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nelle norme locali non si dimenticano mai anzi[DOUBLEPOST=1370028528,1370028450][/DOUBLEPOST]

di normarti le recinzioni. ihihihi
Non è detto che tutti i comuni normano queste altezze, infatti non è obbligatorio, oppure si rifanno all'altezza prevista dal Codice Civile (rete compresa sino a tre metri), e le recinzioni sino a tre metri, questo è quanto prevede il Regolamento Edilizio del mio comune;

Articolo 70 - Recinzioni
Si devono, di norma, conservare i muri e le recinzioni tipiche della tradizione
storica.
I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate ed i cancelli esposti, in tutto o in
parte, alla pubblica vista devono presentare un aspetto decoroso.
Le recinzioni ed i cancelli non devono ostacolare la visibilità ai fini della sicurezza
della circolazione, in ottemperanza alle vigenti norme in materia del Codice della
Strada.
Le nuove recinzioni prospicienti spazi privati non possono superare i metri 3 di
altezza.
Le recinzioni su spazi e strade pubbliche devono essere realizzate secondo una
delle seguenti modalità:
1. muro pieno fino ad un’altezza massima di metri 2,50;
2. muro pieno di altezza massima di metri 1.20, sovrastato da parte a giorno, per
un’altezza complessiva non superiore a metri 3.00;
3. recinzione a giorno non superiore a metri 3.00.
L’eventuale muro di sostegno, esclusivamente per la parte contro terra, non
concorre alla formazione dell’altezza massima della recinzione.

Questo invece è di un altro comune della mia provincia dove chiedono soltanto la licenza edilizia, mi sembra logico che l'altezza massima sarà quella prevista dal cc.;

ARTICOLO 2

Opere soggette a licenza edilizia

1) Nuove costruzioni, ampliamenti, sopralzi, modifiche e restauri, demolizioni - anche parziali - di edifici e di manufatti in genere.
2) Muri di cinta e recinzioni.
3) Scavi, reinterri e modificazioni al suolo pubblico o privato, apertura di cave, sistemazione e recinzioni di aree ed opere che, in genere, apportino sostanziali variazioni all'aspetto dell'ambiente naturale preesistente.
4) Realizzazione di manufatti accessori nei campeggi esistenti.
5) Opere di urbanizzazione di cui all'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive integrazioni.
 

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