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Ciao Luigi.
Qui puoi trovare l'articolo relativo alla sentenza di cui parlavo con relativo link alla sentenza stessa:
Distanze legali, per il Consiglio di Stato l'ascensore esterno non è una «costruzione»
Ecco, l'ultima frase della sentenza fa toccare con mano l'incertezza del
diritto...per cui sono dalla parte di Luigi quando ammonisce sui pericoli
della Cosa. E mi chiedo: se prima della messa in opera (con tutti i permessi
a norma...) si fa firmare una scrittura privata con autentica di firma dove
si fa dichiarare espressamente dal danneggiato che lui è d'accordo e mai
più reclamerà...sarà sufficiente ad evitare il pericolo?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
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Qui puoi trovare l'articolo relativo alla sentenza di cui parlavo con relativo link alla sentenza stessa:

In sede giurisdizionale il Consiglio di Stato ha solo funzione di tutela nei confronti degli atti della pubblica amministrazione.
In particolare il Consiglio di Stato è il Giudice di secondo grado della giustizia amministrativa, ossia il Giudice d'appello avverso le decisioni dei TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
Il Consiglio di Stato, inoltre, svolge funzioni di giudice in unico grado in sede di giudizio di ottemperanza, ossia in quel giudizio teso a ottenere che una pubblica amministrazione esegua una sentenza emessa dal Giudice ordinario o dal Consiglio di Stato stesso.
Tuttavia, quando il giudizio di ottemperanza riguarda l'esecuzione di una sentenza emessa da un TAR, che sia stata confermata dal Consiglio di Stato in grado di appello, è competente il TAR stesso che l'ha emessa. Per le decisioni assunte dal Consiglio di Stato nelle sue funzioni giurisdizionali è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione unicamente per motivi inerenti alla giurisdizione.

Quindi quello che tu dici è vero ma limitatamente alla pubblica amministrazione. Tra i privati si va al Tribunale Civile. La Corte di Cassazione ha comunque sempre l'ultima parola.

Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’articolo 873 e seguenti del Codice Civile e dalle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, si considera “costruzione qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (Corte di Cassazione, Sezione civile, Sez. II, 3 gennaio 2013, n. 72).
 

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