Franco.m

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Proprietario Casa

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Molto interessante!
Potrebbe essere il tuo caso, visto che la "lite" tra te ed il tuo ex inquilino riguarda una somma di denaro, e non vicende relative al contratto di locazione (che è già stato risolto) né al rilascio dell'immobile (ne sei già rientrato in possesso quando l'inquilino ti ha restituito le chiavi). Suppongo che la somma in questione sia inferiore a 5.000 euro.
L'argomento interessa anche me: spero che i nostri esperti @Nemesis e @Ollj esprimano la loro autorevole opinione in merito!
 
O

Ollj

Ospite
l'inquilino comunica la volontà di recedere anticipatamente il contratto ma lascia l'immobile con due mesi di anticipo (senza preavviso, chiamandomi il giorno stesso per riconsegnare le chiavi) non rispettando la scadenza dei 6 mesi che peraltro egli stesso aveva messo nero su bianco.

Potrebbe essere il tuo caso, visto che la "lite" tra te ed il tuo ex inquilino riguarda una somma di denaro, e non vicende relative al contratto di locazione (che è già stato risolto) né al rilascio dell'immobile

Sulla questione proposta, reputo sussista competenza del Giudice di Pace e ciò a condizione che non si pretenda l'adempimento del contratto di locazione.

- Art. 1453 CC e Art. 2043 CC
- Cassazione Sezioni Unite 21582 del 2011
- Cassazione 2865 del Febbraio 2015
Presupposto giuridico che consentirà di adire il Giudice di Pace è l'azione di risarcimento per fatto colposo/doloso altrui (art.2043 Cc); nel caso specifico, il danno patito dal locatore è:
- attribuibile a fatto colposo/doloso del conduttore;
- danno consistente nei canoni non versati per irregolare esercizio del diritto di recesso.
danno risarcibile anche in presenza di altre azioni legali a tutela del locatore; non si dimentichi infatti quanto disposto dall'art. 1453 Cc, secondo il quale la parte lesa può chiedere, a sua scelta, o l’adempimento o la risoluzione per inadempimento, salvo in ogni caso il suo diritto a richiedere anche il risarcimento del danno; tal diritto sussiste a prescindere dal fatto che si sia anche optato per l'adempimento e/o la risuluzione contrattuale; il diritto ex art.2043 Cc opera, nè è in alcun modo comprimibile (in tal senso proprio Cassazione 2865 del 2015)
Stabilito quindi che il locatore ben possa agire solo per il risarcimento del danno conseguito, si tratterà quindi di stabilire di chi sia la competenza in tal evenienza; ebbene, trattandosi di somma di denaro certa (e non di una valutazione circa il rapporto giuridico sottostante), così come disposto da Cassazione 21582 del 2011, ben potrà essere adito il Giudice di Pace (nei limiti di valore come ricordato da @uva); unica possibilità per il conduttore moroso di eccepire la competenza del Tribunale: presentare una richiesta di accertamento incidentale quanto al diritto reale sottostante e a condizione che tale richiesta non appaia, ictu oculi, sulla base delle evidenze probatorie adotte dal locatore, infondata e strumentale
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Quindi amici del sito a chi credere???
Il primo (Nemesis) dice un NO tanto secco da rinforzarlo con il più odiato (da me) avverbio...diventato popolarissimo con la discesa in campo di
quel barzellettiere imbonitore eccellentissimo...ridefloratore ecc...ecc..
a cui ricorre in una frase sì e l'altra pure...
Il secondo (Ollj) da par suo con una gran giro di ricognizione giuridica giurisprudenziale è per il Sì...un pò defilato e senza avverbi
di rinforzo.
FradJACno, interpellato per un parere, mi ha risposto che entrambe
le risposte sono valide nel senso che se non vai dal giudice di pace
ti trovi con Nemesis...mentre se decidi di andarci ti trovi a braccetto
con Ollj...Aggiungendo per la mia palese ingenuità: Elementare Watson...! E poi non contento: Cappitto mi hai quiproquo???
Ed io: Sì Frad...Cappitto ti ho...
 
O

Ollj

Ospite
Quindi amici del sito a chi credere???
Solo al Giudice.
Ergo si inizi azione di risarcimento danni presso il Giudice di Pace; eventualmente sarà questi a dichiararsi incompetente e trasferire d'ufficio il tutto al Tribunale (e non è detto che la controparte non eccepisca alcunché... ).
 
O

Ollj

Ospite
P.s. Nemesis le potrebbe rispondere che si è sempre e solo espresso quanto a mancato adempimento di obbligazioni contrattuali e che, ove le si intenda far rispettare, la competenza sarà solo del Tribunale.
Tutto quindi dipende dal petitum
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Io concordo con @Ollj (che ringrazio per l'esauriente spiegazione) in quanto mi pare che nel caso esposto da Franco.m abbia rilevanza il risarcimento del danno da lui subìto, quantificato in una somma di denaro.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Credevo fosse un suo interlocutore immaginario... Invece chi è costui?
Ecco io desideravo un suo intervento e ci sono riuscito...In quanto a FradJACOno è un nome nato fra piccole gioiose schermaglie con jaco...propista mitico per le sue fulminanti battute anche ridarole...
vi era qualcosa di monacale e di demoniaco nel suo modo di postarle che ricordava l'ambito dei diaconi e dei diavoli...da cui il famoso fradiavolo ...più diacono ha prodotto l'icona a cui ricorro per
chiosare allegramente topic anche molto seri. Aggiungiamo la mia propensione all'umorismo...per nascita...per cultura e per professione...Ciò detto e premesso che non ho letto bene nè l'intervento di Nemesis nè il suo e quindi posso incorrere in un secondo abbaglio...sono stato colpito dall'avverbio "assolutamente" usato da Nemesis, di solito più parco nelle sue impeccabili risposte da una parte e il suo raffinatissimo perlustrare nel codice e nelle sentenze fino alla conclusione opposta messa fra le varie righe
dall'altra... Perchè illustre Ollj non vi è solo il petitum ...vi è anche il modus che a volte ci fa sobbalzare dalla sedia...ebbene a costo di ricevere bacchettate da FradJACOno...che se la sta ridendo sotto la tunica sono sobbalzato con un: "ohibo che succede qua?" Ho tralasciato tutto il suo argomentare e mi son fatto prendere da una sequenza rissosa di No e di Sì che non volevono sedarsi e sedere
nuovamente davanti al computer...Non riuscivo a troncare
il no assolutamente no dal giudice di pace per quanto postato
dal postante e il suo elegantissimo Sì dal giudice di pace sempre per lo stesso postato dal suddetto postante...Va a capire che lei sempre tanto conseguenziale non si riferiva più allo stesso postato dello stesso postante...bensi ad un altro postato da postare da un futuro postante...Allora??? Ecco come si inserisce FradJACOno che
mi da la possibilità di risolvere allegramente quello che allegro non
è...e di questo lo continuo a ringraziare...per cui e pertanto:
Viva viva i postanti che con i loro post ci permettono di assaporare
i Sì e i No fraternamente messi insieme per la miglior gloria del sito
Propit.it...E come non chiosare con un: cappitto mi hai quiproquo??? Sì, cappitto ti ho qpq.
 

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