Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Quindi mi dici che io mio avvocato mi abbia tenuto nascosto qualcosa.
se le cose stessero così dovresti togliere al tuo attuale avvocato il mandato a rappresentarti. La revoca va fatta per iscritto con r/r (raccomandata con ricevuta di ritorno) nella quale indichi i motivi della risoluzione del mandato con tutto quello che ne consegue se si ravvisasse un suo comportamento professionale negligente.
La mediazione obbligatoria è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie al quale alcune materie sono assoggettate dal nostro ordinamento e che, se non viene esperita, comporta l'improcedibilità delle relative azioni in giudizio.
La mediazione obbligatoria ha fatto il suo ingresso nel sistema giuridico italiano con il Decreto Legge numero 69/2013
che la ha reintrodotta circoscrivendone la portata.
Oggi le materie in cui l'azione giudiziaria deve essere necessariamente preceduta da un tentativo di mediazione, quindi, sono un numero limitato, espressamente individuato dal nuovo articolo 5 del decreto legislativo numero 28/2010.
Si tratta, in particolare di:
- condominio,
- diritti reali,
- divisione,
- successioni ereditarie,
- patti di famiglia,
- locazione,
- comodato,
- affitto di aziende,
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Chi e quando ha depositato l'istanza di opposizione alle volontà testamentarie? Prima o dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge? L'avvocato della parte convenuta doveva far presente, da subito, la improcedibilità del giudizio.
Anche la cancelleria del tribunale ed il primo giudice al quale è stato assegnato il caso hanno le loro colpe.
Tuttavia, da quello che hai scritto, io sono propenso a pensare che tu non abbia capito quello che ti ha riferito il tuo avvocato in maniera, forse, troppo semplicistica.
 

condominozzato

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
se ricordo bene disse i mio avvocato che trovava strano che non si andasse dal giudice di pace.e che quindi se la controparte è andata in tribunale non poteva cambiare la situazione. mi auspicio che probabilmente si sarebbe trovato un accordo col giudice di pace
se le cose stessero così dovresti togliere al tuo attuale avvocato il mandato a rappresentarti. La revoca va fatta per iscritto con r/r (raccomandata con ricevuta di ritorno) nella quale indichi i motivi della risoluzione del mandato con tutto quello che ne consegue se si ravvisasse un suo comportamento professionale negligente.
La mediazione obbligatoria è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie al quale alcune materie sono assoggettate dal nostro ordinamento e che, se non viene esperita, comporta l'improcedibilità delle relative azioni in giudizio.
La mediazione obbligatoria ha fatto il suo ingresso nel sistema giuridico italiano con il Decreto Legge numero 69/2013
che la ha reintrodotta circoscrivendone la portata.
Oggi le materie in cui l'azione giudiziaria deve essere necessariamente preceduta da un tentativo di mediazione, quindi, sono un numero limitato, espressamente individuato dal nuovo articolo 5 del decreto legislativo numero 28/2010.
Si tratta, in particolare di:
- condominio,
- diritti reali,
- divisione,
- successioni ereditarie,
- patti di famiglia,
- locazione,
- comodato,
- affitto di aziende,
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Chi e quando ha depositato l'istanza di opposizione alle volontà testamentarie? Prima o dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge? L'avvocato della parte convenuta doveva far presente, da subito, la improcedibilità del giudizio.
Anche la cancelleria del tribunale ed il primo giudice al quale è stato assegnato il caso hanno le loro colpe.
Tuttavia, da quello che hai scritto, io sono propenso a pensare che tu non abbia capito quello che ti ha riferito il tuo avvocato in maniera, forse, troppo semplicistica.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Ti piace fare buruffa in tribunale per poi lamentarti delle sentenze che ti danno torto?
No Luigi forse mi sono spiegato male, c'è una causa in corso per la riduzione della legittima ok, ora con tutto ciò che c'è una causa e l'acquirente lo sa, può comprare comunque l'immobile o è contro la legge? o deve aspettare che finisca la causa?
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
E daghela col giudice di pace! Che c'entra come i cavoli a merenda. Il cugino ti ha citato in Tribunale per un vizio del testamento e in base a cui vorrebbe essere riconosciuto pure lui erede; o.k.? L'arresto della causa così in corso - di cui ti stai lamentando - si è ipotizzato nel forum che dipenda (motivo più plausibile) dal "mancato esperimento del previo tentativo di mediazione". Cioè concretamente: l'avvocato del cugino, a parte l'atto di citazione, avrebbe dovuto (come ha ben spiegato prima Criscuolo) notificarti anche l'invito a presentarti davanti al 'Mediatore'. Invito di cui non hai dato notizia sicché è presumibile che tu non l'abbia mai ricevuto.
Orbene: una causa civile come tutti i processi ordinari (processo viene dal verbo "procedere") è simile a un treno che dopo la partenza va poi avanti, sferragliando, fino al termine. Ma se la motrice deraglia, si ferma.
Se dunque l'ipotesi fatta nel tuo caso è quella giusta, la legge recita che ove il giudice alla prima udienza (e qui sarebbe però d'appurare quale sia stata) s'avvede che alla mediazione non si è dato prima luogo, dispone un rinvio di 15 giorni per consentirla.
Se riscontra all'udienza successiva che le parti non vi hanno provveduto spedisce la causa in decisione e pronuncia sentenza con cui la dichiara improcedibile e la estingue. Con la conseguente condanna della parte a cui spettava introdurre la mediazione (nella fattispecie il cugino per aver promosso lui la causa). Ciò detto mi taccio per sempre su questo caso.
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Chiacchia, ma se volendo comprare un immobile il tuo agente o il tuo notaio ti riferisse che vi risulta trascritta la citazione d'una causa testamentaria per lesione di legittima, tu il 'compromesso' per l'acquisto lo firmeresti?
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Caro Antonio il problema non è se io la firmerei ma attualmente si è creata una situazione che dovrei spiegare e devierei dall'argomento qui riportato e cui mi sono agganciato perché tutto sommato può entrare in questo contesto se non è pertinente la mia domanda cosi come l'ho posta creo una discussione e entriamo nei dettagli.
AH! grazie comunque della risposta
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Prego non c'è di che. La mia domanda era solo retorica essendo scontata la risposta negativa da parte della totalità, credo, dei partecipanti al forum. Ed estranea come tale alla "situazione"
personale accennata.
 

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