Dimaraz

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Estratto:

Cassazione civile, Seconda Sezione, sent. n. 15360 del 6 dicembre 2001

Posto il principio generale dell'obbligatorietà delle deliberazioni assembleari per tutti i condomini, anche dissenzienti, il legislatore ha disciplinato specifiche ipotesi di dissenso - quali quella rispetto alle innovazioni gravose o voluttuarie (art. 1121 CC) e quella rispetto alle liti (art. 1132 CC) - con norme di carattere derogatorio e, quindi, eccezionale, che, in quanto tali, non possono trovare applicazione se non alle particolari situazioni con le stesse regolate né sono suscettibili d'interpretazione estensiva.
In ispecie, l'operatività dell'art. 1132 CC è limitata al solo rapporto tra condominio e condomino dissenziente - nell'ambito del quale rapporto la norma non va, comunque, oltre l'esonero del dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte nell'inverso caso d'esito della lite favorevole per il condominio - mentre rimane regolato dalla normativa generale sulle obbligazioni solidali il rapporto tra la controparte del condominio e ciascun singolo condomino - anche il dissenziente, cui è solo riconosciuto il diritto di rivalsa - nei cui confronti si possono riverberare le conseguenze sfavorevoli della lite in caso di soccombenza del condominio. Ond'è che non può fondatamente parlarsi di scissione del condominio tra assenzienti e dissenzienti se non in senso limitato e relativo e, tanto meno, di "estraneazione" dei secondi rispetto alla lite, dal momento che per più versi le conseguenze di quest'ultima, favorevole o meno che ne sia l'esito per il condominio, possono ridondare a loro danno e ciò giustifica il loro persistente interesse all'evoluzione della controversia pur dopo la manifestazione del dissenso. In difetto, dunque, d'una specifica disposizione che, nella noma in esame, inibisca la partecipazione del condomino dichiaratosi dissenziente rispetto alla lite alle successive deliberazioni assembleari concernenti il prosieguo della controversia in sede giudiziaria, non può essere legittimamente disconosciuto il generale diritto del detto condomino di manifestare la propria volontà nell'assemblea e di concorrere, quindi, al pari degli altri e continuando a sostenere la propria originaria avversa opinione, alla formazione della volontà comune anche sullo specifico argomento dell'abbandono della lite. Né può utilmente dedursi al riguardo - pur nella riconosciuta estensibilità alla materia condominiale del disposto dell'art. 2373 CC, di portata generale in materia societaria ed applicabile a quella condominiale ricorrendone la eadem ratio - una astratta ipotesi di conflitto d'interessi, dacché questo va, per contro, dedotto in concreto e può essere riconosciuto solo ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la volontà della maggioranza assembleare, ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio


Una riflessione su quanto evidenziato in rosso.
Se un condomino che avesse espresso "dissenso alla lite" fosse effettivamente sollevato da qualsiasi spesa perchè totalmente estraniato dalla lite (quindi compresa quelle per il proprio legale diparte ....non avrebbe necesssità di partecipare alle successive assemblee esprimendo ancora il proprio voto (contrario).

Se la Corte Suprema ha sottolineato il permanere di tale diritto di partecipazione e voto l'ha fatto perchè il proseguire della causa nel tempo e nei vari gradi influisce certamente anche sulla spesa che lo stesso dovrà patire.
 
O

Ollj

Ospite
Ciao Dimaraz, come avevo già scritto più, su le sentenze che or ora hai citato non sostengono la tesi dell'attribuizione al dissociato delle spese legali del Condominio, anzi....Ci torno su con calma dopo, quando ho tempo.

Nel frattempo ti allego questa Cassazione Civile n. 11126/2006; è chiaramente sancito come la sentenza appellata presso la Corte d'Appello di Milano sia legittima e non cassabile; la sentenza della Corte d'Appello stabilì la nullità della delibera perchè pose a carico anche del dissociato, pro quota, le spese legali del Condominio (spese deliberate per onorario avvocato) e guarda bene la motivazione è relativa all'art.1132 e sua corretta interpretazione.

Cassazione Civile, sez. II, 15 maggio 2006, n. 11126

Con atto di citazione notificato il 6 aprile 1998 M.M. C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vigevano, il condominio “(OMISSIS)” chiedendo la declaratoria di nullità della delibera adottata dall’assemblea condominiale il 20 marzo 1998, nella parte in cui aveva posto a suo carico, secondo la quota condominiale, gli oneri relativi alla corresponsione di un fondo spese per il legale patrocinante il condominio in una controversia vertente avverso essa attrice, quale proprietaria di un fondo limitrofo allo stabile condominiale e ciò, in violazione del precetto di cui all’art. 1132 c.c., avendo a suo tempo manifestato il suo dissenso dalla decisione di iniziare la lite.
In giudizio si costituiva il Condominio eccependo l’inammissibilità della domanda in quanto risultava che la M. aveva votato, tramite il delegato al voto in assemblea, a favore di tale ripartizione delle spese; comunque deduceva l’infondatezza della censura.
Il Tribunale di Vigevano, con sentenza depositata il 23 luglio 1999, ha respinto la domanda pur ritenendola ammissibile in quanto il dissenso manifestato poteva riverberare i suoi effetti esclusivamente in ordine alle spese in caso di soccombenza e legittimava il diritto di rivalsa nel caso in cui il condomino dissenziente avesse dovuto pagare alcunchè alla controparte. L’attrice veniva inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva gravame la M..
In giudizio si costituiva il Condominio eccependo nuovamente, in via di appello incidentale l’inammissibilità della domanda sia perchè la delibera era stata adottata con il voto favorevole dell’appellante sia perchè la precedente delibera del 28 giugno 1994 non era stata impugnata dalla M..
Con sentenza del 14 marzo 2001 la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, dichiarava la nullità della delibera adottata dall’assemblea condominiale il 20 marzo 1998, nella parte relativa all’addebito all’attrice di quota delle spese legali sostenute dal Condominio, disponeva la restituzione all’appellante di
quanto corrisposto a seguito della sentenza di primo grado e condannava il condominio alla refusione delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Il condominio (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della decisione sulla base di due motivi.
M.M.C. ha resistito con controricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente condominio denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento all’art. 1132 c.c.” e afferma che erroneamente, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, avrebbero ritenuto che il dissenso sarebbe stato ritualmente notificato con l’espressione di voto contrario in sede di assemblea 28 giugno 1994.
Precisa il ricorrente che la M., oltre ad esternare il proprio dissenso in assemblea, per poter essere esonerata dalle conseguenze della delibera adottata, avrebbe dovuto comunicare all’amministratore, nelle forme di legge e nei tempi previsti a pena di decadenza, la propria intenzione di non voler subire le conseguenze della deliberazione presa.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Rileva la Corte che la questione di diritto da risolvere per decidere la controversia, con riferimento all’effettivo petitum, concerne la validità o meno della deliberazione dell’assemblea del condominio che pone a carico di un condomino le spese di lite nonostante lo stesso dalla lite si sia dissociato.
Orbene nel caso esame la Corte d’appello, correttamente applicando l’insegnamento della Corte regolatrice, ha dichiarato la nullità della delibera adottata dall’assemblea condominiale del 20 marzo 1998, nella parte relativa alla determinazione della quota delle spese legali addebitata alla condomina M., ritenendo ritualmente manifestato il dissenso della resistente rispetto alla lite medesima deliberata dall’assemblea (v. Cass. 8 giugno 1996, n. 334); dissenso che contemperando l’interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest’ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto.
Con il secondo motivo il ricorrente condominio enuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), e insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), relativamente alla ritenuta ammissibilità dell’impugnazione della delibera e si duole che erroneamente il giudice del merito abbia ritenuto che la M., all’assemblea del 20 marzo 1998 abbia espresso il proprio dissenso, mentre tale circostanza non risulterebbe acclarata, il che comporterebbe per la resistente impedimento all’impugnazione della delibera.
Il ricorrente, inoltre, deduce che erroneamente la Corte territoriale, valutando una missiva inviata dall’amministratore T., lettera peraltro non confermata nel suo contenuto in sede testimoniale, abbia disatteso il verbale d’assemblea.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento anche a prescindere dal difetto di specificità che lo colpisce, in quanto, a ben vedere le doglianze si rilevano inammissibili prima ancora che infondate, giacchè non vi si rinviene alcuna censura adeguatamente argomentata in diritto, mentre la censura relativa al difetto di motivazione si risolve nella semplice prospettazione di valutazioni personali della parte, su singole risultanze istruttorie, difforme da quella datane dal giudice a quo.
Orbene, esaminando il caso di specie, devesi rilevare come, anzi tutto, nelle deduzioni del ricorrente non risulti adeguatamente esplicitato quali sarebbero le norme violate o falsamente applicate, ond’è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell’accoglimento, la censura dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Ciò premesso la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base delle emergenze istruttorie che risultasse adeguatamente provata la manifestazione di dissenso espresso dalla M. in sede di assemblea che, dopo averlo espresso, sussistendo un conflitto di interessi, si allontanò al momento delle votazioni delegando l’amministratore del condominio per il prosieguo dell’assemblea.
La decisione adottata appare, quindi, supportata da ragioni logiche ed esaurienti, coerente con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
A ben vedere, la censura appare colpire piuttosto la ricostruzione dei fatti, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, se esaurientemente e logicamente motivato, come nel caso in esame, piuttosto che l’iter formativo del convincimento del giudice con la conseguenza che il motivo in esame concretizza un’inammissibile istanza di revisione delle valutazione e dei convincimenti del giudice stesso.
Per quanto sin qui rilevato, i motivi esaminati non meritano accoglimento ed il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di Euro 1100,00 di cui Euro 1000,00 per onorari di avvocato, oltre, spese generali ed oneri accessori.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Nessuno?
Forse è una questione di intendersi sul susseguirsi segli eventi.
Le spese per il proprio avvocato non sono "conseguenza" ma "premessa" alla eventuale lite.
Ancor prima che inizi il processo vero e proprio il legale riceve un "mandato" ad operare per conto del Condominio sicchè la spesa ormai si è prodotta.
Al 99% l'avvocato chiederà un anticipo su quelle che saranno spese future che poi potrebbero invece non determinarsi in quanto addebitate a parte avversa.
"Le spese.............ma premessa alla "eventuale" lite."
E' la frase netta e sintetica che faccio mia e che va ad aggiungersi ai modellini
da me postati che non sembrano aver scosso la granitica certezza del "dissenziente" Ollj che forse, dico forse, nei suoi precedenti interventi sembrava di altro avviso...Invito il compagno di viaggio basty, più attrezzato, a verificare
l'assunto e a ripostarlo se lo trova. Come piccolo contributo a...Quiproquo.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Nessuno?
Forse è una questione di intendersi sul susseguirsi segli eventi.
Le spese per il proprio avvocato non sono "conseguenza" ma "premessa" alla eventuale lite.
Ancor prima che inizi il processo vero e proprio il legale riceve un "mandato" ad operare per conto del Condominio sicchè la spesa ormai si è prodotta.
Al 99% l'avvocato chiederà un anticipo su quelle che saranno spese future che poi potrebbero invece non determinarsi in quanto addebitate a parte avversa.
Se poi la parte avversa, soccombente, pur addebitate non le paga, tutti i condomini, LUI compreso, ne sopporteranno "l'ammanco" o come diavolo
lo vogliamo chiamare. Ne approfitto per chiedervi quale sia la Ratio alla base
dell'art.1132...da un altro lato (quello mio storico...) sembra che il legislatore non abbia voluto perdere la ghiotta occasione di una lite nella lite o di una lite "matriorca" o di un sottomenù litigioso del secondo sottomenù (dissenso...)
del pricipale Menù (Liti Condominiali Esterne...). Cari amici propisti cosa volete aspettarvi di equo da una simile..."belva" che dalle divisioni e sottodivisioni
trae linfa sanguinolenta per le sue fauci sempre aperte e mai sazie...Forse è
meglio che vada a declutire il mio panino con latte e caffè...Pace e bene. qpq.
 
O

Ollj

Ospite
Quanto a Tribunale di Bologna Sez. III, 12-10-2007:
1) Ricorso fatto da un condomino che non voleva pagare la sua parte di spese legali dovute dal Condominio, per una vertenza che vedeva il Condominio parte in causa;
2) Il Condominio vinse la causa.
3) Il Tibunale, giustamente, enunciò come, ove il condominio vinca la lite, sorga anche per il dissociato l'obbligo di partecipare alle spese legali del Condominio (art. 1132 comma 3 C.C.). Infatti come detto dalla corte appellata:
"la norma lascia, tuttavia, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa, che sono quelle di cui si discute nel caso in esame, come conferma la lettura del Co.3 dell'articolo in esame"

Quindi diversamente da quanto si sostiene da molti:
1) Il Tribunale di Bologna mai ha deciso sulla portata dell'art.1132 quanto alle conseguenze di soccombenza (comma 1 e 2 art.1132), bensì solo in relazione alla ripartizione delle spese in caso di vittoria del Condominio (3 comma art.1132), giacchè la delibera impugnata prima di fronte al Giudice di Pace e poi, in appello, di fronte al Tribunale di Bologna, ripartiva correttamente le spese legali del Condominio risultato vincente (3° comma art.1132)
2) Non è ammissibile utilizzare tal sentenza al di fuori dell'ipotesi specifica (3° comma art.1132) e farne un'estensione analogica per tutto l'impianto dell'art.1132 Cc.

A più tardi per Cassazione 2001
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ho visto che... i lavori ... sono proseguiti mentre facevo altro: molto bene.
Leggerò più tardi i documenti postati: intanto colgo un invito di @quiproquo che ho colto di sfuggita, a cui non rispondo nei termini richiesti, ma seguendo con un esempio il suo metodo, così da discutere su un dato oggettivo.

Qualunque sia la risposta, premetto che si riferirà solo ai casi particolari sotto esposti: non credo corretto generalizzare.

Caso1
Condominio di 20 unità, 50 mm/cad,
Amministratore si dilegua con la cassa: ammanco contabile di 10.000€
L'assemblea discute di avviare una lite per il recupero del credito, o ripianare lo scoperto. L'assemblea a maggioranza opta per la lite. Un condomini fa appello rituale all'art 1132, chiamandosi fuori dalla causa, e rifonde la quota di sua competenza relativamente all'ammanco di cassa: 500€.
Il condominio esce vittorioso, ma il convenuto risulta nullatenente: come si ripartiscono le spese legali sostenute dal condominio?

Caso2
Fornitore del condominio propone decreto per recupero credito di 10000€.
Il credito è contestato come ritorsione a pretese inadempienze dello stesso fornitore per altri servizi.
Il condominio a maggioranza avvia una lite: il solito condomino fa appello al 1132, e salda direttamente al fornitore la propria quota risultante dal riparto delle spese ordinarie condominiali.
Il condominio esce soccombente: come si ripartiscono le spese legali sostenute dal condominio?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Cassazione 2006...se verifichi l'aveva era già stata richiamata (post #11 e mia replica #13).

Ripeto che il motivo di annullamento della delibera portato dalla Corte è errato nei presupposti (se reale fosse l'assunto).

La MM era si condomina...ma era pure "parte avversa"...quindi "nulla" la delibera che poneva a carico della stessa quota delle spese di soccombenza del Condominio.
La sua "dissociazione alla lite" era quantomeno non necessaria se non direttamente inappropriata.
SE non si parte da tale premessa...risulta si alterato il senso rilevabile dalla stessa.

Orbene nel caso esame la Corte d’appello, correttamente applicando l’insegnamento della Corte regolatrice, ha dichiarato la nullità della delibera adottata dall’assemblea condominiale del 20 marzo 1998, nella parte relativa alla determinazione della quota delle spese legali addebitata alla condomina M., ritenendo ritualmente manifestato il dissenso della resistente rispetto alla lite medesima deliberata dall’assemblea (v. Cass. 8 giugno 1996, n. 334); dissenso che contemperando l’interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest’ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto.

Se non si da il corretto peso a tutte le parole usate si altera il significato della sentenza.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
E' come chiedere quanto fa 2+2+3....e dimenticare l'ultimo addendo.

Il condominio esce vittorioso, ma il convenuto risulta nullatenente: come si ripartiscono le spese legali sostenute dal condominio?

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente

Vantaggio alcuno è derivato...banale la conclusione che ognuno può trarre.


Caso 2 vedi caso 1
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Quanto a Tribunale di Bologna Sez. III, 12-10-2007

Infatti se osservi ho posto tale dirimente sul finale del mio intervento (post #70)

Unica "mancanza" il non trovare riscontro se tali spese fossero per una precedente lite persa o per una lite vinta ma di cui non si era recuperato dalla controparte.

Ma ciò non sminuisce il significato pronunciato perchè non ripete le parole del Co.3...ma ne attrae il senso.
 

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