daniel

Nuovo Iscritto
Sto acquistando da costruttore casa box e posto auto con un unico atto. Per la casa e il box verserò l' IVA agevolata al 4% mentre per il posto auto l' IVA al 10%. Volendo usufruire dell' agevolazione per la detrazione IRPEF al 36%, potrei considerare ambedue le pertinenze anche se le pagherò con IVA diversa? Il costruttore nel caso dovrà farmi una dichiarazione del costo di costruzione per entrambe le pertinenze oppure meglio una dichiarazione distinta per ogni pertinenza? Inoltre il costruttore quante fatture mi dovrà fare? Una per la casa, una per il box e una per il posto auto? L'importo sulla fattura dovrà corrispondere a quello dichiarato pari al solo costo di costruzione + IVA? oppure al reale costo che si andrà a dichiarare nell'atto? Si potrà fare un unico bonifico per entrambe le pertinenze oppure due bonifici separati? Ma se mi accollo il mutuo del costruttore dove viene finanziato oltre alla casa anche l'acquisto del box per la sua quota indicata nel compromesso, potrei fare a meno di effettuare il bonifico? Il mutuo è comunque una garanzia anche sull'acquisto delle pertinenze. Purtroppo non ho trovato nessuno che mi sa dare queste risposte.
Cordiali saluti
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Puoi accedere alle detrazioni per entrambe le pertinenze su un importo complessivo di 48.000.
Occorre una dichiarazione dei costi di costruzione (comprensivi di IVA sostenuta dal costruttore) per ciascuna pertinenza.
Il pagamento delle pertinenze dovrà avvenire con bonifico, e nell'atto preliminare deve essere espressamente indicata la destinazione pertinenziale di box e posto auto (e confermata nel rogito), pena il mancato accesso alle agevolazioni.
Se fai l'accollo del mutuo non hai diritto alle agevolazioni (pagamento esclusivamente con bonifico).
 

daniel

Nuovo Iscritto
Grazie molte per la risposta, chiedevo anche se il costruttore dovrà farmi fatture distinte per box e posto auto oppure fattura unica così anche per il bonifico chiedevo se bastasse un unico bonifico. Inoltre il limite di spesa sui costi di costruzione,è pari ad € 48.000 per ogni fabbricato. (Letto su una Circolare Ministero delle Finanze).
Cordiali saluti e buona giornata!
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie molte per la risposta, chiedevo anche se il costruttore dovrà farmi fatture distinte per box e posto auto oppure fattura unica così anche per il bonifico chiedevo se bastasse un unico bonifico. Inoltre il limite di spesa sui costi di costruzione,è pari ad € 48.000 per ogni fabbricato. (Letto su una Circolare Ministero delle Finanze).
Cordiali saluti e buona giornata!

Premesso che il venditore ( e qualunque venditore) deve fatturare esattamente il prezzo della compravendita ( cioè il prezzo reale che paghi, altrimenti ci sarebbe evasione fiscale con le conseguenze immaginabili) la fatturazione può anche essere unica comprendendo pertanto: la casa, il garage ed il posto macchina.
E' necessario specificare il prezzo reale di ogni singolo componente anche perchè, da quanto tu scrivi, esistono delle aliquote IVA differenti ed è richiesta l'esposizione dei relativi imponibili.
Per una miglior gestione contabile c'è anche chi preferisce emettere fatture distinte, l'importante è che risulti evidente la relazione di pertinenza tra i vari cespiti.
Il recupero del 36 % mi pare che nel tuo caso non c'entri assolutamente nulla perchè stai acquistando una casa nuova a meno che non si tratti di "casa nuova ristrutturata", ma tu non lo specifichi.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
È ammessa alle detrazioni la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad un'abitazione esistente o in fase di realizzazione. È irrilevante il fatto che l'autorimessa sia ultimata prima dell'abitazione cui è adibita. Se la costruzione è fatta in economia, il vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia. La detrazione è ammessa anche in caso di acquisto dal costruttore (si considerano solo le spese sostenute per la realizzazione purché attestate dal venditore). La detrazione spetta anche per gli importi versati in acconto a condizione che venga stipulato un preliminare di vendita regolarmente registrato.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
È ammessa alle detrazioni la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad un'abitazione esistente o in fase di realizzazione. È irrilevante il fatto che l'autorimessa sia ultimata prima dell'abitazione cui è adibita. Se la costruzione è fatta in economia, il vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia. La detrazione è ammessa anche in caso di acquisto dal costruttore (si considerano solo le spese sostenute per la realizzazione purché attestate dal venditore). La detrazione spetta anche per gli importi versati in acconto a condizione che venga stipulato un preliminare di vendita regolarmente registrato.
La tua risposta è chiarissima e corretta ma il quesito è alquanto vago e non nspecificava nulla sullo stato di avanzamento della realizzazione del box ( se già esistente, in fase di realizzazione o ancora da progettare e costruire).
 

daniel

Nuovo Iscritto
Il box e il posto auto sono stati realizzati recentemente insieme alla costruzione della nuova casa. La legge prevede l'agevolazione anche per la costruzione di nuovi box o posti auto, limitatamente al costo di costruzione.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Il box e il posto auto sono stati realizzati recentemente insieme alla costruzione della nuova casa. La legge prevede l'agevolazione anche per la costruzione di nuovi box o posti auto, limitatamente al costo di costruzione.
Scusa, ma io non vedo come possa spettare la detrazione del 36 %. Dovìè la "ristrutturazione" ?
Se si tratta di "nuova costruzione" ( su terreno dove non esisteva nulla) senza "demolizione" di una vecchia casa non spetta la detrazione.
Diverso è il caso della costruzione di mun box o posto auto quale pertinenza di una casa già esistente: in questo caso spetta la detrazione.
Ho, l'impressione che tu ti confonda con le agevolazioni in materia di Imposta di registro e IVA.

Allego un articolo sull'argomento detrazioni 36 %.

ADUC - Scheda Pratica - RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE fino al 2011: LE REGOLE PER LA DETRAZIONE DEL 36%
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Ti sbagli Alberto. Rileggi il mio post #5 (Fonte: Art. 1 L. 27-12-1997 n. 449, le cui disposizioni sono state prorogate fino al 31/12/2012).
L'articolo che segnali non tratta per niente l'argomento relativo a box e posti auto pertinenziali (a dire il vero non parla proprio di box e posti auto in generale).
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Ti sbagli Alberto. Rileggi il mio post #5 (Fonte: Art. 1 L. 27-12-1997 n. 449, le cui disposizioni sono state prorogate fino al 31/12/2012).
L'articolo che segnali non tratta per niente l'argomento relativo a box e posti auto pertinenziali (a dire il vero non parla proprio di box e posti auto in generale).
tovrm,
sicuramente avrai ragione tu ma da quello che ho letto ( alcuni riferimenti ad altre leggi, non tutti per la verità) deduco che si parla sempre di "interventi" ed opere particolari.
Gli interventi sono definiti dall'art. 31 di una legge del 1978.
::
Art. 31. Definizione degli interventi
(implicitamente abrogato dall'articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001)

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
::

Io lo interpereto nel senso che questi interventi si effettuano su cespiti già esistenti, con ristrutturazioni, aggiunte, impianti vari etc, ad eccezione di alcuni casi particolari che non riguardano i box e le autorimesse citate nella legge da te indicata.
La costruzione del box ( a quanto scrive il nostro interlocutore) è contestuale al cespite principale ( la casa) e presumo che faccia parte anche del medesimo progetto. Pertanto non si tratta di "intervento".
Al limite, per aggirare l'ostacolo, l'impresario dovrebbe dichiarare l'ultimazione della casa, accatastarla, e dopo qualche mese accatastare il box, con operazione separata, ed anneterlo alla casa come "aggiunta" pertinenziale. In questo caso, dal punto di vista formale, si avrebbe diritto alla detrazione d'imposta.
Parere del tutto personale.
La stessa Legge 449 da te citata, all'art. 1 inizia.

Art. 1.
(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

Mi chiedo come si possa trattare di "recupero" per una cosa inesistente.
Il recupero si ha: se demolisci e ricostruisci, o modifichi e fai aggiunte.

Non puoi recuperare il patrimonio edilizio laddove c'era il nulla. Al limite recuperi un terreno incolto.
Sempre mia opinione personale.
Buona serata.
 

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