Ti riporto le informazioni che puoi trovare sul sito della Regione Toscana.
La certificazione energetica è disciplinata a livello nazionale dalle “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e in Toscana, a partire dal 18 marzo 2010, dall’art. 23bis della legge regionale 39/2005 e dal relativo regolamento attuativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R (
http://www.regione.toscana.it/regio...5c0d4402f_regolamentocertificazionesuburt.pdf).
Il decreto legislativo 28/2011, articolo 13, ha imposto in tutta Italia dal 29/03/2011 che, sia nei casi di compravendita che di locazione, siano fornite all’acquirente o locatario, già in fase di trattativa, le informazioni sulla certificazione energetica dell’immobile.
A partire dal 18 marzo 2010 con l’entrata in vigore del regolamento regionale (DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R) in applicazione degli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento, l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per:
a) gli edifici di nuova costruzione;
b) gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
c) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura;
d)
gli immobili oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e similari);
e) gli immobili oggetto di contratto di locazione.
Per le certificazioni in occasione di compravendita/locazione il venditore/locatore incarica un certificatore energetico. In attesa del varo da parte della Regione dell’ACE come documento digitale, il certificatore, dopo aver fatto i controlli necessari, redigerà l’attestato in cartaceo in più originali. Infatti uno lo consegna al committente e uno lo trasmette al Comune.
Ai sensi del D.lgs. 28/2011 a partire dal 01/01/2012 anche gli annunci commerciali per vendere un immobile dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dello stesso immobile.
Già dal 29/03/2011 (ai sensi dello stesso D.lgs. 28/2011) comunque in tutti i contratti di compravendita il compratore dovrà dichiarare di aver ricevuto “le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici” .
Non sarà necessario allegare l’ACE all’atto di compravendita o locazione, ma, per confermare che l’attestato è stato acquisito,
gli estremi identificativi dell’attestato di certificazione energetica dovranno essere richiamati nel relativo atto di trasferimento o contratto di locazione.
In caso di trasferimento a titolo oneroso di immobile o di locazione, se non è possibile richiamare gli estremi dell’attestato di certificazione energetica perché l’unità immobiliare non è dotata dell’ACE per l’art. 23bis della legge regionale 39/2005 si provvederebbe all’automatica classificazione dell’unità immobiliare nella classe G.