Valty

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
per il riparto delle spese dell'ascensore il condominio puo' decidere di derogare (patto negoziale) dall'attuale regolamento (art. 1123-1125 c.c.) in base ai millesimi ed ai rispettivi piani ed utilizzare invece come parametro il numero di persone alloggiate in un appartamento?
Se sì con quali modalità e quali criteri, affinchè sia vincolante per tutti in modo non arbitrario?
Grazie
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Buongiorno,
per il riparto delle spese dell'ascensore il condominio puo' decidere di derogare (patto negoziale) dall'attuale regolamento (art. 1123-1125 c.c.) in base ai millesimi ed ai rispettivi piani ed utilizzare invece come parametro il numero di persone alloggiate in un appartamento?
Se sì con quali modalità e quali criteri, affinchè sia vincolante per tutti in modo non arbitrario?
Grazie

non ci dici com è il regolamento se contrattuale o meno
 

Valty

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao Sergio,

non lo dico perchè non lo é, si tratta semplicemente di un condominio degli anni 60, che per la ripartizione adotta un suo regolamento, che come ho precisato prende come riferimento gli art. 1123-1125 del c.c.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
... non lo dico perchè non lo é, si tratta semplicemente di un condominio degli anni 60, che per la ripartizione adotta un suo regolamento, che come ho precisato prende come riferimento gli art. 1123-1125 del c.c.
Ed è giusto sia così, che altro si potrebbe adottare se non i criteri legali del Codice Civile?

E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.
Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. --- Corte di Cassazione, n. 17101/2006

Criterio delle ripartizione spese ascensore.
Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 3264 del 17 febbraio 2005
Il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1124 C. Civ., è applicabile solo nell'ipotesi in cui l'ascensore sia stato installato originariamente con la costruzione dell'edificio, e non, invece, quando, sia stato installato in un secondo tempo.
Nella sentenza si evince che l'installazione dell'ascensore, fu sì successiva alla costruzione dell'edifico, ma avvenne con il consenso di tutti i condomini.
Ciò comporta: la proprietà comune condominiale dell'impianto, già considerato tale ai sensi dell'art. 1117 N° 3 Cod. Civ., in mancanza di titolo contrario; nonchè, ai sensi dell'art. 1118 C. Civ., il diritto di ciascun condominio sullo stesso, proporzionato al valore del piano o porzione di piano di proprietà esclusiva.
Ne consegue, con riferimento alla ripartizione delle spese, l'applicabilità alla fattispecie dei criteri previsti dall'art. 1123 C. Civ., dei quali la disciplina stabilita dall'art. 1124 c.c., è una specifica applicazione.
E' errato, pertanto, ritenere applicabile l'art. 1101 2° c. Cod. Civ., dal momento che, essendo stato l'ascensore installato con il consenso e la spesa di tutti i condomini, la comproprietà sullo stesso è comune a tutti i condomini.
 

Valty

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ti ringrazio,

quindi mi confermi che se la maggioranza dell'assemblea condominiale dovesse adottare il il numero di persone alloggiate in un appartamento, come parametro per il riparto delle spese, posso sperare che la mia opposizione possa essere accolta in Giudizio?

Ti chiedo conferma perchè l'amministratore non prende posizione (quando invece per la deontologia professionale dovrebbe evitare ricorsi in Giudizio se ne intravede la possibilità Legale), anzi mi ha suggerito di fare dei blitz (due o tre incursioni) con un testimone (neanche Cafca si è trovato in una simile assurdità) ad orari studiati, nell'appartamento che ho dato in locazione per verificare quante persone vi ho trovato, aprendo i cessi per verificare se vi si nascondevano degli inquilini, con la speranza di non trovare un party di compleanno altrimenti avrei dovuto denunciare la presenza di quaranta persone ed ero a posto!

A parte gli scherzi, se nel mio appartamento ci sono più persone (famiglia di 4 componenti + 2 nonni?) che negli altri (la coppia di pensionati), se é giusto che io debba pagare di più, almeno sulle spese di gestione (forza motrice, luce, pulizia) OK va bene, ma come adottare criteri di equità e variabili in funzione delle presenze nel tempo, che altri non siano che quelli di verificare il numero di persone residenti e di lasciare agli organi di Polizia gli eventual controlli per abusi?

Grazie
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Di norma le spese per l'ascensore vengono ripartite secondo l'art. 1124 cc, per far in modo che si paghi in più anche l'uso, ossia chi più usa più paga, si potrebbe ricorrere al vecchio sistema della gettoniera (trovandole ancora), ora sostituito dalla card (tipo bancomat a striscio per intenderci), ovviamente (per la card o gettoniera) va deciso in assemblea e per questo è possibile la maggioranza del 2°c. art. 1136 cc
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ti ringrazio,

quindi mi confermi che se la maggioranza dell'assemblea condominiale dovesse adottare il il numero di persone alloggiate in un appartamento, come parametro per il riparto delle spese, posso sperare che la mia opposizione possa essere accolta in Giudizio?
Non essendo un Giudice non posso confermare nulla, sarà il Giudice che con equità ed a norma degli articoli (1123 1124 cc) darà la sua sentenza, comiunque per risparmiare ti consiglierei la neonata mediazione oppure il Giudice di Pace.
 

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