Ti sbagli Alberto. Rileggi il mio post #5 (Fonte: Art. 1 L. 27-12-1997 n. 449, le cui disposizioni sono state prorogate fino al 31/12/2012).
L'articolo che segnali non tratta per niente l'argomento relativo a box e posti auto pertinenziali (a dire il vero non parla proprio di box e posti auto in generale).
tovrm,
sicuramente avrai ragione tu ma da quello che ho letto ( alcuni riferimenti ad altre leggi, non tutti per la verità) deduco che si parla sempre di "interventi" ed opere particolari.
Gli interventi sono definiti dall'art. 31 di una legge del 1978.
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Art. 31. Definizione degli interventi
(implicitamente abrogato dall'articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001)
1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
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Io lo interpereto nel senso che questi interventi si effettuano su cespiti già esistenti, con ristrutturazioni, aggiunte, impianti vari etc, ad eccezione di alcuni casi particolari che non riguardano i box e le autorimesse citate nella legge da te indicata.
La costruzione del box ( a quanto scrive il nostro interlocutore) è contestuale al cespite principale ( la casa) e presumo che faccia parte anche del medesimo progetto. Pertanto non si tratta di "intervento".
Al limite, per aggirare l'ostacolo, l'impresario dovrebbe dichiarare l'ultimazione della casa, accatastarla, e dopo qualche mese accatastare il box, con operazione separata, ed anneterlo alla casa come "aggiunta" pertinenziale. In questo caso, dal punto di vista formale, si avrebbe diritto alla detrazione d'imposta.
Parere del tutto personale.
La stessa Legge 449 da te citata, all'art. 1 inizia.
Art. 1.
(Disposizioni tributarie concernenti interventi di
recupero del patrimonio edilizio)
Mi chiedo come si possa trattare di "recupero" per una cosa inesistente.
Il recupero si ha: se demolisci e ricostruisci, o modifichi e fai aggiunte.
Non puoi recuperare il patrimonio edilizio laddove c'era il nulla. Al limite recuperi un terreno incolto.
Sempre mia opinione personale.
Buona serata.