcone in quanto questo funge da prolungamento dell'appartamento. Da come ha spiegato Manuela nell'ultimo post, sembrerebbe che i frontalini dei balconi siano rivestiti da mattonelle. Si potrebbe intendere che dette mattonelle possano essere considerate come ornamenti.

Gli elementi esterni degli affacci se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio devono considerarsi parti comuni
Trib. Bologna Sez. III, 20/05/2010
Gli elementi esterni degli affacci e segnatamente dei balconi quali in particolare i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini ed i pilastrini, devono considerasi parti comuni, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti.
 

condobip

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non e che voglio avere ragione in seguito ti faro avere per post la legge inerente al condominio dove cita testualmente i regolamenti condominiale e le divisioni delle spese ciao non ti arrrrrrabbiare:daccordo:
Non mi arrabbio mica, è che conosco a perfezione (direi a memoria) il Codice Civile e Leggi collegate al Condominio, le quali NON citano quanto tu dici, ovvero non esiste una Legge per i frontalini, ma solo delle Sentenze che fanno Giurisprudenza, come ad esempio questa ulteriore Sentenza;

... I balconi, infatti “non essendo elementi accidentali e privi di funzione portante rispetto alla struttura del fabbricato e non essendo destinati all’uso comune ma soltanto all’uso e al godimento di una parte dell’immobile oggetto di proprietà esclusiva, non costituiscono parti comuni dell’edifico (non sono ricompresi nell’elenco indicato nell’art. 1117, C.C.), ma devono considerarsi esclusivamente appartenenti al proprietario dell’unità immobiliare della quale costituiscono il naturale prolungamento, in tutte le sue componenti salvo che le parti che lo compongono (decorazioni, stucchi e ciò che serve ad abbellire lo stabile) contribuiscono a costituire l’aspetto architettonico o abbellimento dell’edificio” (Cass. sent. n. 1784/2007).
 

adimecasa

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Per Alessia le mattonelle formano il pavimento del balcone aggettante, sul frontalino formano il rivestimento e pertanto fanno parte del condominio:fiore:
 

condobip

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Per Alessia le mattonelle formano il pavimento del balcone aggettante, sul frontalino formano il rivestimento e pertanto fanno parte del condominio:fiore:
Infatti, io non ho detto mica che tocca la spesa a Manuela, nel mio 1° post ho specificato bene le due opzioni;
- se il frontalino è un elemento decorativo la spesa è a carico del condominio
- se non ha nulla di particolare è a carico del condomino
 

Alessia Buschi

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Esattamente. C'è solo un piccolo particolare: la spesa non spetta a me. (ce n'ho fin troppe ;)) Ma al condominio se le mattonelle che ricoprono il frontalino del balcone, risultano essere decorative per lo stesso e per la facciata.
A Manuela se non lo fossero.
 

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