condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo il mio parere la scrittura privata, sino a che non avviene il rogito vale come un preliminare, ovvero una promessa di compravendita tra i due firmatari.
 

Gugli

Membro Attivo
la legge prevede che in caso di obbligazione a titolo oneroso sia garantita la traslazione della proprietà con atto noatarile o atto con autenticazione delle firme
teoricamente che mastica un pò di diritto e ha un immobile con le carte in regola, conformitò urb-ed e catastale potrebbe presentarsi dal notaio (o in conservatoria un' ipotesi residuale) per l'autenticazione delle firme nonchè adempiere a tutte le imposte e registrazioni
se fai una scrittura privata e finisce lì la proprietà non viene traslata
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
La vendita di un immobile con scrittura privata è assolutamente valida ed efficace se le firme sono state autenticate (è sufficiente farle autenticare in Comune, senza spendere i soldi del notaio. L'autentica può essere fatta da un qualsiasi pubblico ufficiale).
L'autentica delle firme è condizione necessaria per procedere alla trascrizione della vendita presso l'ufficio del Registro Immobiliare.

Art. 1350 c.c.
«Atti che devono farsi per iscritto.
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie , il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato ;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge
»

Art. 2703 c.c.
«Sottoscrizione autenticata.
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.
»

In realtà il ricorso al notaio si fa per avere garanzie sull'effettuazione di tutti i controlli opportuni che devono prudenzialmente precedere la vendita (esistenza di ipoteche o altri vincoli quali pignoramenti, sequestri, servitu', etc.; nonché la verifica del rispetto delle norme edilizie e della conformità dell'atto di vendita con gli atti precedenti). Inoltre, data la complessità dell'atto, è preferibile rivolgersi ad un professionista, soprattutto per evitare errori od omissioni che potrebbero avere risvolti negativi.

L'atto deve contenere:
- dati anagrafici dei contraenti;
- dati riguardanti l'immobile e delle eventuali pertinenze (descrizione, situazione catastale, titolo di possesso del venditore e sue eventuali limitazioni);
- indicazione dei confini con altri immobili;
- indicazione del prezzo e dei tempi e modalita' di pagamento;
- accordi circa la consegna dell'immobile e sul subentro dell'acquirente negli oneri attivi e passivi (quando questi non siano contestuali al rogito).

Infine si deve procedere alla registrazione (all'Agenzia delle Entrate) e trascrizione (in conservatoria) dell'atto di vendita.
Entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, il venditore ne deve fare denuncia alla Questura o, in assenza, in Comune.
 

erwan

Membro Assiduo
teoricamente che mastica un pò di diritto e ha un immobile con le carte in regola, conformitò urb-ed e catastale potrebbe presentarsi dal notaio (o in conservatoria un' ipotesi residuale) per l'autenticazione delle firme nonchè adempiere a tutte le imposte e registrazioni
di scritture private autenticate dal notaio infatti se ne fanno molte;
l'ipotesi della conservatoria invece non l'ho mai sentita... come dovrebbe funzionare?
 

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