Quindi, possono beneficiare della detrazione;
a) il proprietario o nudo proprietario;
b) il titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
c) il locatario o comodatario;
d) i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
e) gli imprenditori individuali - anche come impresa familiare - limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
f) i soci delle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice, sempre che sussistano le stesse condizioni previste per l'imprenditore individuale;
g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);
h) il futuro acquirente dell'immobile, che sia stato immesso nel possesso ed abbia eseguito gli interventi di ristrutturazione, a condizione che sia stato stipulato e registrato presso l'Ufficio competente il preliminare di vendita (compromesso).