Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Per poter contribuire entrambi alle spese di ristrutturazione godendo delle agevolazioni fiscali, dobbiamo essere entrambi residenti nello stesso comune, sia che si tratti di comodato d'uso gratuito sia che si tratti di convivenza more uxorio
No. Se fosse comodatario, potrebbe essere residente dovunque. Se invece fosse convivente, dovrebbe esserlo nel tuo appartamento. Come potrebbe convivere (in termini di dimora abituale) con te, se non fosse residente con te, nel tuo appartamento?
Mi pare evidente che la soluzione più consona e meno ingarbugliata sia quella della convivenza more uxorio. Ma come funziona?
Infatti, come più volte suggerito. Basta che lui dichiari la nuova residenza all'ufficiale di anagrafe del tuo comune, e che dichiari l'esistenza di vincoli affettivi con te. In tal modo, formerete un'unica famiglia anagrafica. Tu, come titolare del diritto reale su quell'abitazione, dovrai dichiarare che l'occupazione del tuo immobile avviene in base a un comodato verbale (come tale, non soggetto all'obbligo di registrazione).
 

GaiaB

Membro Junior
Proprietario Casa
No. Se fosse comodatario, potrebbe essere residente dovunque. Se invece fosse convivente, dovrebbe esserlo nel tuo appartamento. Come potrebbe convivere (in termini di dimora abituale) con te, se non fosse residente con te, nel tuo appartamento?


Ok, ma dall'Agenzia delle Entrate mi è stato riferito che per poter contribuire anch'egli alle spese di ristrutturazione deve in ogni caso essere residente nel mio stesso comune, non necessariamente nella stessa dimora. Le trasmetto l'ultima risposta ricevuta:


Riepilogando:

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio, sulla base

di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto

le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano

intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti

si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).



Quindi da come, mi ha descritto il suo caso , ha capito che in entrambi i casi il soggetto deve essere almeno presente nel comune dove è presente l’immobile, non spostando la residenza nell’unità immobiliare.

Per quanto riguarda il discorso relativo alla figura giuridica della convivenza di fatto, Le posso solo riportare le stesse informazioni già in suo possesso, ovvero che ai fini tributari e civilistici, per dimora abituale del soggetto, questa deve essere almeno nel comune di Sua residenza.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il convivente di fatto deve necessariamente essere "convivente", cioè coabitante. Non nello stesso comune, ma nella stessa abitazione. Dovete essere componenti della stessa famiglia anagrafica!
 
U

User_54298

Ospite
Ho letto tutta la discussione e mi trovo in una situazione simile. Spero di poter ricevere spunti utili.
Sto acquistando casa, la mia prima casa, in un comune diverso da dove attualmente vivo con i miei genitori.
Essendo io incapiente e mio padre pensionato, preferirei che fosse lui a pagare i lavori di ristrutturazione per poi avere le detrazioni IRPEF.
Come possiamo fare?
Al momento dei lavori io sarei ancora tecnicamente in casa con i miei genitori, basta questo o bisogna fare un comodato d’uso tra me e mio padre sul nuovo appartamento?

Grazie mille per l’aiuto!
 

IlariaM

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ok, ma dall'Agenzia delle Entrate mi è stato riferito che per poter contribuire anch'egli alle spese di ristrutturazione deve in ogni caso essere residente nel mio stesso comune, non necessariamente nella stessa dimora. Le trasmetto l'ultima risposta ricevuta:


Riepilogando:

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio, sulla base

di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto

le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano

intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti

si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).



Quindi da come, mi ha descritto il suo caso , ha capito che in entrambi i casi il soggetto deve essere almeno presente nel comune dove è presente l’immobile, non spostando la residenza nell’unità immobiliare.

Per quanto riguarda il discorso relativo alla figura giuridica della convivenza di fatto, Le posso solo riportare le stesse informazioni già in suo possesso, ovvero che ai fini tributari e civilistici, per dimora abituale del soggetto, questa deve essere almeno nel comune di Sua residenza.
Ciao Gaia, posso chiederti alla fine come hai fatto?
 

IlariaM

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ok, ma dall'Agenzia delle Entrate mi è stato riferito che per poter contribuire anch'egli alle spese di ristrutturazione deve in ogni caso essere residente nel mio stesso comune, non necessariamente nella stessa dimora. Le trasmetto l'ultima risposta ricevuta:


Riepilogando:

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio, sulla base

di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto

le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano

intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti

si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).



Quindi da come, mi ha descritto il suo caso , ha capito che in entrambi i casi il soggetto deve essere almeno presente nel comune dove è presente l’immobile, non spostando la residenza nell’unità immobiliare.

Per quanto riguarda il discorso relativo alla figura giuridica della convivenza di fatto, Le posso solo riportare le stesse informazioni già in suo possesso, ovvero che ai fini tributari e civilistici, per dimora abituale del soggetto, questa deve essere almeno nel comune di Sua residenza.
Buongiorno Gaia,
Alla fine come sei riuscita a fare la ristrutturazione?
Attendo tue
Te ne sarei grata
 

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