Gianco

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Ho letto tutte le opinioni dei colleghi membri della discussione, ma confermo il mio primo intervento. Non vedo alternativa.
 

paradox

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Daniele, grazie per le tue risposte. Raffaele , non credo sia un sofisma, a me pare un dato di fatto (ho certamente consultato un avvocato). Gianco, al tuo post ho risposto che le altezze interne non sono state modificate. In ogni caso potresti espandere il concetto di “acquisto del diritto ad usufruire dei servizi comuni.”? Se vi è una possibilità del genere, è certamente cosa interessante.
 

Gianco

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Se i lavori che hai eseguito non sono stati preventivamente autorizzati dal condominio, dovendo usufruire dei servizi comuni, sei obbligato a proporre una cifra per poterti collegare agli impianti condominiali. Purtroppo questo problema l'avresti dovuto affrontare e risolvere prima. Adesso ti viene in salita, perché l'invidia dei condòmini giocherà a tuo sfavore. Sappi che se dovessero negarti l'allaccio, non avrai altra possibilità.
 

paradox

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Beh, come ha anche scritto Daniele, che io sappia non devo chiedere l’autorizzazione al condominio per variare la destinazione d’uso di un immobile, devo chiederla all’ufficio tecnico il quale, valutata la DIA, mi rilascia il permesso di aprire i lavori (e quindi di allacciarmi agli impianti). L’allaccio avviene ai sensi del codice civile (normative relative al “ miglior uso della cosa comune”).

A lume di naso, se tutti quelli che vogliono variare la destinazione d’uso di una soffitta fossero obbligati a chiedere l’autorizzazione al condominio ci sarebbero ben poche variazioni (il che renderebbe perfettamente inutile un “piano casa” che consenta di fare ciò).

In questo caso, si proibisce ai proprietari delle soffitte di allacciarsi agli impianti condominiali, ma , come detto, ciò è avvenuto quando il cespite era già accatastato come appartamento.
 

Gianco

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In realtà tu stai andando a gravare ulteriormente su una o più condotte condominiali, pertanto credo che sia l'assemblea del condominio a doverti autorizzare dopo avere adeguato i millesimi.
 

Daniele 78

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In realtà tu stai andando a gravare ulteriormente su una o più condotte condominiali, pertanto credo che sia l'assemblea del condominio a doverti autorizzare dopo avere adeguato i millesimi.
A meno che tu non ti fai un tuo scarico indipendente dal condominio, se proprio venissero fuori tante discussioni inutili e sterili...così non gravi su nessuno, non rischi di dover buttare via i soldi investiti nella ristrutturazione e tutti sono contenti. Il condominio ed il proprietario. L'importante che alla fine rimetti tutto a posto com'era e ti prendi in carico l'opera. Tutto ciò perché avere un'unità immobiliare abitativa non allacciata ai servizi non otterrebbe successivamente l'agibilità dal Comune (pur con tutti i permessi in ordine).
 

Gianco

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Non credo che il consiglio di Daniele 78 sia perseguibile, poiché se il condominio non autorizzerà l'allaccio, difficilmente permetterà che venga creata una nuova condotta che comunque dovrà allacciarsi a valle dell'innesto sulle condotte pubbliche. Usa la diplomazia.
 

paradox

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Insisto a dire che l'art 1102 del codice civile riporta quanto segue : "

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto . A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso."

Ho fatto semplicemente questo, ho usato la cosa comune senza alterarne la destinazione e impedire ecc..
 

paradox

Membro Ordinario
Proprietario Casa
P.S. credo che questo stralcio di una sentenza della cassazione dirima ogni dubbio:

Cassazione civile sezione II, 17/10/2007 n. 21832 In tema di condominio, l'allaccio di nuove utenze ad una rete non costituisce di per sè una modifica della stessa, perchè una rete di servizi - sia fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo - è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze. È pertanto onere del condominio, che ne voglia negare l'autorizzazione, dimostrare che, nel caso particolare, l'allaccio di una sola nuova utenza incide nella funzionalità dell'impianto, non potendo opporsi che il divieto all'allaccio sia finalizzato ad impedire un mutamento di destinazione della unità immobiliare. (Nella specie il condominio aveva negato a un condomino l'autorizzazione ad allacciare il proprio immobile alla rete idrica, fognante e citotelefonica; la delibera è stata annullata).

Di cui il punto più importante e guarda caso perfettamente coincidente è questo:


Con il terzo motivo il ricorrente condominio denuncia motivazione carente e contraddittoria, circa la ritenuta inapplicabilità della disposizione dell'articolo 7/b, comma 3, del regolamento condominiale. Assume che la corte territoriale non ha tenuto in nessun conto il principio per il quale l'innesto di nuove utenze ad una rete deve essere compatibile con la dimensione della stessa, perchè ove tutti i proprietari di locali non forniti di bagno (come le cantine) chiedessero di potersi allacciare all'impianto fognario, questo non avrebbe la capacita' sufficiente. Rileva, inoltre, che la disposizione condominiale era giustificata dall'intento di impedire mutamenti di destinazione, cui certamente era finalizzata la richiesta della Sa. che mai aveva goduto di detti allacci quando era conduttrice dello stesso immobile adibito a magazzino. Anche detto motivo e' infondato. La corte territoriale ha correttamente rilevato che l'allaccio di nuove utenze ad una rete non costituisce di per se' una modifica della stessa, perchè una rete di servizi (sia fognaria, sia elettrica, idrica o di altro tipo) e' per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze; sarebbe stato onere del condominio dimostrare che, nel caso particolare, l'allaccio di una sola nuova utenza avrebbe inciso sulla funzionalità dell'impianto. Ne' può valere l'assunto secondo cui il divieto frapposto dall'assemblea era finalizzato ad impedire mutamenti di destinazione, perchè il mutamento di destinazione di una unita' immobiliare può essere impedito dal condominio solo ove detta limitazione sia prevista dal regolamento condominiale di natura contrattuale; ne' tale scopo può essere indirettamente perseguito frapponendo ostacoli all'uso di quei servizi comuni indispensabili all'eventuale mutamento, in violazione del diritto del condomino di esercitare sui beni comuni i poteri attribuitigli dall'articolo 1102 c.c., comma 1.
 

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