Quindi il citato art. 1107 c.c. c'entra come i cavoli a merenda.Interessante. Per non essere tenuti a partecipare alle spese, basta non essere presenti all'assemblea che delibera i lavori! o.O
Oops, è vero: paga solo chi è convocato all'assemblea in quanto com-proprietario della stradina.
 
se è stata esonerata dal parcheggiare e sostare i propri mezzi come fa ad effettuare un eventuale traslocco per lo scarico e carico, sarebbe necessario visionare l'atto di acquisto ed eventuale regolamento con le delibere che nel tempo sono state applicate
 
jac0 ha scritto: ↑
Paga solo chi all'assemblea partecipa (perché ne ha titolo: è comproprietario della strada) e delibera (a maggioranza). Chi non partecipa non paga.
Asperrimo! Voleva dire che solo i proprietari partecipano all'assemblea e alle delibere, chi non partecipa (alla proprietà) non paga. Si, lo so che lo sai e che ti diverti a tirare le orecchie, sig. Rettore.[DOUBLEPOST=1393849043,1393848921][/DOUBLEPOST]
Oops, è vero: paga solo chi è convocato all'assemblea in quanto com-proprietario della stradina.
lo leggo solo ora! allora te sei sbagliato davvero!
 
Egregio Rettore, l'art. 1107 l'ho citato per i termini entro i quali si deve fare opposizione ad un delibera assembleare. Fin qui ci sei? Siccome nell'evolversi del topic e a seguito dei vari interventi dei partecipanti, si è addivenuti all'ipotesi che: l'assemblea ancora non era stata convocata per deliberare, per i dubbi dell'OP espressi nella sua domanda; allora io ho ritenuto opportuno e pertinente tirar fuori dal cilindro l'art. 1108 e far osservare e nello stesso tempo rimarcare che proprio ai sensi dell'art. 1108 del c.c. le delibere....omissis...per le innovazioni...un'altra volta omissis...si possono disporre...terza volta omissis...purchè esse...quarta volta omissis...non importino una spesa eccessivamente gravosa (di alcuno dei partecipanti).
A te la bacchetta!!! (non troppo forte però, sai per l'artrite).
 
l'art. 1107 l'ho citato per i termini entro i quali si deve fare opposizione ad un delibera assembleare.
Allora avresti dovuto correttamente citare l'art. 1137 c.c. invece dell'articolo che disciplina l'impugnazione del solo regolamento della comunione.
io ho ritenuto opportuno e pertinente tirar fuori dal cilindro l'art. 1108 e far osservare e nello stesso tempo rimarcare che proprio ai sensi dell'art. 1108 del c.c. le delibere....omissis...per le innovazioni
Anche qui, se si trattasse di innovazione (*) avresti dovuto correttamente citare gli artt. 1120 e 1121 c.c.
(*) La riasfaltatura di una strada sarebbe "un'innovazione"? :confused:

La prossima volta, tira fuori dal cilindro le norme che si applicano al condominio negli edifici, e non quelle della comunione in generale. Quindi quelle del Capo II del Titolo VII del Libro Terzo del Codice Civile. E non quelle del Capo I di quel Titolo di quel Libro del Codice Civile.
Dato che agli impianti e ai servizi di uso comune esterni al fabbricato, ma collegati dalla relazione di accessorietà con i piani o con le porzioni di piano siti in diversi edifici, si applicano le norme specifiche sul condominio proprio sulla base della relazione di accessorio a principale: considerato, altresì, che il collegamento strumentale tra i beni in comune e quelli propri si riproduce nel legame tra l'interesse relativo alle parti comuni e quello afferente alle unità immobiliari in proprietà solitaria.
 
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