Gianco

Membro Storico
Professionista
L'atto pubblico in presenza di abusi edilizi è nullo.
C'è differenza fra abuso edilizio ed irregolarità: il primo non può essere sanato, salvo situazioni particolari; il secondo può essere regolarizzato con il pagamento di una sanzione.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
C'è differenza fra abuso edilizio ed irregolarità: il primo non può essere sanato, salvo situazioni particolari; il secondo può essere regolarizzato con il pagamento di una sanzione.
Ma il contratto è nullo solo se manca la menzione del titolo edilizio.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ma il contratto è nullo solo se manca la menzione del titolo edilizio.
Se leggi bene parla anche di abuso non sanabile e comunque:
la Suprema Corte, aderendo ad un orientamento “più restrittivo”, ha dichiarato nullo il contratto con cui è stato trasferito un immobile con irregolarità edilizie di lieve entità. In particolare, la Cassazione, con le sentenze n. 23591/2013 e 25811/2014, ha precisato che, nell’ipotesi di abuso di qualsiasi genere, l’eventuale compravendita del bene da esso interessato non produce solo una responsabilità contrattuale in capo al venditore, ma anche la nullità del contratto.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
la Cassazione, con le sentenze n. 23591/2013 e 25811/2014
Che sposavano la teoria della nullità sostanziale.
Sconfessata dalla sentenza delle Sezioni Unite civili n. 8230 del 22 marzo 2019.
Pe cui, la nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità testuale, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile.
Per cui, come già scritto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
La circostanza che la presenza di irregolarità edilizie non legittimate, insieme alla contemporanea menzione nell'atto del titolo edilizio, non produca nullità dell'atto di alienazione è una "conquista" recente della giurisprudenza.

Come a dire, l'atto di vendita è valido ma esiste comunque un responsabile dell'abuso
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto