ingangvarv

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In un fabbricato di 4 piani con ascensore, ci sono 8 condomini, 2 per piano. I 2 locali a piano terra (adibiti a studio medico privato) oltre ad avere gli accessi direttamante dall'esterno hanno gli accessi anche dalla scala condominiale. Nella redazione delle tabelle millesimali i 2 condomini a piano terra parteciperanno alla ripartizione delle spese della scala condominiale per metà della proprietà indivituale, dato che l'altra metà dipendente dall'altezza di piano è zero. Per quanto concerne le spese di ripartizione dell'ascensore sono sicuramente esenti i 2 condomini di piano terra, però il mio dubbio riguarda il fatto che la copertura della scala condominiale è un lastrico solare dove tutti i condomini hanno la possibilità di accedere (per installare antenne, parabole e quant'altro) attraverso una scala in ferro di emergenza posta esternamente a partire dal balconcino condominiale dell'ultimo piano (le rampe della scala condominiale e l'ascensore si fermano al pano inferiore del lastrico solare). Dato che i condomini del piano terra sono proprietari del lastrico solare, dovrebbero partecipare anche alla ripartizione delle spese dell'ascensore?
 

adimecasa

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tutti quelli che hanno l'uso delle parti comuni sono obbligati in solido a pagare le spese, se usano l'ascensore per recarsi alla loro proprietà del cosiddetto lastrico solare devono partecipare alle spese di manutenzione dell'ascensore stesso come quota di mm. di tale proprietà
 

Busolegna

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Il riparto spese per l'ascensore va opportunamente valutato in quanto vi sono spese da ripartirsi a millesimi di proprietà quali sostituzione corde, rifacimenti impianto per adeguamenti di legge, in pratica tutto quello che è iscrivibile a cespite condominiale, le spese di gestione quali corrente, manutenzione ordinaria, ecc. suddiviso al 50% tra millesimi di proprietà e 50% ad altezza piano.
La Cassazione (sentenza n. 5479 del 16/5/1991) ha stabilito che, in caso di istallazione completa dell' ascensore, la spesa va suddivisa in proporzione al valore della proprietà di ciascun condòmino, a prescindere dall' altezza dei piani dal suolo.
In condomini possono optare per un criterio di suddivisione di spesa diverso, SOLTANTO con una decisione unanime.


Ti do 3 spunti, forse il 2° è più vicino al tuo caso:

Trib. civ., Parma, sez. II, 29 settembre 1994, n. 859
Gli interventi di adeguamento dell'ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, non attengono all'ordinaria manutenzione dello stesso o al suo uso e godimento, bensì alla straordinaria manutenzione, riguardando l'ascensore nella sua unità strutturale.
Le relative spese devono quindi essere sopportate da tutti i condomini, in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, compresi i proprietari degli appartamenti sui al piano terra.

Cass.civile sez II 25/03/2004 n. 5975
In tema di condominio di edifici la regola posta all'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica "ratio", alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente. Nell'ipotesi invece, d'installazione "ex novo" dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino).
 

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