si lusufrutto è il minimo da considerare ma la domanda è se ci sono altri sistemi, sempre legali, ad esempio la nuda proprietà o altro per risparmiare anche su le tasse
Le tasse sull'acquisto si riducono in presenza dei requisiti prima casa. Se per voi (genitori) è prima casa, già pagareste il minimo.
Le tasse sull'eredità sono limitate, come già detto, in presenza dei requisiti prima casa da parte della figlia erede.
 
ma in questo caso la figlia potrebbe anche vendersi la casa mentre con l'usufrutto no giusto?
Sbagliato. Diciamo che per la vendita della sola nuda proprietà quando esiste l’usufrutto dei genitori , potrebbe essere difficile trovare compratori, ma non esiste alcun impedimento legale alla vendita dei propri diritti reali
 
Attenzione perchè, da qualche mese, la cessione dell'usufrutto ha una tassazione molto alta (per il cedente) poichè viene considerata come reddito diverso
 
Attenzione perchè, da qualche mese, la cessione dell'usufrutto ha una tassazione molto alta (per il cedente) poichè viene considerata come reddito diverso
Ma, chiedo, riguarda anche il caso del genitore che mette i soldi per acquistare casa, intestandola al figlio e riservandosi l’usufrutto? O sono altre situazioni?
 
Attenzione perchè, da qualche mese, la cessione dell'usufrutto ha una tassazione molto alta (per il cedente) poichè viene considerata come reddito diverso
Mi pare che la questione sia già stata superata.
Ma, chiedo, riguarda anche il caso del genitore che mette i soldi per acquistare casa, intestandola al figlio e riservandosi l’usufrutto? O sono altre situazioni?
E’ (era) un problema di tassazione a carico di chi vende a due persone diverse nuda proprietà ed usufrutto.
Ma, come detto, mi pare che questa “stortura” legislativa sia già stata superata.
 
la cessione dell'usufrutto ha una tassazione molto alta (per il cedente) poichè viene considerata come reddito diverso
Quell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è superata da una norma di interpretazione autentica:

  • introduzione di un'interpretazione autentica che qualifica come reddito diverso imponibile, ai fini IRPEF, ai sensi della lettera h) del comma 1, dell'articolo 67 del TUIR, il corrispettivo derivante dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, nel solo caso in cui il soggetto disponente mantenga un diritto reale sul bene stesso. Qualora il disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale sul bene e ove ricorrano determinati requisiti temporali, invece, tale reddito è tassato come plusvalenza, ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1, dell'articolo 67 del TUIR (articolo 1, comma 1-bis, introdotto in sede referente);
Fonte:

 
Quell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è superata da una norma di interpretazione autentica:

  • introduzione di un'interpretazione autentica che qualifica come reddito diverso imponibile, ai fini IRPEF, ai sensi della lettera h) del comma 1, dell'articolo 67 del TUIR, il corrispettivo derivante dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, nel solo caso in cui il soggetto disponente mantenga un diritto reale sul bene stesso. Qualora il disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale sul bene e ove ricorrano determinati requisiti temporali, invece, tale reddito è tassato come plusvalenza, ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1, dell'articolo 67 del TUIR (articolo 1, comma 1-bis, introdotto in sede referente);
Fonte:

Quindi se dall'intera proprietà si cede il solo usufrutto viene tassato come reddito diverso.
 

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