Se vi fosse una lesione della legittima del coniuge A, l'azione di riduzione sarebbe esperibile solamente dall'altro coniuge B. I figli del coniuge B potrebbero agire solo quando saranno eredi di B, quindi dopo la morte del loro genitore (e se l'azione non sia prescritta).certo! sempre però, come hai suggerito, valutando i contingenti problemi di legittima